Art. 96 quinquies T.U.B. – Liquidazione ordinaria.
In vigore dal 13/12/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1
“1. Le banche informano tempestivamente la Banca d’Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della societa’. La Banca d’Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si puo’ dar corso all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa’ se non consti l’accertamento di cui al comma 1.
3. L’iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall’autorizzazione all’attivita’ bancaria a decorrere dal termine fissato dalla Banca d’Italia nell’accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d’Italia, la prosecuzione di attivita’ ai sensi dell’articolo 2487 del codice civile.
4. Nei confronti della societa’ in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita’ creditizie previsti nel presente decreto.”
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In sintesi
Art. 96-quinquies TUB — Liquidazione ordinaria delle banche
Inquadramento e ratio della norma
L'art. 96-quinquies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) regola la procedura di liquidazione ordinaria delle banche, ovvero la liquidazione volontaria conseguente a una delibera degli organi societari, da distinguere nettamente dalla liquidazione coatta amministrativa (LCA), che è una procedura concorsuale speciale disposta dall'autorità di vigilanza. La norma è vigente dal 13 dicembre 2016, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223, di recepimento della Direttiva BRRD I (Dir. 2014/59/UE).
La ratio della disposizione è quella di assicurare che la liquidazione ordinaria di una banca, pur avendo natura privatistica, non sfugga al controllo dell'autorità di vigilanza, dato che l'uscita dal mercato di un intermediario bancario produce effetti rilevanti su depositanti, creditori e, potenzialmente, sulla stabilità del sistema finanziario.
Obbligo di informativa preventiva alla Banca d'Italia
Il comma 1 pone in capo alla banca l'obbligo di informare tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. Si noti che l'obbligo scatta al «verificarsi» della causa di scioglimento (e non solo alla delibera assembleare), anticipando il momento di coinvolgimento dell'autorità di vigilanza. La Banca d'Italia procede quindi ad accertare la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione: in sostanza, verifica che la situazione patrimoniale della banca consenta un rimborso ordinato dei depositanti e dei creditori senza necessità di attivare strumenti di crisi straordinari (risoluzione o LCA).
Il nulla osta dell'autorità di vigilanza all'iscrizione nel registro delle imprese
Il comma 2 introduce un meccanismo di blocco procedurale: non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di scioglimento se non consta l'accertamento della Banca d'Italia. Si tratta di un vero e proprio nulla osta preventivo dell'autorità di vigilanza, che condiziona l'efficacia legale della delibera di scioglimento verso i terzi. La norma assegna al Conservatore del registro delle imprese un ruolo di filtro formale, ma la sostanza del controllo è affidata alla Banca d'Italia.
Decadenza dall'autorizzazione bancaria
Il comma 3 disciplina la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria: essa opera automaticamente a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento, contestuale all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di scioglimento. La decadenza non è immediata ma differita, per consentire la continuazione temporanea dell'attività funzionale alla liquidazione. Previa autorizzazione della Banca d'Italia, la banca può proseguire attività ai sensi dell'art. 2487 c.c. (attività necessarie per la liquidazione), ad esempio per gestire i rimborsi ai depositanti e la cessione del portafoglio crediti.
Permanenza dei poteri delle autorità creditizie sulla società in liquidazione
Il comma 4 sancisce la continuità dei poteri di vigilanza: nei confronti della società in liquidazione restano fermi tutti i poteri delle autorità creditizie previsti dal TUB. Ciò significa che la Banca d'Italia mantiene la facoltà di emanare provvedimenti, richiedere informazioni, effettuare ispezioni e, se del caso, revocare la gestione ai liquidatori e disporre la LCA qualora emergano irregolarità o la situazione patrimoniale si deteriori nel corso della liquidazione. Questa continuità è essenziale per la tutela dei depositanti, che rimangono creditori privilegiati ai sensi dell'art. 91 TUB anche nella liquidazione ordinaria.
Rapporto con la liquidazione coatta amministrativa e la risoluzione
La liquidazione ordinaria è l'«exit» fisiologico di una banca sana che cessa volontariamente l'attività. Va distinta dalla LCA (artt. 80-97 TUB), procedura concorsuale disposta d'autorità per le banche in crisi, e dalla risoluzione (D.Lgs. 180/2015, recepimento BRRD), riservata alle banche di rilevanza sistemica. In pratica, l'art. 96-quinquies si applica solo a banche in bonis che decidono di dismettere l'attività bancaria, tipicamente a seguito di fusioni, cessioni o ristrutturazioni del gruppo. Per le banche effettivamente in crisi, gli strumenti applicabili sono la LCA o la risoluzione, non la liquidazione volontaria.
Domande frequenti