Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 165 CCII – Azione revocatoria ordinaria
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
2. L’azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Collocazione e funzione dell’art. 165 CCII
L’art. 165 del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) costituisce una norma di raccordo tra il sistema concorsuale e il diritto comune: consente al curatore della liquidazione giudiziale di esercitare l’azione revocatoria ordinaria disciplinata dagli artt. 2901-2904 del codice civile. La disposizione sostituisce il previgente art. 66 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), abrogata dall’art. 389 CCII con effetto dal 15 luglio 2022, e ne riproduce la struttura essenziale senza modifiche sostanziali.
La ratio dell’istituto è duplice: da un lato, evitare che i singoli creditori debbano esperire azioni individuali, con i relativi costi e rischi di disordine procedurale, durante la pendenza della procedura concorsuale; dall’altro, attribuire alla massa creditoria uno strumento di tutela ulteriore rispetto alla revocatoria fallimentare, applicabile agli atti che non rientrano nei periodi sospetti dell’art. 166 CCII o che non soddisfano i presupposti della revocatoria speciale.
Presupposti dell’azione revocatoria ordinaria
Il curatore che intende esperire l’azione ex art. 165 CCII deve provare tutti i requisiti previsti dall’art. 2901 c.c.:
1. Esistenza del credito: è sufficiente che il credito sia litigioso o eventuale, purché sorto prima dell’atto impugnato (orientamento prevalente in dottrina e prassi; si segnala che la giurisprudenza ordinaria ante-CCII aveva consolidato tale lettura con riferimento all’art. 66 L.F.).
2. Atto pregiudizievole (eventus damni): l’atto deve rendere impossibile o più difficile la soddisfazione del credito. Non occorre l’insolvenza: è sufficiente che il patrimonio del debitore sia diminuito in misura tale da pregiudicare la garanzia generica dei creditori.
3. Elemento soggettivo: per gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il sorgere del credito è sufficiente che il debitore conoscesse il pregiudizio arrecato ai creditori (scientia damni) e che il terzo fosse a propria volta consapevole di tale pregiudizio. Per gli atti a titolo gratuito, invece, la revocatoria si applica indipendentemente dalla conoscenza del terzo. Per gli atti anteriori al sorgere del credito è necessaria la dolosa preordinazione.
Legittimazione attiva del curatore
Il curatore agisce in qualità di rappresentante della massa creditoria, non come singolo creditore. L’azione ha natura costitutiva: mira a far dichiarare l’inefficacia relativa dell’atto nei confronti dei creditori concorsuali. L’inefficacia è relativa, non colpisce il rapporto tra il debitore e il terzo acquirente, ma consente al curatore di aggredire il bene come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.
Il curatore può agire contro il contraente diretto e, nei casi in cui la legge lo consente (art. 2902, comma 2, c.c.), anche contro i sub-acquirenti: specificatamente, contro chi ha acquistato a titolo gratuito e contro chi ha acquistato a titolo oneroso ma era consapevole del pregiudizio al momento dell’acquisto.
Competenza: il rinvio all’art. 27 CCII
Il comma 2 dell’art. 165 CCII attribuisce la competenza al tribunale individuato ai sensi dell’art. 27 CCII, il tribunale nella cui circoscrizione si trova il centro degli interessi principali (COMI) del debitore. Si tratta di una competenza inderogabile per materia e territorio: la concentrazione delle controversie dinanzi allo stesso tribunale che ha aperto la procedura garantisce uniformità di giudizio e riduce i rischi di decisioni contrastanti su atti tra loro connessi.
La competenza si estende sia alle azioni contro il contraente immediato sia alle azioni contro gli aventi causa, evitando una frammentazione del contenzioso su più fori. L’art. 27 CCII, nella sua formulazione vigente, definisce il COMI come il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, in linea con la definizione del Regolamento UE 2015/848 sulle procedure di insolvenza transfrontaliera.
Rapporto con la revocatoria fallimentare (art. 166 CCII)
L’azione revocatoria ordinaria ex art. 165 CCII e la revocatoria fallimentare ex art. 166 CCII coesistono e si integrano. La revocatoria ordinaria è preferita quando:
- l’atto risale a un’epoca anteriore ai periodi sospetti della revocatoria fallimentare (es. un atto a titolo oneroso compiuto due anni e mezzo prima del deposito della domanda, fuori dal periodo annuale dell’art. 166, comma 1, lett. a);
- l’atto non rientra nelle categorie tipizzate dall’art. 166 (es. atti di disposizione non qualificabili come pagamenti, costituzioni di garanzie o atti a titolo oneroso sproporzionati);
- il curatore preferisce fondare l’azione sul consilium fraudis anziché sulla scientia decoctionis, ad esempio perché l’insolvenza non era ancora manifesta al momento dell’atto.
È orientamento consolidato che le due azioni possano essere cumulate in via subordinata nello stesso giudizio, con domanda principale ex art. 166 e domanda subordinata ex art. 165 (o viceversa), davanti al medesimo tribunale.
Effetti dell’accoglimento e riparto
Se l’azione è accolta, l’atto è dichiarato inefficace nei confronti dei creditori concorsuali. Il bene oggetto dell’atto rientra nella disponibilità della procedura ai soli fini esecutivi: se il bene è ancora nel patrimonio del terzo, il curatore può farlo espropriare; se è stato alienato a sub-acquirenti in buona fede a titolo oneroso, il curatore può agire solo per equivalente nei confronti del debitore che ha disposto del bene. Le somme recuperate entrano nella massa attiva e vengono distribuite secondo le regole del concorso, senza che il terzo convenuto possa vantare alcuna prelazione per i propri diritti restitutori se non in via chirografaria.
Domande frequenti
Il curatore deve dimostrare la frode del debitore per esercitare la revocatoria ordinaria ex art. 165 CCII?
Per gli atti a titolo oneroso è sufficiente la conoscenza del pregiudizio (scientia damni); la frode vera e propria è richiesta solo per gli atti compiuti prima del sorgere del credito.
Qual è il vantaggio della revocatoria ordinaria rispetto a quella fallimentare?
Non ha periodi sospetti fissi: copre atti anche molto risalenti nel tempo, purché ricorrano i presupposti del pregiudizio e dell’elemento soggettivo richiesti dall’art. 2901 c.c.
Quale tribunale è competente per l’azione ex art. 165 CCII?
Il tribunale del COMI del debitore, individuato ai sensi dell’art. 27 CCII, con competenza inderogabile sia nei confronti del contraente immediato sia degli aventi causa.
Se il terzo ha già rivenduto il bene a un sub-acquirente in buona fede a titolo oneroso, il curatore perde ogni tutela?
No: può agire per equivalente nei confronti del debitore che ha disposto del bene, recuperando il valore corrispondente da includere nella massa attiva della procedura.