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Testo dell'articoloVigente
Art. 103 T.U.B. – Organi delle procedure.
In vigore dal 01/01/1994
“1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di societa’ appartenenti allo stesso gruppo, quando cio’ sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della societa’, a cagione della propria qualita’ di commissario di altra societa’ del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonche’ al comitato di sorveglianza e alla Banca d’Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo’ prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all’operazione, dell’inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facolta’ di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d’Italia puo’ impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti. 3. Le indennita’ spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle societa’. Le indennita’ sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
1. Collocazione sistematica e ratio dell'art. 103 TUB
L'art. 103 T.U.B. (nel testo originario in vigore dal 1° gennaio 1994, introdotto dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rimasto invariato nelle successive revisioni normative) disciplina il regime degli organi delle procedure di crisi nei gruppi bancari: amministrazione straordinaria (AS) e liquidazione coatta amministrativa (LCA). La norma risponde a un'esigenza pratica ricorrente nelle crisi di gruppi bancari: le crisi di più società appartenenti allo stesso gruppo tendono a intrecciarsi (comuni rapporti infragruppo, medesima clientela, stessa governance disfunzionale), e una gestione coordinata delle procedure correlate da parte degli stessi commissari offre vantaggi in termini di economie operative, conoscenza approfondita delle dinamiche di gruppo e maggiore efficacia nelle azioni di recupero e nei processi di cessione.
Il legislatore ha quindi operato un bilanciamento tra due esigenze contrapposte: da un lato, il favor per la gestione unitaria (nomina congiunta degli organi) che consente di sfruttare sinergie informative e gestionali; dall'altro, la necessità di presidiare i conflitti di interessi che emergono inevitabilmente quando il medesimo commissario gestisce contemporaneamente procedure di entità correlate (creditrice/debitrice l'una dell'altra, parti di operazioni infragruppo contestabili in revocatoria ex art. 99 TUB, ecc.). Il presidio è costruito su disclosure obbligatoria, poteri di indirizzo del comitato di sorveglianza e supervisione della Banca d'Italia.
L'art. 103 TUB va letto in combinato con: (a) l'art. 71 TUB (incompatibilità e requisiti di onorabilità e professionalità per i commissari straordinari); (b) l'art. 81 TUB (incompatibilità per i commissari della LCA); (c) le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di procedure di crisi bancarie (Circolare n. 285/2013, Parte IV, Titolo I, Capitolo 1, che fissa i criteri per la determinazione delle indennità e le istruzioni operative sulla gestione dei conflitti di interesse).
2. La nomina congiunta degli organi in più procedure del gruppo (comma 1)
Il comma 1 autorizza espressamente, fermo il rispetto delle incompatibilità di cui agli artt. 71 e 81 TUB, la nomina delle medesime persone negli organi di più procedure del gruppo, purché "ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure".
La valutazione di "utilità" è discrezionale e spetta alla Banca d'Italia, che la esercita nel provvedimento di nomina degli organi. Nella prassi, la Banca d'Italia ha frequentemente optato per la nomina congiunta in presenza di: (a) significativi rapporti di finanziamento o garanzia infragruppo (es. prestiti della capogruppo a banche del gruppo in AS/LCA, che generano crediti/debiti incrociati nelle rispettive procedure); (b) patrimoni intrecciati (portafogli di crediti ceduti infragruppo, partecipazioni incrociate); (c) medesimi clienti con esposizioni plurime verso più società del gruppo.
La nomina congiunta produce vantaggi operativi rilevanti: (a) un unico team di commissari sviluppa una conoscenza approfondita dell'intera struttura del gruppo, riducendo i costi di acquisizione delle informazioni necessarie per le azioni di recupero e le strategie di realizzo; (b) si evita il rischio di decisioni contrastanti tra procedure (es. azioni revocatorie incrociate tra entità del gruppo, che potrebbero azzerarsi reciprocamente); (c) si semplifica il coordinamento con la Banca d'Italia e con i potenziali acquirenti delle attività del gruppo (che trattano con un unico interlocutore).
Il riferimento agli artt. 71 e 81 TUB circoscrive la portata della norma: le incompatibilità specificamente previste da tali articoli (conflitti di interesse assoluti, cariche in banche concorrenti ecc.) rimangono operative anche nel contesto di gruppo, rappresentando limiti invalicabili alla nomina congiunta.
3. La disciplina del conflitto di interessi intra-gruppo (comma 2)
Il comma 2 introduce un regime articolato per la gestione dei conflitti di interessi che emergono quando un commissario nominato in più procedure del gruppo si trovi ad agire in una specifica operazione in cui ha un interesse divergente rispetto alla società che gestisce (proprio perché commissario di un'altra società del gruppo portata a parte contraria dell'operazione).
Obbligo di disclosure: il commissario deve "darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia". La disclosure è quindi pluridirezionale: verso i co-commissari (se la nomina è collegiale), verso l'organo di sorveglianza interno e verso l'autorità di vigilanza. L'obbligo si attiva non appena il commissario sia a conoscenza della situazione di conflitto, e deve essere adempiuto prima del compimento dell'operazione in questione.
Surrogazione dell'obbligo di disclosure in capo al comitato di sorveglianza: il legislatore prevede, con notevole sensibilità operativa, che "in caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto". Questa previsione evita che l'omissione del commissario in conflitto rimanga senza conseguenze: i membri del comitato di sorveglianza diventano personalmente responsabili della disclosure se erano a conoscenza del conflitto e non hanno segnalato.
Poteri del comitato di sorveglianza: dopo aver ricevuto la disclosure (o dopo aver comunicato il conflitto alla Banca d'Italia), il comitato di sorveglianza ha facoltà di: (a) prescrivere "speciali cautele" per lo svolgimento dell'operazione in conflitto (es. valutazioni indipendenti, pareri di esperti, comparazione con offerte di mercato); (b) "formulare indicazioni in merito all'operazione", cioè orientare le modalità di conduzione dell'operazione stessa. L'inosservanza di tali cautele e indicazioni determina la responsabilità personale dei commissari.
Poteri della Banca d'Italia: al di là dell'obbligo di ricevere la disclosure, la Banca d'Italia può esercitare poteri più incisivi, revoca e sostituzione dei commissari, impartire direttive specifiche, nominare un commissario ad acta per il compimento dell'operazione controversa, configurando così un sistema di supervisione a più livelli che garantisce la correttezza gestionale anche nelle situazioni di conflitto più acuto.
Il conflitto di interessi del commissario nel contesto di gruppo è un tema di rilevante complessità pratica, particolarmente acuto nelle operazioni di cessione infragruppo (es. cessione di ramo d'azienda di una società in LCA a un'altra società del gruppo in AS), nelle transazioni su crediti infragruppo (rinuncia parziale a crediti, accordi di ristrutturazione) e nelle azioni revocatorie ex art. 99 TUB (che spesso riguardano operazioni infragruppo).
4. Il sistema delle indennità dei commissari e del comitato di sorveglianza (comma 3)
Il comma 3 prevede che le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza siano "determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti" e siano "a carico delle società" in procedura. Questo sistema ha alcune caratteristiche peculiari che lo distinguono da quello applicato nelle procedure concorsuali ordinarie (liquidazione giudiziale ex CCII):
(a) Determinazione centralizzata dalla Banca d'Italia: a differenza delle procedure ordinarie (in cui il tribunale determina il compenso del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale sulla base dei criteri fissati dal D.M. 25/01/2012 n. 30), nella AS e nella LCA bancaria è la Banca d'Italia a determinare le indennità degli organi, in base a criteri fissati con proprie disposizioni. Questo garantisce uniformità di trattamento e coerenza con le politiche di vigilanza.
(b) Valutazione complessiva delle prestazioni del gruppo: la norma prevede che le indennità siano "determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo". Questo significa che il commissario nominato in più procedure del gruppo non percepisce una somma per ciascuna procedura calcolata indipendentemente, ma un compenso complessivo che tiene conto della riduzione dell'onere derivante dalle sinergie operative. In pratica, si evita che la moltiplicazione formale delle cariche generi una moltiplicazione proporzionale dei compensi.
(c) Imputazione a carico delle società in procedura: le indennità sono poste a carico delle società sottoposte a procedura, riducendo l'attivo disponibile per i creditori. Trattandosi di crediti prededucibili nella LCA (analogamente alle spese di procedura ex art. 91 TUB), la Banca d'Italia ha interesse a mantenere i compensi in misura proporzionata alla complessità e all'entità delle procedure, senza incentivi a gonfiarne l'ammontare.
5. Raccordo con la disciplina del conflitto di interessi nel CCII e nelle norme BRRD
L'art. 103 TUB è una norma speciale rispetto alla disciplina generale del conflitto di interessi degli organi concorsuali nel CCII. Nella liquidazione giudiziale ex CCII (artt. 128 ss.), il curatore è soggetto agli obblighi di disclosure e astensione ex artt. 2399 ss. c.c. applicati per analogia, e la gestione dei conflitti è affidata al comitato dei creditori e al giudice delegato. Nell'AS e nella LCA bancaria, il comma 2 dell'art. 103 TUB costruisce un sistema specifico che attribuisce alla Banca d'Italia un ruolo di supervisione diretta sui conflitti di interessi degli organi, più intenso rispetto a quello esercitato dal tribunale nella procedura ordinaria.
Rispetto alla disciplina BRRD (D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180), l'art. 103 TUB è rilevante nella fase post-risoluzione: se la Banca d'Italia ha applicato uno strumento di risoluzione (bail-in, bridge bank, cessione di attività) ad alcune entità del gruppo, le entità non sottoposte a risoluzione possono essere assoggettate a AS o LCA, e i commissari di tali procedure possono essere gli stessi che gestiscono le procedure di risoluzione delle entità correlate. Il raccordo tra i commissari delle procedure di risoluzione e quelli delle procedure di AS/LCA nel medesimo gruppo è un tema operativo di grande complessità, rispetto al quale l'art. 103 TUB offre la cornice normativa di riferimento (autorizzazione alla nomina congiunta, gestione dei conflitti, supervisione della Banca d'Italia).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Le stesse persone possono essere commissario in più procedure di società dello stesso gruppo bancario?
Sì. L'art. 103, c. 1 TUB autorizza espressamente la nomina delle stesse persone negli organi di più procedure (amministrazione straordinaria e/o liquidazione coatta amministrativa) di società del medesimo gruppo bancario, fermo il rispetto delle incompatibilità di cui agli artt. 71 e 81 TUB. La nomina congiunta deve essere ritenuta utile dalla Banca d'Italia per agevolare lo svolgimento coordinato delle procedure.
Cosa deve fare il commissario se in un'operazione ha un interesse in conflitto per il fatto di essere commissario di un'altra società del gruppo?
Ai sensi dell'art. 103, c. 2 TUB, deve comunicare il conflitto agli altri commissari (ove esistano), al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia prima di compiere l'operazione. In caso di omissione, la disclosure diventa obbligo dei membri del comitato di sorveglianza a conoscenza del conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere cautele specifiche, la cui inosservanza determina responsabilità personale dei commissari.
Quali poteri ha la Banca d'Italia sugli organi delle procedure nei gruppi bancari ex art. 103 TUB?
Ai sensi dell'art. 103, c. 2, u.p. TUB, la Banca d'Italia può: (a) revocare e sostituire i componenti degli organi delle procedure; (b) impartire direttive sull'operazione in conflitto; (c) nominare un commissario ad acta per il compimento di determinati atti. Questi poteri si aggiungono al potere generale di vigilanza e si inseriscono nel sistema di supervisione delle procedure di crisi bancaria ex artt. 71, 81, 97 TUB.
Come vengono determinati i compensi dei commissari nelle procedure di gruppo ex art. 103 TUB?
Le indennità sono determinate dalla Banca d'Italia sulla base di propri criteri (Circ. n. 285/2013, Parte IV) e sono a carico delle società in procedura come crediti prededucibili. Quando il commissario ricopre cariche in più procedure del gruppo, l'indennità è determinata valutando complessivamente le prestazioni: si evita così che la moltiplicazione formale delle cariche produca una moltiplicazione proporzionale dei compensi (art. 103, c. 3 TUB).
Quale differenza c'è tra il regime del conflitto di interessi nell'art. 103 TUB e quello nella liquidazione giudiziale ex CCII?
Nel CCII (liquidazione giudiziale), la gestione dei conflitti degli organi concorsuali è affidata al comitato dei creditori e al giudice delegato. Nell'AS e nella LCA bancaria, l'art. 103 TUB attribuisce alla Banca d'Italia un ruolo di supervisione diretta più intenso (disclosure obbligatoria verso l'autorità di vigilanza, poteri di revoca, direttive, nomina ad acta), riflettendo la natura pubblica degli interessi tutelati dalla vigilanza bancaria.