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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 96 bis T.U.B. Interventi.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:

a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali di Stato terzo;

b) delle succursali italiane delle banche di Stato terzo aderenti;

c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.

1-bis. I sistemi di garanzia:

a) effettuano, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi in caso di provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 96-bis.2, comma 01, o nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di Stato terzo; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;

b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di Stato terzo secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ;

c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all’articolo 90, comma 2, se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell’intervento, il costo di quest’ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all’articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2);

d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo per prevenire o superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all’ articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 .

1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:

a) gli impegni che la banca beneficiaria dell’intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l’accesso dei depositanti ai depositi;

b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a);

c) il costo dell’intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

1-quater. L’intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), può essere effettuato, se la Banca d’Italia ha accertato che:

a) non è stata avviata un’azione di risoluzione ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ] e comunque non ne sussistono le condizioni; e

b) le banche aderenti al sistema di garanzia cui aderisce la banca beneficiaria dell’intervento sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell’articolo 96.2, comma 3 .

1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l’intervento, se:

a) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all’articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 96.1, comma 3; oppure

b) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all’articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessità di effettuare il rimborso di depositi protetti.

1-sexies. Finché il livello-obiettivo di cui all’articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 96.1, comma 3 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all’effettiva dotazione finanziaria disponibile.

Abrogato [ 2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane. ]

Abrogato [ 3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. ]

Abrogato [ 4. Sono esclusi dalla tutela:

a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;

d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648- bis e 648-ter del codice penale;

e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

g) i depositi delle società finanziarie e delle società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 59, comma 1, lettere b) e b-bis), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica;

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell’alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell’articolo 19;

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.]

Abrogato [ 5. Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d’Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione. ]

Abrogato [ 6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo. ]

Abrogato [ 7. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d’Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi. ]

Abrogato [ 8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi. ]”

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In sintesi

  • I sistemi di garanzia dei depositi (FITD e FGDCC) tutelano i depositanti delle banche italiane aderenti, delle loro succursali comunitarie e delle succursali italiane di banche extra-UE.
  • Gli interventi possibili includono: rimborso dei depositi protetti (fino a 100.000 €), contributo al finanziamento della risoluzione, cessione di attività e passività in LCA, interventi preventivi a sostegno di banche in dissesto o a rischio di dissesto.
  • Gli interventi preventivi ex lett. d) sono subordinati a condizioni stringenti: assenza di risoluzione, capacità dei consorziati di versare contributi straordinari, obbligo di rimborso delle risorse utilizzate se la dotazione scende sotto il 25% o i 2/3 del livello-obiettivo.
  • La normativa di riferimento è la Direttiva 2014/49/UE (DGSD), recepita in Italia dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, e integrata dal D.Lgs. n. 208/2025.

Art. 96-bis TUB, Funzioni e interventi dei sistemi di garanzia dei depositi

Inquadramento normativo e recepimento della DGSD

L'art. 96-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) costituisce il nucleo operativo della disciplina italiana dei sistemi di garanzia dei depositi (DGS, Deposit Guarantee Schemes). La norma, profondamente rivisitata dalla riforma attuata con il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 in recepimento della Direttiva 2014/49/UE (DGSD II), è stata da ultimo aggiornata dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, con decorrenza 9 gennaio 2026.

In Italia operano due sistemi riconosciuti dalla Banca d'Italia: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), cui aderiscono le banche costituite come società per azioni o cooperative, e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC), riservato alle banche di credito cooperativo. Entrambi sono consorzi di diritto privato con adesione obbligatoria per legge.

Ambito soggettivo di tutela

Il comma 1 dell'art. 96-bis definisce il perimetro soggettivo: sono tutelati i depositanti delle banche italiane aderenti (incluse le loro succursali comunitarie e, se lo statuto lo prevede, le succursali in paesi terzi), delle succursali italiane di banche extra-UE aderenti e delle succursali italiane di banche UE aderenti in via integrativa. La tutela integrativa da parte di un DGS italiano per le succursali di banche UE è possibile solo se il DGS dello Stato d'origine non copre la differenza rispetto al livello italiano.

La mappa degli interventi possibili (comma 1-bis)

La riforma DGSD ha notevolmente ampliato il mandato dei DGS rispetto alla tradizionale funzione di mero rimborso. Il comma 1-bis elenca quattro tipologie di intervento:

  1. Rimborso dei depositi protetti (lett. a): intervento obbligatorio in caso di indisponibilità dei depositi (provvedimento ex art. 96-bis.2, comma 01) o di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extra-UE. Il limite di rimborso è fissato in 100.000 € per depositante per banca, con possibili estensioni temporanee fino a 200.000 € per eventi della vita (vendita immobile, nozze, divorzio, pensionamento, ecc.) ai sensi dell'art. 96-bis.1.
  2. Contributo alla risoluzione (lett. b): il DGS può essere chiamato a contribuire al finanziamento di una misura di risoluzione disposta dall'autorità competente (Banca d'Italia o SRB per gli enti significativi), nei limiti del minor importo tra le perdite che avrebbe dovuto sopportare in caso di liquidazione e il costo del rimborso dei depositi. Ciò si collega al meccanismo del bail-in e alla gerarchia dei creditori prevista dalla BRRD II (Dir. 2019/879/UE).
  3. Interventi in cessioni e LCA (lett. c): facoltativo e subordinato alla presenza di apposita previsione statutaria, consiste nella partecipazione del DGS a operazioni di cessione di attività, passività o rami d'azienda in sede di liquidazione coatta amministrativa, purché il costo dell'intervento non superi quello del rimborso diretto al netto del credito di recupero del DGS.
  4. Interventi preventivi (lett. d): la disposizione più innovativa, anch'essa facoltativa e subordinata allo statuto, consente al DGS di intervenire per prevenire o superare situazioni di dissesto o rischio di dissesto prima che scatti la risoluzione o la liquidazione. Questa funzione era già prevista per il FITD in via statutaria; la riforma DGSD l'ha ricondotta a un quadro giuridico esplicito.

Condizioni e limiti degli interventi preventivi

I commi 1-ter e 1-quater disciplinano rigorosamente gli interventi preventivi. Sul piano soggettivo, è necessario il previo accertamento della Banca d'Italia che: (i) non è stata avviata un'azione di risoluzione né ne sussistono le condizioni; (ii) le banche aderenti sono in grado di versare i necessari contributi straordinari. Sul piano oggettivo, lo statuto deve definire impegni precisi della banca beneficiaria (rafforzamento dei presidi di rischio, non compromissione dell'accesso ai depositi), meccanismi di verifica e un tetto di costo. La logica è impedire che gli interventi preventivi diventino sussidi occulti a banche non recuperabili, ponendosi in contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato UE.

Obbligo di ripristino della dotazione finanziaria

I commi 1-quinquies e 1-sexies introducono un automatismo di ricapitalizzazione obbligatoria: dopo un intervento preventivo, se la dotazione finanziaria del DGS scende sotto il 25% del livello-obiettivo (o sotto i 2/3 in presenza di rimborsi imminenti), le banche aderenti devono versare senza indugio contributi straordinari per reintegrare le risorse utilizzate. Questa norma tutela la capacità del DGS di far fronte agli interventi obbligatori (rimborso) anche dopo aver effettuato interventi facoltativi.

Rapporto con il Single Resolution Mechanism

L'art. 96-bis va letto in combinato disposto con il Reg. UE 806/2014 (SRM Regulation) che istituisce il Meccanismo di Risoluzione Unico e il Fondo di Risoluzione Unico (SRF). Per le banche significant (vigilate direttamente dalla BCE), è il Single Resolution Board (SRB) a decidere se attivare la risoluzione; il DGS nazionale contribuisce al finanziamento della risoluzione nei limiti del proprio costo alternativo, evitando così un doppio prelievo sulle banche. Per le banche less significant, la Banca d'Italia mantiene la competenza di risoluzione.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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