Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 83 T.U.B. – Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.
In vigore dal 01/12/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2
“1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell’articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita’ di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del minuto, e’ rilevata dalla Banca d’Italia sulla base del processo verbale previsto all’articolo 85.
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonche’ dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza.
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo’ essere promossa ne’ proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne’, per qualsiasi titolo, puo’ essere parimenti promosso ne’ proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e’ competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali.
3-bis. In deroga all’articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o da un accordo di compensazione ai sensi dell’articolo 1252 del codice civile.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
1. Collocazione sistematica e funzione dell'art. 83 TUB nella liquidazione coatta amministrativa bancaria
L'art. 83 T.U.B. (nel testo vigente dal 1° dicembre 2021, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/879, BRRD II, e raccordato il TUB con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, CCII) disciplina gli effetti che il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa (LCA) bancaria produce: (i) sulla banca, come soggetto giuridico e gestore dei propri rapporti; (ii) sui creditori, che entrano in un regime concorsuale speciale; (iii) sui rapporti giuridici preesistenti, che vengono "congelati" in una situazione di standstill.
L'art. 83 TUB è il cardine effettuale della LCA bancaria: mentre l'art. 80 TUB regola il presupposto soggettivo (la banca autorizzata) e gli artt. 81-82 TUB il presupposto oggettivo (lo stato di crisi e l'insolvenza), l'art. 83 TUB determina il momento a partire dal quale la procedura produce i propri effetti tipici nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. La disposizione è strutturalmente analoga all'art. 94 della legge fallimentare (R.D. 267/1942, ora abrogato) e agli artt. 142 ss. CCII per la liquidazione giudiziale ordinaria, ma presenta peculiarità significative che riflettono la specialità della procedura bancaria, in particolare quanto al ruolo della Banca d'Italia come autorità di vigilanza e di gestione della crisi.
2. Il dies a quo degli effetti: insediamento dei commissari o sesto giorno lavorativo (comma 1)
Il comma 1 stabilisce che la sospensione dei pagamenti e delle restituzioni decorre "dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta". Questa doppia regola temporale, die più favorevole per i creditori (il primo a verificarsi), ha una ratio precisa: garantire che il blocco dei pagamenti operi sempre entro un termine certo, anche se i commissari tardano a insediarsi, e al contempo incentivare un insediamento rapido che produca effetti immediati.
La data di insediamento dei commissari liquidatori "con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto" è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale ex art. 85 TUB. La precisione temporale richiesta dalla norma riflette la rilevanza pratica dell'ora e del minuto nelle transazioni bancarie (si pensi ai regolamenti interbancari in TARGET2 o alle operazioni di cassa): un pagamento eseguito prima dell'insediamento è valido; uno eseguito dopo è sospeso. Questa granularità temporale distingue il dies a quo della LCA bancaria da quello delle procedure concorsuali ordinarie (ove l'ora e il minuto non hanno la medesima rilevanza).
Il sesto giorno lavorativo come termine suppletivo fa riferimento ai giorni lavorativi bancari (giorni feriali di regolamento TARGET2), non ai giorni lavorativi generali: la precisazione è operativamente rilevante nei periodi di festività bancarie.
3. Gli effetti concorsuali del CCII sui rapporti giuridici preesistenti (comma 2)
Il comma 2 richiama espressamente gli effetti previsti dagli artt. 142, 144, 145 e 165 CCII nonché dal Titolo V, Capo I, sezioni III e V del medesimo codice. Si tratta di un rinvio dinamico al CCII che recepisce il raccordo operato dal d.lgs. 193/2021. I principali effetti richiamati sono:
(a) Art. 142 CCII (effetti del deposito della domanda sui crediti anteriori): applicato alla LCA bancaria, il riferimento riguarda gli effetti della sospensione dei pagamenti sui crediti sorti anteriormente al dies a quo. I creditori anteriori entrano nel concorso e non possono agire individualmente, se non nelle ipotesi eccezionali degli artt. 87-89 TUB.
(b) Art. 144 CCII (effetti sui rapporti contrattuali pendenti): i contratti in corso di esecuzione non si risolvono automaticamente per l'apertura della LCA; i commissari possono subentrare o sciogliersi, secondo le regole del CCII adattate alla specificità bancaria. Per i contratti di finanziamento erogati dalla banca in LCA (es. mutui), i commissari valutano se continuare a esigere le rate o cedere il portafoglio crediti.
(c) Art. 145 CCII (compensazione): regola generale (modificata dal comma 3-bis per il regime speciale bancario, come si vede infra).
(d) Art. 165 CCII (effetti sul coniuge del debitore): rilevante quando la banca sia una persona fisica (banca individuale o ente equiparato), ipotesi rara ma prevista dall'ordinamento.
(e) Titolo V, Capo I, sezioni III e V CCII: norme sulle azioni revocatorie e sulle esenzioni, che si applicano in quanto compatibili alla LCA bancaria. Il rinvio al CCII ha sostituito il previgente rinvio all'art. 67 e ss. della legge fallimentare, con effetti sistematici rilevanti: in particolare, i periodi sospetto per le revocatorie seguono ora la disciplina CCII (art. 166 ss.), non più quella della legge fallimentare.
4. Il divieto di azioni esecutive e cautelari e la concentrazione della competenza (comma 3)
Il comma 3 stabilisce il divieto assoluto di promozione o prosecuzione di azioni contro la banca in liquidazione, con l'eccezione tassativa degli artt. 87 (opposizione allo stato passivo), 88 (impugnazione delle ripartizioni), 89 (azioni di massa promosse dai commissari) e 92, c. 3 TUB. Il divieto riguarda: (a) qualsiasi azione giudiziaria (civile, amministrativa, arbitrale); (b) qualsiasi atto di esecuzione forzata o cautelare (pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali).
La concentrazione di competenza presso il "tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali" (COMI, Centre of Main Interests, mutuato dalla terminologia del Regolamento UE 848/2015 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere) mira a evitare la dispersione del contenzioso e a garantire che il tribunale più informato sulla situazione della banca concentri tutte le controversie derivanti dalla liquidazione. Il COMI della banca coincide di regola con la sede legale, ma può differire se il centro di governance effettiva è altrove.
5. Il regime speciale della compensazione nella LCA bancaria (comma 3-bis)
Il comma 3-bis introduce una deroga al regime ordinario della compensazione previsto dall'art. 155, c. 1 CCII, stabilendo che, nella LCA bancaria, "la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa". In altri termini: la compensazione non opera automaticamente per il sol fatto che, al momento del decreto di LCA, coesistano crediti e debiti tra la banca e un creditore; è necessario che la compensazione fosse stata già opposta (o fosse già operante ex lege) prima della data del decreto.
La deroga ha un razionale specifico nelle procedure bancarie: le banche sono parti di un elevato numero di operazioni bilaterali con controparti istituzionali (banche, intermediari, investitori), e la compensazione automatica di tutti questi rapporti all'apertura della LCA potrebbe perturbarne gravemente il regolamento, con effetti sistemici. Il legislatore ha quindi scelto un approccio più restrittivo rispetto alla LG ordinaria.
Le eccezioni al divieto sono tassative: (i) contratti di garanzia finanziaria ex D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 (recepimento della direttiva 2002/47/CE sui collateral); (ii) accordi di netting come definiti dall'art. 1, c. 1, lett. a) D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (recepimento BRRD I); (iii) accordi di compensazione ex art. 1252 c.c. (compensazione convenzionale). L'esenzione per i contratti di garanzia finanziaria e gli accordi di netting riflette la normativa europea che protegge questi strumenti dall'applicazione indiscriminata delle norme concorsuali, per ragioni di stabilità finanziaria sistemica (Direttiva 2002/47/CE, art. 7; BRRD, artt. 70 ss.).
6. Raccordo con la risoluzione bancaria ex D.Lgs. 180/2015 e col CCII
L'art. 83 TUB si applica alle banche in LCA, non a quelle in risoluzione ex D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (attuativo BRRD I). Per le banche in risoluzione, gli effetti patrimoniali sono disciplinati dagli artt. 50 ss. del D.Lgs. 180/2015, che prevedono un regime diverso (nessuna sospensione generalizzata dei pagamenti, ma bail-in selettivo o trasferimento dell'azienda). La distinzione è rilevante: la Banca d'Italia può scegliere lo strumento (LCA vs. risoluzione) in funzione dell'interesse pubblico alla stabilità finanziaria, e la scelta determina il regime applicabile. La Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte IV, Titolo I, fornisce indicazioni operative sulle procedure di crisi e i raccordi tra i due strumenti.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Da quando decorrono gli effetti del decreto di LCA bancaria?
Ai sensi dell'art. 83, c. 1 TUB, gli effetti decorrono dalla data di insediamento dei commissari liquidatori ex art. 85 TUB, oppure, se antecedente, dal sesto giorno lavorativo successivo al decreto di LCA. La data di insediamento è rilevata dalla Banca d'Italia in base al processo verbale, con indicazione di giorno, ora e minuto, per la rilevanza operativa nelle transazioni bancarie.
Un creditore può agire in giudizio contro la banca in LCA?
No. Dal termine di cui al comma 1, non può essere promossa né proseguita alcuna azione contro la banca in liquidazione, né atti di esecuzione forzata o cautelare (art. 83, c. 3 TUB). Fanno eccezione tassativamente: opposizione allo stato passivo (art. 87), impugnazione delle ripartizioni (art. 88), azioni di massa dei commissari (art. 89) e le ipotesi dell'art. 92, c. 3 TUB. Tutte le azioni civili derivanti dalla liquidazione sono di competenza esclusiva del tribunale del COMI della banca.
La compensazione opera automaticamente nella LCA bancaria?
No. In deroga all'art. 155, c. 1 CCII, la compensazione nella LCA bancaria opera solo se i suoi effetti erano stati fatti valere da una delle parti prima del decreto di LCA (art. 83, c. 3-bis TUB). Fanno eccezione i contratti di garanzia finanziaria ex D.Lgs. 170/2004, gli accordi di netting ex art. 1, c. 1, lett. a) D.Lgs. 180/2015 e gli accordi di compensazione ex art. 1252 c.c., che sono protetti anche dopo il decreto.
Quali norme del CCII si applicano alla LCA bancaria per i rapporti preesistenti?
Il comma 2 dell'art. 83 TUB richiama gli artt. 142, 144, 145 e 165 CCII (effetti sulle procedure e sui rapporti contrattuali) nonché il Titolo V, Capo I, sezioni III e V (azioni revocatorie). Il rinvio al CCII ha sostituito il precedente rinvio alla legge fallimentare a seguito del d.lgs. 193/2021: i periodi sospetto per le revocatorie seguono ora gli artt. 166 ss. CCII.
Qual è la differenza tra LCA bancaria e risoluzione ex D.Lgs. 180/2015 quanto agli effetti sui rapporti preesistenti?
Nella LCA ex art. 83 TUB si ha una sospensione generalizzata di tutti i pagamenti delle passività e delle restituzioni di beni di terzi, con ingresso in un regime concorsuale. Nella risoluzione ex D.Lgs. 180/2015 non vi è una sospensione generalizzata: gli strumenti di risoluzione (bail-in, bridge bank, cessione di attività) intervengono selettivamente sui crediti e sugli strumenti finanziari della banca, senza apertura di un concorso classico. La scelta tra i due strumenti spetta alla Banca d'Italia/SRB in funzione dell'interesse pubblico alla stabilità finanziaria.