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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 98-bis TUB (oggi soppresso dal D.Lgs. 181/2015) disciplinava la rimozione collettiva degli organi di amministrazione e controllo della capogruppo bancaria.
  • La Banca d'Italia poteva disporre la misura al ricorrere dei presupposti dell'art. 70, comma 1, lett. a) e dell'art. 98, comma 2, lett. a) TUB.
  • Il provvedimento fissava la data di decorrenza della rimozione e prevedeva la convocazione dell'assemblea per il rinnovo degli organi.
  • La disposizione era coordinata con l'istituto dell'amministrazione straordinaria della capogruppo (art. 98 TUB), che restava sempre attivabile.
  • La norma è stata soppressa nell'ambito del recepimento della Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), transitata nel D.Lgs. 180/2015 e D.Lgs. 181/2015.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 98 bis T.U.B. Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

In vigore dal 27/06/2015 al 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

Soppresso dal 16/11/2015 da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia puo’ disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 70, comma 1, lettera a), e 98, comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell’articolo 70.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della capogruppo per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Resta salva la possibilita’ in ogni momento di disporre l’amministrazione straordinaria della capogruppo di cui all’articolo 98, secondo le modalita’ e con gli effetti previsti dal presente capo.”

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Commento

Indice dei contenuti

Inquadramento storico e sistematico dell'art. 98-bis TUB

L'articolo 98-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) è stato introdotto dal D.Lgs. 72/2015, in vigore dal 27 giugno 2015, e successivamente soppresso dal D.Lgs. 181/2015 a decorrere dal 16 novembre 2015. La sua brevissima vigenza, meno di cinque mesi, riflette la complessità del processo di recepimento della Direttiva 2014/59/UE (BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive) nell'ordinamento italiano, avvenuto attraverso due provvedimenti paralleli: il D.Lgs. 180/2015, dedicato alla risoluzione delle banche, e il D.Lgs. 181/2015, che ha apportato le necessarie modifiche al TUB.

Contenuto della disposizione

La norma attribuiva alla Banca d'Italia il potere di disporre la rimozione collettiva di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della capogruppo bancaria, al verificarsi delle condizioni già previste dall'art. 70, comma 1, lett. a) (irregolarità nell'amministrazione ovvero violazioni normative o statutarie) e dall'art. 98, comma 2, lett. a) TUB. Rispetto alla rimozione individuale prevista dall'art. 70 TUB, che consente la sostituzione dei singoli esponenti aziendali, la rimozione collettiva costituiva uno strumento di intervento più radicale, concepito per situazioni di disfunzione sistemica dell'organo collegiale nel suo complesso.

Il comma 2 dell'art. 98-bis prevedeva che il provvedimento della Banca d'Italia fissasse la data di decorrenza della rimozione e disponesse la convocazione dell'assemblea della capogruppo per procedere al rinnovo degli organi di governance. Ciò garantiva la continuità operativa dell'ente durante la fase transitoria.

Il comma 3 chiariva la natura complementare, e non sostitutiva, dell'istituto rispetto all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 98 TUB: la Banca d'Italia conservava in ogni momento la facoltà di disporre quest'ultima misura più pervasiva, con sostituzione dell'intera struttura gestionale con commissari straordinari.

Il contesto della BRRD e il riordino degli strumenti di intervento precoce

La Direttiva 2014/59/UE ha introdotto nell'ordinamento europeo un articolato sistema di early intervention (intervento precoce), con strumenti progressivi calibrati sulla gravità della situazione: dalla richiesta di misure correttive fino alla nomina di un amministratore temporaneo. Il D.Lgs. 180/2015 ha recepito tali strumenti nel contesto della risoluzione bancaria, mentre le modifiche al TUB, operate con il D.Lgs. 181/2015, hanno adeguato i poteri di vigilanza della Banca d'Italia al nuovo framework europeo.

In questo contesto, l'art. 98-bis TUB nella sua formulazione originaria risultava non del tutto coerente con l'architettura BRRD, che richiede una gradualità degli interventi e una distinzione netta tra misure di vigilanza (competenza della Banca d'Italia come autorità competente) e misure di risoluzione (competenza della Banca d'Italia come autorità di risoluzione). La soppressione della norma si inserisce in questo processo di armonizzazione.

Rilevanza pratica attuale

Sebbene l'articolo 98-bis TUB non sia più in vigore, la sua analisi conserva rilevanza per diverse ragioni. In primo luogo, fornisce il quadro degli strumenti di intervento sulle capogruppo bancarie vigenti nel periodo transitorio 2015. In secondo luogo, gli istituti di corporate governance bancaria, rimozione degli esponenti, amministrazione straordinaria, misure di intervento precoce, continuano ad applicarsi nel quadro del D.Lgs. 180/2015 e del Regolamento UE 806/2014 (SRM, Single Resolution Mechanism) per le banche significative soggette alla vigilanza diretta della BCE. In terzo luogo, la lettura coordinata degli artt. 70, 98 e 98-bis TUB (nel loro testo storico) è necessaria per comprendere i procedimenti amministrativi della Banca d'Italia avviati nel periodo di vigenza della norma.

Coordinamento normativo

La disciplina della governance bancaria e degli strumenti di intervento è oggi contenuta principalmente nel D.Lgs. 180/2015 (misure di intervento precoce, artt. 69-quinquies ss.) e nel D.Lgs. 385/1993 come modificato dal D.Lgs. 181/2015. Il quadro prudenziale è completato dal Regolamento UE 575/2013 (CRR) per i requisiti di capitale e dalla normativa EBA di secondo livello sugli standard tecnici di regolamentazione (RTS) in materia di governance.

Prassi e linee guida

Banca d'Italia · Istruzioni di vigilanza per le banche

Leggi il documento su www.bancaditalia.it

Domande frequenti

Cos'era l'art. 98-bis TUB e perché è stato soppresso?

L'art. 98-bis TUB disciplinava la rimozione collettiva degli organi di amministrazione e controllo della capogruppo bancaria da parte della Banca d'Italia. È stato soppresso dal D.Lgs. 181/2015 nell'ambito del recepimento della Direttiva BRRD 2014/59/UE, che ha introdotto un nuovo framework armonizzato europeo per l'intervento precoce e la risoluzione delle banche.

Qual era la differenza tra la rimozione collettiva ex art. 98-bis e l'amministrazione straordinaria ex art. 98 TUB?

La rimozione collettiva ex art. 98-bis riguardava i soli componenti degli organi collegiali, con successiva convocazione dell'assemblea per il rinnovo: la banca continuava ad operare sotto la nuova governance. L'amministrazione straordinaria ex art. 98 è invece una misura più pervasiva, con sostituzione della governance da parte di commissari nominati dalla Banca d'Italia, applicabile in situazioni di maggiore gravità.

Quali presupposti legittimavano la rimozione collettiva della capogruppo?

La norma richiamava i presupposti dell'art. 70, comma 1, lett. a) TUB (irregolarità nell'amministrazione o violazioni normative/statutarie di particolare gravità) e dell'art. 98, comma 2, lett. a) TUB. Era quindi richiesta una soglia di gravità qualificata, tale da giustificare l'intervento sull'intera composizione degli organi anziché la rimozione di singoli esponenti.

Il D.Lgs. 180/2015 e il D.Lgs. 181/2015 hanno previsto strumenti equivalenti alla rimozione collettiva?

Sì. Il D.Lgs. 180/2015 ha recepito le misure di intervento precoce della BRRD, tra cui la nomina di un amministratore temporaneo (artt. 69-quinquies ss.) e la rimozione degli organi di amministrazione come misura coordinata alla risoluzione. Il D.Lgs. 181/2015 ha adeguato il TUB al nuovo framework, garantendo la coerenza con il Single Supervisory Mechanism (SSM) e il Single Resolution Mechanism (SRM).

Come si coordinava l'art. 98-bis con i poteri della BCE nell'ambito dell'SSM?

Per le banche significative soggette alla vigilanza diretta della BCE nell'ambito del Single Supervisory Mechanism (Regolamento UE 1024/2013, SSMR), i poteri di intervento precoce sono esercitati dalla BCE in coordinamento con la Banca d'Italia come autorità nazionale competente (ANC). Per le banche meno significative, la Banca d'Italia conserva piena competenza. L'art. 98-bis, in vigore prima della piena operatività dell'SSM nel contesto BRRD, non aveva ancora incorporato questa distinzione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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