Art. 100 T.U.B. – Amministrazione straordinaria. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.33 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L’amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d’Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell’Unione europea, dai corrispondenti organi.
2. Quando presso una società del gruppo sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la relativa procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d’Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell’amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all’amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l’autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell’amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell’art. 98, comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d’intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall’art. 74, i cui termini sono triplicati.”
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In sintesi
Commento del professionista
L'art. 100 del Testo Unico Bancario, nella formulazione del D.Lgs. 208/2025, regola l'estensione dell'amministrazione straordinaria dalla capogruppo bancaria alle società controllate del gruppo. La norma è tecnica ma di rilievo sistemico: l'unitarietà del gruppo bancario (artt. 60 ss. T.U.B.) richiede strumenti di crisi che operino in modo coordinato sull'intera struttura, evitando che la crisi della capogruppo si propaghi senza controllo alle controllate. Per il professionista che assiste banche di gruppo o curatori in procedure concorsuali bancarie, la disciplina dell'art. 100 è essenziale per comprendere le dinamiche di estensione delle procedure e i relativi adempimenti.
L'estensione dell'amministrazione straordinaria al gruppo
Il comma 1 stabilisce che, quando la capogruppo bancaria è sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano (ove ne ricorrano i presupposti) le stesse norme del Capo I, Sezione I del Titolo IV. La regola opera in modo simmetrico anche per capogruppo con sede legale in altri Stati UE sottoposte a procedure analoghe nei rispettivi ordinamenti. L'amministrazione straordinaria delle controllate può essere richiesta alla Banca d'Italia non solo dagli organi di vigilanza, ma anche dai commissari straordinari o liquidatori della capogruppo (italiana o estera). La possibilità di richiesta da parte dei commissari della capogruppo è strumento essenziale per la coordinata gestione della crisi.
I presupposti per l'amministrazione straordinaria delle controllate restano quelli generali (art. 70 T.U.B.: gravi violazioni, irregolarità nell'amministrazione, gravi perdite del patrimonio). La crisi della capogruppo non basta automaticamente a estenderla alle controllate: queste ultime devono presentare propri presupposti. La regola tutela il principio di autonomia patrimoniale delle società del gruppo, evitando il contagio automatico della crisi.
La conversione dell'amministrazione giudiziaria
Il comma 2 regola un'ipotesi tecnica ma rilevante: la conversione dell'amministrazione giudiziaria (art. 2409 c.c.: denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione di una società) in amministrazione straordinaria bancaria. Quando, presso una società del gruppo bancario, sia stato nominato un amministratore giudiziario ai sensi del codice civile, la procedura si converte automaticamente in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente (anche d'ufficio) dichiara con sentenza in camera di consiglio la sottoposizione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia.
La regola realizza il primato della disciplina di settore: per le banche e i soggetti del gruppo bancario, lo strumento di crisi privilegiato è l'amministrazione straordinaria di vigilanza, non la procedura civilistica generale. La conversione assicura unitarietà e specializzazione del trattamento. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono al passaggio delle consegne con urgenza, e gli effetti degli atti legalmente compiuti dall'amministratore giudiziario restano salvi.
Coordinamento con il Codice della crisi e con il SSM
La disciplina dell'art. 100 si raccorda con il Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che ha riformato in modo organico le procedure concorsuali italiane. Per le banche e i gruppi bancari, le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa restano disciplinate dal T.U.B. (artt. 70-105), ma con coordinamento operativo con il c.c.i.i. per gli aspetti generali (effetti del provvedimento sui rapporti pendenti, regime delle azioni revocatorie, accertamento del passivo).
Per le banche significative sottoposte al Single Supervisory Mechanism, il potere di proporre l'amministrazione straordinaria spetta sostanzialmente alla BCE, con la Banca d'Italia che svolge funzioni di supporto. La scelta della procedura, amministrazione straordinaria di vigilanza, risoluzione bancaria ai sensi del Reg. UE 806/2014 (Single Resolution Mechanism), liquidazione, dipende dalle condizioni della banca e dall'interesse pubblico. La risoluzione bancaria è strumento europeo che mira a evitare il default disordinato di banche di rilevanza sistemica, attraverso strumenti specifici (bail-in, separazione di asset, banca-ponte).
Profili pratici: la gestione del gruppo in crisi
Per il professionista che assiste un gruppo bancario in fase di crisi, l'art. 100 fornisce strumenti di coordinamento ma anche di flessibilità. La capogruppo, una volta sottoposta a amministrazione straordinaria, può richiedere alla Banca d'Italia di estendere la procedura alle controllate quando ciò sia funzionale al risanamento o alla liquidazione ordinata. La richiesta non è automatica: la Banca d'Italia valuta caso per caso. Per le società di gruppo non bancarie (per esempio società di servizi strumentali, immobiliari di gruppo), la procedura di crisi può essere quella civilistica del c.c.i.i., con coordinamento con la procedura bancaria della capogruppo.
Sul piano della responsabilità degli amministratori, la fase di crisi del gruppo accentua i doveri di lealtà e correttezza. Le scelte gestionali in danno dei creditori della singola società del gruppo, finalizzate a salvaguardare la capogruppo o altre controllate, possono fondare azioni di responsabilità ex artt. 2392-2395 c.c., con specifiche estensioni nei procedimenti concorsuali. La consulenza preventiva e la corretta documentazione delle decisioni sono cruciali.
Domande frequenti
Cos'è l'amministrazione straordinaria di un gruppo bancario?
È una procedura di vigilanza prevista dal T.U.B. (artt. 70 ss.) che sostituisce gli organi sociali di una banca con commissari di nomina della Banca d'Italia, con poteri estesi di gestione e ristrutturazione. L'art. 100 disciplina specificamente l'estensione dalla capogruppo alle controllate del gruppo bancario, quando ricorrano i presupposti. La procedura mira al risanamento dell'intermediario in crisi o alla sua ordinata liquidazione.
L'amministrazione straordinaria della capogruppo si estende automaticamente alle controllate?
No, non automaticamente. L'art. 100, comma 1 T.U.B. prevede che alle società del gruppo si applicano le stesse norme «ove ne ricorrano i presupposti»: la crisi della capogruppo è elemento favorevole all'estensione, ma le controllate devono presentare anche presupposti propri (gravi violazioni, irregolarità di gestione, gravi perdite). La richiesta può essere presentata alla Banca d'Italia anche dai commissari della capogruppo.
Cosa accade se è già stato nominato un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.?
Si verifica la conversione dell'amministrazione giudiziaria in amministrazione straordinaria bancaria (art. 100, comma 2 T.U.B.). Il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la sottoposizione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della procedura cessata e quelli della nuova amministrazione provvedono al passaggio delle consegne; restano salvi gli effetti degli atti legittimamente compiuti.
L'art. 100 si applica alle capogruppo estere?
Sì. Il comma 1 prevede espressamente l'applicazione anche alle capogruppo con sede legale in altri Stati UE sottoposte a procedure analoghe nei rispettivi ordinamenti. La disciplina realizza un coordinamento europeo per la gestione delle crisi dei gruppi bancari transfrontalieri. Per le banche significative la cooperazione tra autorità di vigilanza è inoltre rafforzata dal Single Supervisory Mechanism (SSM).
Per le banche significative, chi decide sull'amministrazione straordinaria?
Per le banche significative sottoposte al Single Supervisory Mechanism (SSM, Reg. UE 1024/2013), il potere di proporre l'amministrazione straordinaria spetta sostanzialmente alla Banca Centrale Europea, con la Banca d'Italia che svolge funzioni di supporto. La scelta tra amministrazione straordinaria, risoluzione bancaria (Reg. UE 806/2014) e liquidazione dipende dalle condizioni della banca e dall'interesse pubblico, con valutazioni che coinvolgono sia la BCE che il Single Resolution Board.
Fonti consultate: 1 fonte verificate