Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 102 T.U.B. Procedure proprie delle singole societa’.

In vigore dal 01/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

“1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, le societa’ del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili, fermo restando l’articolo 102-bis. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d’Italia a cura dell’autorita’ amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorita’ amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d’Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.”

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In sintesi

  • Regola generale: applicazione delle procedure proprie quando la capogruppo non è in crisi (comma unico). Quando la capogruppo italiana (o, nel caso di capogruppo estera UE, il soggetto apicale del gruppo) non è sottoposta ad a.s., LCA o procedure analoghe, le società del gruppo restano soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili, fermo restando l'art. 102-bis TUB (che disciplina il bail-in intragruppo e le misure di sostegno).
  • Comunicazione immediata alla Banca d'Italia dei provvedimenti. Dei provvedimenti che sottopongono a procedura una società del gruppo viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi.
  • Informativa della Banca d'Italia su ogni circostanza rilevante. Le autorità che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nel loro svolgimento, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario, garantendo alla Banca d'Italia un flusso informativo continuo sull'andamento delle crisi delle componenti del gruppo.
Indice dei contenuti

1. Collocazione sistematica e funzione dell'art. 102 TUB

L'art. 102 T.U.B. (nel testo vigente dal 1° dicembre 2021, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, che ha aggiornato il raccordo del TUB con il CCII e recepito la BRRD II) disciplina il regime procedurale delle singole società del gruppo bancario quando la capogruppo non sia in crisi. Si tratta, in altri termini, della disciplina residuale e speculare rispetto agli artt. 98-101 TUB: mentre quegli articoli disciplinano la gestione di gruppo quando la capogruppo è in crisi, l'art. 102 TUB stabilisce la regola per il caso "ordinario" in cui la capogruppo è sana e una controllata incorre in crisi.

La norma è brevissima, un solo comma, ma sistematicamente densa. Essa riflette una scelta legislativa consapevole: quando la capogruppo è sana, la crisi di una singola controllata non richiede necessariamente il coordinamento procedurale unitario previsto dagli artt. 99-101 TUB. Le controllate mantengono la loro autonomia procedurale, restando soggette alle procedure applicabili in ragione della loro natura giuridica: per le banche, la LCA ex artt. 80-95 TUB; per le società di intermediazione mobiliare (SIM), la procedura ex D.Lgs. 58/1998 (TUF); per le holding di partecipazione non finanziaria, le procedure concorsuali ordinarie ex CCII.

Il raccordo con l'art. 102-bis TUB (richiamato espressamente dalla norma) è rilevante: l'art. 102-bis disciplina il sostegno finanziario infragruppo, ovvero il meccanismo con cui una società sana del gruppo può fornire sostegno finanziario a una componente in crisi. Questo strumento preventivo può essere attivato proprio nel contesto dell'art. 102, quando la capogruppo è sana ma una controllata è in difficoltà, e può evitare che si arrivi all'apertura di una procedura concorsuale formale sulla controllata stessa.

2. La regola della conservazione delle procedure proprie

Il primo periodo del comma 1 stabilisce che "le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili". Questo principio di conservazione delle procedure proprie è fondamentale per comprendere la struttura del sistema italiano di gestione della crisi dei gruppi bancari.

Il sistema TUB distingue nettamente due situazioni:

(A) Capogruppo in crisi (artt. 97-101 TUB): in questo scenario, il legislatore prevede una "attrazione" delle procedure delle controllate verso la disciplina bancaria speciale (LCA ex artt. 80-95 TUB, con le deroghe previste dagli artt. 97-101). Le procedure pre-esistenti sulle controllate si convertono, e le nuove procedure sono disciplinate dalla sezione III del TUB. L'obiettivo è l'unificazione procedurale del gruppo in crisi.

(B) Capogruppo sana (art. 102 TUB): in questo scenario, l'unificazione procedurale non è necessaria o giustificata. La capogruppo continua a dirigere e coordinare il gruppo; la crisi della singola controllata è gestita con le procedure proprie di quella controllata, senza interferire con la governance del gruppo nel suo complesso. La Banca d'Italia viene informata ma non deve necessariamente intervenire con misure speciali di gruppo.

Questa distinzione riflette una valutazione di proporzionalità: l'intervento speciale coordinato previsto dagli artt. 99-101 è giustificato solo quando la crisi riguarda il vertice del gruppo (la capogruppo), perché in quel caso il rischio di contagio al gruppo nel suo complesso è più elevato. Quando la crisi riguarda solo una componente del gruppo e la capogruppo è sana, le ordinarie procedure di insolvenza sono sufficienti.

3. La comunicazione immediata alla Banca d'Italia

Il secondo periodo del comma 1 prevede che "dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi". Questa comunicazione, obbligatoria e immediata, assolve a una funzione di vigilanza preventiva: la Banca d'Italia deve essere informata di ogni provvedimento che sottoponga una società del gruppo a procedura (a.s., LCA, fallimento, concordato, ecc.) per poter valutare le implicazioni per la vigilanza consolidata del gruppo.

Il soggetto tenuto alla comunicazione non è la società in crisi o la capogruppo, ma l'autorità che ha emesso il provvedimento: il tribunale (per i provvedimenti giurisdizionali come la dichiarazione di fallimento o la nomina di un commissario giudiziale), il Ministero dell'Economia e delle Finanze (per i provvedimenti di a.s. o LCA), la Consob (per i provvedimenti relativi a SIM o SGR del gruppo), ecc. Questo meccanismo di comunicazione inter-istituzionale garantisce che la Banca d'Italia riceva l'informazione direttamente dall'autorità procedente, senza fare affidamento sulla spontanea comunicazione da parte dei soggetti in crisi (che potrebbero avere incentivi a ritardare o omettere la comunicazione).

4. Il flusso informativo continuo sull'andamento delle procedure

Il terzo periodo del comma 1 prevede un obbligo di informativa più estesa: "le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario". Questo flusso informativo non è limitato al momento di apertura della procedura, ma si estende per tutta la sua durata.

La ratio di questa previsione è evidente: la crisi di una componente del gruppo può evolvere nel tempo in modo da diventare rilevante per la vigilanza del gruppo nel suo complesso, anche se all'apertura non era tale. Ad esempio: una SIM del gruppo posta in liquidazione coatta potrebbe, nel corso della procedura, rivelarsi esposta a rischi di credito nei confronti di altre componenti del gruppo che hanno implicazioni patrimoniali per la capogruppo; oppure potrebbe emergere che la crisi della controllata è dovuta a irregolarità gestionali che coinvolgono anche la capogruppo. La Banca d'Italia deve quindi essere in grado di valutare in tempo reale se la crisi della singola controllata abbia mutato natura e richieda l'attivazione degli strumenti di intervento di gruppo previsti dagli artt. 97 ss. TUB.

Il terzo periodo crea quindi un sistema di vigilanza dinamica del gruppo bancario: anche nelle situazioni in cui la capogruppo è formalmente sana e le procedure riguardano solo le controllate, la Banca d'Italia mantiene un canale informativo permanente che le consente di valutare se l'art. 102 TUB (capogruppo sana, procedure autonome) stia per cedere il passo agli artt. 98-101 TUB (capogruppo in crisi, coordinamento procedurale di gruppo).

5. Il raccordo con l'art. 102-bis TUB e il sostegno finanziario infragruppo

Il richiamo espresso all'art. 102-bis TUB ("fermo restando l'articolo 102-bis") inserisce nell'art. 102 un importante strumento preventivo: il sostegno finanziario infragruppo, disciplinato dall'art. 102-bis TUB in attuazione degli artt. 19-26 BRRD (recepiti dagli artt. 69-ter ss. D.Lgs. 180/2015). L'art. 102-bis consente alle società del gruppo, previa approvazione di accordi di supporto finanziario infragruppo (preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia) e previa soddisfazione di condizioni prudenziali stringenti, di fornire prestiti, garanzie o asset in garanzia a favore di altra componente del gruppo in crisi di liquidità.

La combinazione dell'art. 102 (procedure proprie con capogruppo sana) e dell'art. 102-bis (sostegno finanziario infragruppo) delinea lo scenario in cui la risposta preferita del sistema bancario alla crisi di una controllata è il supporto interno del gruppo, gestito dalla capogruppo sana con l'approvazione della Banca d'Italia. Solo se il supporto infragruppo non è sufficiente (o non è disponibile), si perviene all'apertura di procedure formali ex art. 102 TUB e alla successiva eventuale attivazione degli artt. 98-101 TUB se la crisi si trasmette alla capogruppo.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Qual è la regola di base dell'art. 102 TUB per le società del gruppo bancario quando la capogruppo non è in crisi?

Ai sensi del comma 1 dell'art. 102 TUB, quando la capogruppo italiana (o, nel caso di capogruppo estera UE, il soggetto apicale) non è sottoposta ad a.s., LCA o procedure analoghe, le società del gruppo restano soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili (LCA per le banche, procedure ordinarie per le altre). Fermo restando l'art. 102-bis TUB (sostegno finanziario infragruppo), non si applica il regime di coordinamento degli artt. 98-101 TUB.

Chi deve comunicare alla Banca d'Italia l'apertura di una procedura su una società del gruppo quando la capogruppo è sana?

Ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 102 TUB, l'obbligo di comunicazione immediata incombe sull'autorità amministrativa o giudiziaria che ha emesso il provvedimento (tribunale, MEF, Consob, ecc.), non sulla società in crisi o sulla capogruppo. Questo meccanismo inter-istituzionale garantisce che la Banca d'Italia riceva l'informazione in modo diretto e tempestivo, indipendentemente dalla cooperazione dei soggetti in crisi.

La Banca d'Italia viene informata solo all'apertura della procedura o anche nel corso del suo svolgimento?

Anche nel corso del suo svolgimento. Il terzo periodo del comma 1 dell'art. 102 TUB prevede che le autorità che vigilano sulle procedure informino la Banca d'Italia di ogni circostanza rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario, emersa durante lo svolgimento delle procedure. Questo flusso informativo continuo consente alla Banca d'Italia di valutare se la crisi della controllata abbia evoluto in modo da richiedere l'attivazione degli strumenti di intervento di gruppo.

Qual è la differenza tra il regime dell'art. 102 TUB e quello degli artt. 99-101 TUB?

Gli artt. 99-101 TUB si applicano quando la capogruppo è già in LCA: prevedono l'attrazione delle controllate verso la disciplina bancaria speciale, la conversione delle procedure pre-esistenti e il coordinamento unitario della gestione di gruppo. L'art. 102 TUB si applica quando la capogruppo è sana: le controllate mantengono le loro procedure proprie, la Banca d'Italia viene informata ma non coordina le procedure, e lo strumento preferito di risposta alla crisi è il supporto infragruppo ex art. 102-bis TUB.

Cosa prevede il richiamo all'art. 102-bis TUB nell'art. 102?

Il richiamo espresso 'fermo restando l'articolo 102-bis' nell'art. 102 TUB ricorda che, anche quando le procedure proprie delle controllate si applicano normalmente, resta disponibile lo strumento del sostegno finanziario infragruppo (art. 102-bis TUB, attuativo degli artt. 19-26 BRRD e degli artt. 69-ter ss. D.Lgs. 180/2015): accordi preventivi di supporto finanziario, autorizzati dalla Banca d'Italia, che consentono alla capogruppo sana o ad altra componente del gruppo di fornire liquidità o garanzie a favore della componente in crisi, evitando l'apertura di procedure formali.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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