Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 101 T.U.B. Liquidazione coatta amministrativa.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle societa’ del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta puo’ essere richiesta alla Banca d’Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell’Unione europea, dai corrispondenti organi.

2. Quando presso societa’ del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza gia’ operato, il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa’ e’ soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d’Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita’ stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall’art. 99, comma 5.”

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In sintesi

  • LCA delle società del gruppo su accertamento dell'insolvenza (comma 1). Quando la capogruppo è in a.s. o LCA, alle società del gruppo si applicano, previa accertamento giudiziale dell'insolvenza, le norme della sezione III (LCA bancaria, artt. 80-95 TUB). Per le banche del gruppo, la disciplina della sezione III si applica comunque. La LCA può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari della capogruppo.
  • Conversione automatica delle procedure concorsuali in corso (comma 2). Le procedure concorsuali (fallimento, LCA, altre) già in corso presso società del gruppo si convertono nella LCA del presente articolo: il tribunale dichiara con sentenza la sottoposizione alla nuova procedura e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia; gli organi della vecchia procedura cedono le consegne a quelli della nuova.
  • Poteri di revocatoria dei commissari (comma 3). Ai commissari liquidatori della società del gruppo sono attribuiti i poteri di azione revocatoria infra-gruppo previsti dall'art. 99, c. 5 TUB.
Indice dei contenuti

1. Collocazione sistematica e funzione dell'art. 101 TUB

L'art. 101 T.U.B. (nel testo vigente dal 30 novembre 2021, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, di recepimento BRRD II) disciplina la liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo bancario, le controllate della capogruppo, quando quest'ultima sia già sottoposta ad a.s. o LCA. La norma completa il quadro normativo della gestione della crisi di gruppo bancario, occupandosi del livello "inferiore" della struttura (le controllate) dopo che l'art. 98 e l'art. 99 hanno disciplinato il livello apicale (la capogruppo).

La norma si inserisce in un sistema a cascata: la crisi della capogruppo può attivare la LCA delle controllate (art. 101, c. 1), ma anche le procedure concorsuali già in corso sulle controllate si convertono nella LCA del TUB (art. 101, c. 2), garantendo l'unità procedurale e la coerenza della gestione di gruppo. Il coordinamento tra le procedure è realizzato attraverso l'attribuzione ai commissari della capogruppo del potere di richiedere l'apertura della LCA sulle controllate e della conversione delle procedure pre-esistenti.

2. Presupposti e attivazione della LCA delle controllate (comma 1)

Il comma 1 prevede che la LCA delle società del gruppo si apra quando "la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa" (o, nel caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato UE, a procedure analoghe previste da quello Stato). Il presupposto è quindi lo stato di crisi della capogruppo, è necessario che la capogruppo stia già affrontando una procedura straordinaria, che si accompagna al "accertamento giudiziale dello stato di insolvenza" della controllata.

Il meccanismo richiede due condizioni cumulative: (i) la capogruppo deve essere in a.s. o LCA; (ii) lo stato di insolvenza della controllata deve essere accertato giudizialmente (tramite il procedimento ex art. 293 CCII, applicabile per rinvio). La combinazione di questi due elementi garantisce che la LCA delle controllate non sia disposta in modo automatico (anche una controllata formalmente solvibile potrebbe attraversare una crisi di liquidità temporanea), ma solo quando vi sia effettiva insolvenza accertata.

Il comma 1 introduce anche una regola speciale per le banche del gruppo: "per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III", ovvero le banche che sono società del gruppo sono sempre soggette alla LCA bancaria (artt. 80-95 TUB), a prescindere dal fatto che la capogruppo sia in a.s. o LCA. Questa disposizione evita che le banche controllate possano essere sottoposte a liquidazione giudiziale ordinaria invece che alla LCA bancaria, in deroga al principio di specialità della procedura bancaria.

La legittimazione a richiedere la LCA alla Banca d'Italia è estesa ai commissari straordinari e ai commissari liquidatori della capogruppo (o ai corrispondenti organi di procedura in altri Stati UE): questa previsione integra il potere previsto dall'art. 98, c. 5 TUB (richiesta di accertamento giudiziale dell'insolvenza delle controllate) e crea un meccanismo a due fasi, accertamento dell'insolvenza, poi richiesta di LCA, che i commissari della capogruppo possono attivare in modo coordinato.

3. La conversione automatica delle procedure concorsuali pre-esistenti (comma 2)

Il comma 2 disciplina il caso in cui le società del gruppo siano già sottoposte a procedure concorsuali ordinarie (fallimento/liquidazione giudiziale, LCA ordinaria, altre procedure concorsuali) prima che venga disposta la LCA ex art. 101 TUB. In questo caso, prevede una conversione automatica: le procedure in corso "si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo".

Il meccanismo della conversione è il seguente: il tribunale competente (che gestisce la procedura pre-esistente), "anche d'ufficio", dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dall'art. 101 TUB e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. La sentenza è pronunciata d'ufficio, cioè senza bisogno di istanza di parte, il che riflette la natura pubblicistica della procedura bancaria e la rilevanza sistematica della conversione per la gestione della crisi di gruppo.

La norma prevede che l'accertamento dello stato di insolvenza già operato nell'ambito della procedura pre-esistente resti fermo: la conversione non richiede una nuova accertamento dell'insolvenza, essendo già avvenuto nell'ambito della procedura precedente. Questo evita ritardi e duplicazioni procedurali.

Dopo la dichiarazione del tribunale, "gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia". Il passaggio delle consegne "con urgenza" riflette l'esigenza di continuità gestionale: i commissari liquidatori della nuova LCA bancaria devono assumere il controllo il più rapidamente possibile per evitare il deterioramento dell'attivo e il pregiudizio ai creditori nella fase di transizione tra le procedure.

La clausola di salvaguardia finale, "restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti", garantisce la continuità giuridica degli atti compiuti nell'ambito della procedura pre-esistente: contratti conclusi, pagamenti effettuati, avvisi ai creditori notificati, verifiche del passivo già condotte rimangono validi ed efficaci, senza che la conversione li travolga retroattivamente.

4. I poteri revocatori dei commissari della LCA delle controllate (comma 3)

Il comma 3 attribuisce ai commissari liquidatori della LCA delle controllate gli stessi poteri di azione revocatoria infra-gruppo previsti dall'art. 99, c. 5 TUB per i commissari della capogruppo. In altri termini, anche i commissari della controllata in LCA possono esperire l'azione revocatoria ex art. 166 CCII nei confronti di altre società del gruppo, con i medesimi periodi di sospetto estesi (cinque anni per gli atti ex art. 166, c. 1, lett. a)-c), e tre anni per quelli ex art. 166, c. 1, lett. d) e c. 2 CCII).

Questa simmetria è fondamentale per la gestione della crisi di gruppo: se l'azione revocatoria fosse disponibile solo per i commissari della capogruppo, le controllate in LCA non potrebbero recuperare gli atti pregiudizievoli subiti dalla capogruppo o da altre sorelle del gruppo nei loro confronti. Il comma 3 garantisce invece che ogni nodo della struttura di gruppo in LCA abbia accesso agli stessi strumenti di recupero dell'attivo, maximizzando il valore per i creditori dell'intera struttura di gruppo.

In pratica, può accadere che sia la capogruppo che la controllata siano in LCA e che entrambi i set di commissari siano legittimati ad esperire azioni revocatorie infra-gruppo per il recupero degli stessi atti: in tale caso, si pone un problema di coordinamento tra procedure parallele, che richiede la collaborazione tra i commissari delle diverse entità e l'intervento coordinativo della Banca d'Italia, autorità di vigilanza comune alle due procedure.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quando può aprirsi la LCA delle società del gruppo bancario ai sensi dell'art. 101 TUB?

Il comma 1 dell'art. 101 TUB richiede due presupposti cumulativi: (i) la capogruppo deve essere sottoposta ad amministrazione straordinaria o LCA (o a procedure analoghe in un altro Stato UE, nel caso di capogruppo estera); (ii) lo stato di insolvenza della controllata deve essere accertato giudizialmente. Per le banche del gruppo, la disciplina della sezione III della LCA bancaria si applica sempre, a prescindere dallo stato della capogruppo.

Cosa succede alle procedure concorsuali già in corso su una società del gruppo quando si apre la LCA ex art. 101 TUB?

Il comma 2 dell'art. 101 TUB prevede la conversione automatica: le procedure in corso (fallimento, LCA, altre) si convertono nella LCA del presente articolo. Il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la sottoposizione alla nuova procedura e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura cedono le consegne con urgenza. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti nella procedura precedente.

I commissari della capogruppo in a.s. possono richiedere la LCA di una controllata?

Sì. Il comma 1 dell'art. 101 TUB prevede espressamente che la LCA possa essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori della capogruppo. Questa legittimazione si affianca al potere, previsto dall'art. 98, c. 5 TUB, di richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della controllata: il commissario della capogruppo può così attivare l'intera catena procedurale (accertamento insolvenza + richiesta LCA) per le controllate in crisi.

I commissari della controllata in LCA ex art. 101 TUB hanno gli stessi poteri revocatori dei commissari della capogruppo?

Sì. Il comma 3 dell'art. 101 TUB attribuisce ai commissari liquidatori della LCA delle controllate i medesimi poteri di azione revocatoria infra-gruppo previsti dall'art. 99, c. 5 TUB per i commissari della capogruppo: azione revocatoria ex art. 166 CCII con periodo di sospetto di cinque anni per gli atti ex lett. a)-c) e tre anni per quelli ex lett. d) e c. 2. Questa simmetria garantisce che ogni entità del gruppo in LCA possa recuperare gli atti pregiudizievoli subiti.

Come avviene il passaggio delle consegne tra la procedura pre-esistente e la nuova LCA ex art. 101 TUB?

Il comma 2 dell'art. 101 TUB prevede che gli organi della cessata procedura e quelli della nuova LCA procedano 'con urgenza' al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Il passaggio urgente è funzionale alla continuità gestionale e alla tutela dell'attivo: i nuovi commissari devono assumere il controllo il prima possibile. Restano salvi gli effetti di tutti gli atti legalmente compiuti nell'ambito della procedura precedente.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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