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Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 102-bis TUB consente al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre la liquidazione coatta amministrativa (LCA) delle singole società italiane del gruppo bancario anche al di fuori dei casi ordinari previsti dagli artt. 101 e 102 TUB.
  • Il presupposto è il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 80, comma 1 TUB (stato di insolvenza o di grave irregolarità) in capo alla singola società del gruppo.
  • La misura è adottata su proposta della Banca d'Italia e comporta, ove necessario, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
  • Si applicano le norme della sezione III del capo I del titolo IV TUB (procedura di LCA); per le banche del gruppo resta ferma la disciplina specifica della sezione III.
  • La norma è stata modificata dal D.Lgs. 182/2021 e si inserisce nel framework di gestione delle crisi dei gruppi bancari.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 102 bis T.U.B. Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, puo’ disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole societa’ italiane del gruppo, diverse dalle societa’ strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all’articolo 80, comma 1, revocandone, ove necessario, l’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’. Si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III.”

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In sintesi

  • L'art. 102-bis TUB consente al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre la liquidazione coatta amministrativa (LCA) delle singole società italiane del gruppo bancario anche al di fuori dei casi ordinari previsti dagli artt. 101 e 102 TUB.
  • Il presupposto è il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 80, comma 1 TUB (stato di insolvenza o di grave irregolarità) in capo alla singola società del gruppo.
  • La misura è adottata su proposta della Banca d'Italia e comporta, ove necessario, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
  • Si applicano le norme della sezione III del capo I del titolo IV TUB (procedura di LCA); per le banche del gruppo resta ferma la disciplina specifica della sezione III.
  • La norma è stata modificata dal D.Lgs. 182/2021 e si inserisce nel framework di gestione delle crisi dei gruppi bancari.
Indice dei contenuti

Finalità e inquadramento sistematico dell'art. 102-bis TUB

L'articolo 102-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 182/2021 (in vigore dal 30 novembre 2021), disciplina una ipotesi ulteriore di avvio della liquidazione coatta amministrativa (LCA) delle singole società italiane facenti parte di un gruppo bancario. La norma si affianca agli artt. 101 e 102 TUB, che disciplinano i casi ordinari di LCA per la capogruppo e per le singole società del gruppo, introducendo una clausola di chiusura che consente l'avvio della procedura anche al di fuori di quei casi tipici.

Presupposti e procedimento

Il presupposto sostanziale per l'avvio della LCA ex art. 102-bis è il verificarsi, in capo alla singola società italiana del gruppo (diversa dalle società strumentali), delle condizioni di cui all'art. 80, comma 1 TUB. Quest'ultima disposizione fa riferimento allo stato di insolvenza o alla situazione in cui la banca versa in grave irregolarità nell'amministrazione ovvero in gravi violazioni normative tali da pregiudicarne la situazione finanziaria.

Il procedimento prevede una proposta della Banca d'Italia al Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), che adotta il provvedimento con decreto. Ove necessario, il decreto comporta anche la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività specifica svolta dalla società.

Ambito soggettivo: singole società del gruppo e società strumentali

La norma si applica alle singole società italiane del gruppo, escludendo espressamente le società strumentali: si tratta delle società che svolgono attività ausiliarie o strumentali rispetto all'attività principale del gruppo (es. società di elaborazione dati, gestione immobili, servizi informatici). L'esclusione riflette la considerazione che le società strumentali non svolgono attività bancaria o finanziaria in senso stretto e sono quindi meno esposte al rischio sistemico che giustifica l'applicazione della LCA.

Per le banche del gruppo resta ferma la disciplina specifica della sezione III del capo I del titolo IV TUB, che contiene norme particolari sulla LCA delle banche (es. sospensione dei pagamenti, cristallizzazione del passivo, poteri dei commissari liquidatori).

Rapporto con il D.Lgs. 180/2015 e il framework BRRD/SRM

L'art. 102-bis si inserisce nel sistema di gestione delle crisi bancarie delineato dal D.Lgs. 180/2015 (recepimento BRRD) e dal Regolamento UE 806/2014 (SRM). Nell'architettura BRRD, la LCA rappresenta lo strumento di gestione delle crisi alternativo alla risoluzione: si applica quando la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (failing or likely to fail), ma non sussistono le condizioni per la risoluzione (interesse pubblico alla continuità delle funzioni critiche).

L'art. 102-bis introduce una flessibilità aggiuntiva: consente di avviare la LCA per singole società del gruppo anche in presenza di presupposti meno gravi (quelli dell'art. 80, comma 1 TUB), senza attendere che la situazione di crisi si diffonda all'intera capogruppo. Ciò risponde all'esigenza di un intervento tempestivo e chirurgico, coerente con il principio BRRD di no creditor worse off e con gli obiettivi di minimizzazione dell'impatto sistemico.

Coordinamento con il Regolamento UE 575/2013 (CRR)

Il Regolamento UE 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR) impone ai gruppi bancari il rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata. L'avvio della LCA per una singola società del gruppo può incidere sui ratio patrimoniali consolidati (Common Equity Tier 1, Tier 1 totale, Total Capital Ratio) e sui coefficienti di liquidità (LCR, NSFR), con potenziali effetti a cascata sulla capogruppo. L'art. 102-bis, richiedendo la proposta della Banca d'Italia come autorità di vigilanza, garantisce che tali effetti siano valutati prima dell'avvio della procedura.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 102-bis TUB rispetto agli artt. 101 e 102 TUB?

Gli artt. 101 e 102 TUB disciplinano i casi ordinari di liquidazione coatta amministrativa per la capogruppo e le società del gruppo bancario. L'art. 102-bis introduce una clausola di chiusura: il MEF può disporre la LCA delle singole società del gruppo anche al di fuori di quei casi tipici, al verificarsi delle condizioni dell'art. 80, comma 1 TUB in capo alla singola società (stato di insolvenza o grave irregolarità).

Le società strumentali del gruppo bancario sono soggette all'art. 102-bis TUB?

No. La norma esclude espressamente le società strumentali, cioè le società che svolgono attività ausiliarie o strumentali (elaborazione dati, gestione immobili, servizi IT), dall'ambito applicativo dell'art. 102-bis. La LCA può essere disposta solo per le società che svolgono attività bancaria o finanziaria soggetta ad autorizzazione.

Quale procedimento è previsto per l'avvio della LCA ex art. 102-bis?

Il procedimento richiede una proposta della Banca d'Italia, sulla base dell'accertamento del ricorrere dei presupposti dell'art. 80, comma 1 TUB in capo alla singola società del gruppo. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta quindi il provvedimento con decreto, che può includere la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Come si coordinano l'art. 102-bis TUB e il D.Lgs. 180/2015 sulla risoluzione bancaria?

Il D.Lgs. 180/2015 (recepimento BRRD) prevede che la LCA sia lo strumento alternativo alla risoluzione per le banche in dissesto che non soddisfano la condizione dell'interesse pubblico. L'art. 102-bis consente un intervento di LCA su singole società del gruppo in modo tempestivo e selettivo, senza attendere che la crisi si estenda alla capogruppo, in coerenza con i principi BRRD di minimizzazione dell'impatto sistemico.

Quali effetti ha l'avvio della LCA ex art. 102-bis sui requisiti patrimoniali consolidati del gruppo?

L'avvio della LCA per una singola società del gruppo può incidere sui ratio patrimoniali consolidati (CET1, T1, Total Capital Ratio) e sui coefficienti di liquidità (LCR, NSFR) richiesti dal Regolamento UE 575/2013 (CRR) su base consolidata. La necessità della proposta della Banca d'Italia garantisce una valutazione preventiva di tali effetti a cascata sulla capogruppo e sull'intero gruppo bancario.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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