Indice
- Norma soppressa dal 16 novembre 2015 (d.lgs. n. 181/2015). L'art. 76 TUB è stato soppresso dall'art. 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181 (attuazione BRRD). Era in vigore dal 29 febbraio 2004 al 15 novembre 2015. Il testo qui illustrato è quello storicamente applicato nel periodo di vigenza.
- Gestione provvisoria per ragioni di urgenza assoluta (comma 1). In vigenza, l'art. 76 consentiva alla Banca d'Italia di nominare commissari per assumere i poteri di amministrazione della banca in casi di urgenza assoluta (ex art. 70, c. 1 TUB), con sospensione delle funzioni degli organi ordinari, senza l'apertura immediata dell'amministrazione straordinaria.
- Durata massima di due mesi, con rinvio alle norme sull'amministrazione straordinaria (comma 2). La gestione provvisoria non poteva superare due mesi; si applicavano in quanto compatibili gli artt. 71 (commi 2, 3, 4, 6), 72 (commi 3, 4, 7, 9), 73 (commi 1, 2), 74 e 75 c. 1 TUB.
- Conversione automatica in commissario provvisorio in caso di successivo scioglimento degli organi (comma 3). Se durante la gestione provvisoria interveniva lo scioglimento degli organi ex art. 70 TUB, i commissari della gestione provvisoria assumevano automaticamente le attribuzioni del commissario provvisorio ex art. 71, c. 5 TUB.
Testo dell'articoloVigente
Art. 76 T.U.B. – Gestione provvisoria. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.25 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)
In vigore dal 29/02/2004 al 16/11/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 9
Soppresso dal 16/11/2015 da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, puo’ disporre, nei casi indicati nell’articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu’ commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d’Italia. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non puo’ avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1. 3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell’articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall’articolo 71, comma 5.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalita’ previste dall’articolo 73, comma 1.”
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Commento
1. L'art. 76 TUB: norma storica, ora soppressa
L'art. 76 T.U.B. è stato soppresso dall'art. 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181 (decreto attuativo della BRRD, direttiva 2014/59/UE) con effetto dal 16 novembre 2015. La disposizione era in vigore dal 29 febbraio 2004 (nella versione modificata dall'art. 9.25 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37) e disciplinava la gestione provvisoria come misura di intervento della Banca d'Italia distinta e antecedente rispetto all'amministrazione straordinaria vera e propria.
Il commento che segue illustra il contenuto storico dell'art. 76 TUB nel periodo di vigenza e le ragioni della sua soppressione nel 2015, con indicazione degli istituti che ne hanno assorbito le funzioni nel quadro normativo post-BRRD. La comprensione dell'art. 76 TUB resta rilevante per: (a) la ricostruzione storica di procedimenti aperti prima del 16 novembre 2015 e ancora in corso (potenzialmente) a quella data; (b) la comprensione dell'evoluzione della disciplina italiana della gestione delle crisi bancarie nel recepimento della BRRD; (c) l'interpretazione sistematica degli artt. 71 ss. TUB, che contengono norme di rinvio storicamente collegate all'art. 76.
2. La gestione provvisoria: contenuto e presupposti (comma 1)
Nel testo applicabile fino al 15 novembre 2015, il comma 1 dell'art. 76 TUB attribuiva alla Banca d'Italia il potere di disporre la gestione provvisoria della banca: la nomina di uno o più commissari che assumevano i poteri di amministrazione della banca, con contestuale sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo, senza necessità di ricorrere all'apertura formale dell'amministrazione straordinaria ex art. 70 TUB. La gestione provvisoria poteva essere disposta nelle medesime ipotesi dell'amministrazione straordinaria (art. 70, c. 1 TUB, irregolarità ovvero perdite di eccezionale gravità, ovvero situazione di pericolo per i depositanti), ma con il requisito aggiuntivo delle "ragioni di assoluta urgenza".
La gestione provvisoria si distingueva quindi dall'amministrazione straordinaria per due elementi: (a) il presupposto dell'urgenza assoluta, era una misura per situazioni che non consentivano i tempi necessari per l'istruttoria formale e la notifica del provvedimento di scioglimento degli organi; (b) la natura temporanea e strumentale, la gestione provvisoria non era una procedura autonoma ma un intervento ponte che apriva la strada o all'amministrazione straordinaria (se nei due mesi emergeva la necessità di una procedura più lunga) o alla normalizzazione della gestione ordinaria (se il problema poteva essere risolto nel breve periodo).
I commissari della gestione provvisoria potevano essere funzionari della Banca d'Italia (comma 1), esattamente come il commissario provvisorio previsto dall'art. 71, c. 5 TUB nell'ambito dell'amministrazione straordinaria. I commissari erano qualificati come pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, con le conseguenti implicazioni penali (artt. 336-337 c.p. per chi ostacoli le loro funzioni; artt. 357-360 c.p. per i loro doveri).
3. Durata, norme applicabili e conversione in commissario provvisorio (commi 2 e 3)
Il comma 2 fissava la durata massima della gestione provvisoria in due mesi, con rinvio alle norme sull'amministrazione straordinaria compatibili: artt. 71 (commi 2, deposito atti, 3, adempimenti diversi da quelli del comma 1, 4, indennità, 6, requisiti), 72 (commi 3, rendiconto della gestione, 4, autorizzazioni Banca d'Italia, 7, deliberazioni in caso di più commissari, 9, responsabilità), 73 (commi 1 e 2, adempimenti iniziali), 74 (sospensione dei pagamenti) e 75, c. 1 (rapporti alla Banca d'Italia).
Il comma 3 prevedeva la conversione automatica della posizione dei commissari della gestione provvisoria in quella di commissario provvisorio ex art. 71, c. 5 TUB, nel caso in cui durante il periodo di gestione provvisoria intervenisse lo scioglimento degli organi della banca ai sensi dell'art. 70, c. 1 TUB: in questo caso, i commissari già in carica assumevano automaticamente le attribuzioni del commissario provvisorio e continuavano a operare fino all'insediamento dei commissari straordinari ordinari. Questa norma di conversione automatica evitava il vuoto gestionale che si sarebbe creato se i commissari della gestione provvisoria avessero cessato le funzioni al momento del provvedimento di scioglimento degli organi, in attesa della nomina e dell'insediamento dei commissari straordinari ordinari.
Il comma 4 (nel testo vigente ante-2015) prevedeva che al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendessero in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità dell'art. 73, c. 1 TUB (processo verbale con acquisizione della situazione dei conti), analogamente a quanto previsto per la chiusura dell'amministrazione straordinaria dall'art. 75, c. 3 TUB.
4. Soppressione dell'art. 76 TUB e disciplina post-BRRD
La soppressione dell'art. 76 TUB nel 2015 si inserisce nel processo di riforma della disciplina della gestione delle crisi bancarie operato in recepimento della BRRD (direttiva 2014/59/UE) e del quadro normativo europeo del bail-in. Il legislatore del 2015 ha ritenuto che l'istituto della gestione provvisoria, come strumento intermedio tra la mera vigilanza ordinaria e l'amministrazione straordinaria, potesse essere assorbito dai nuovi poteri di intervento precoce introdotti dalla BRRD (artt. 27-29 BRRD, recepiti negli artt. 69-ter ss. TUB, in particolare l'art. 69-octies TUB sui poteri di sostituzione degli organi nell'intervento precoce). Il commissario nominato ai sensi dell'art. 69-octies, c. 3 TUB nell'ambito dell'intervento precoce svolge una funzione analoga a quella del commissario della gestione provvisoria ex art. 76 TUB previgente: assume poteri gestionali amplissimi, con sospensione degli organi ordinari, in attesa della definizione di una soluzione stabile per la banca in crisi.
Tuttavia, vi è una differenza sostanziale: mentre la gestione provvisoria ex art. 76 TUB era una misura autonoma, attivabile indipendentemente dall'apertura di un procedimento di intervento precoce, il commissario ex art. 69-octies TUB è uno strumento nell'ambito del procedimento formale di intervento precoce. La soppressione dell'art. 76 TUB ha reso il sistema italiano meno flessibile sotto questo profilo, ma lo ha allineato allo schema della BRRD, che non prevede la gestione provvisoria come strumento autonomo ma la incorpora nel regime dell'intervento precoce e dell'amministrazione straordinaria.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 225/2022
Inammissibilita'
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sulla disciplina speciale del d.l. 99/2017, che ha regolato l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gestione provvisoria e successiva liquidazione coatta delle banche venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca). La pronuncia conferma indirettamente la legittimita' del modello di gestione provvisoria delineato dal TUB come fase prodromica alla liquidazione coatta amministrativa.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itDomande frequenti
L'art. 76 TUB è ancora in vigore?
No. L'art. 76 TUB è stato soppresso dall'art. 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181 (attuativo della BRRD, direttiva 2014/59/UE), con effetto dal 16 novembre 2015. La disposizione era in vigore nella versione modificata dal d.lgs. 37/2004 dal 29 febbraio 2004 al 15 novembre 2015.
Cosa disciplinava l'art. 76 TUB nella sua versione storica?
L'art. 76 TUB disciplinava la 'gestione provvisoria': una misura di intervento della Banca d'Italia con cui, per ragioni di assoluta urgenza nei casi ex art. 70, c. 1 TUB, uno o più commissari (anche funzionari della Banca d'Italia) assumevano i poteri di amministrazione della banca con sospensione degli organi ordinari, senza ricorrere all'apertura formale dell'amministrazione straordinaria. La durata massima era di due mesi.
Qual era la differenza tra la gestione provvisoria (art. 76 TUB) e l'amministrazione straordinaria (art. 70 TUB)?
La gestione provvisoria era una misura più agile e urgente: richiedeva 'ragioni di assoluta urgenza' e durava al massimo due mesi. L'amministrazione straordinaria è una procedura formalmente più articolata (provvedimento di scioglimento degli organi, nomina di commissari con comitato di sorveglianza, rapporti periodici, durata fino a due anni prorogabili). La gestione provvisoria fungeva da misura-ponte, in attesa di valutare se le condizioni richiedessero l'apertura dell'amministrazione straordinaria.
Cosa ha sostituito l'art. 76 TUB dopo la sua soppressione nel 2015?
Le funzioni dell'art. 76 TUB sono state sostanzialmente assorbite dai nuovi strumenti di intervento precoce introdotti dalla BRRD e recepiti negli artt. 69-ter ss. TUB, in particolare dall'art. 69-octies TUB che prevede la nomina di un commissario nell'ambito del procedimento di intervento precoce. Il commissario ex art. 69-octies TUB può assumere poteri gestionali amplissimi con sospensione degli organi ordinari, in modo funzionalmente analogo al commissario della gestione provvisoria.
La soppressione dell'art. 76 TUB ha effetti sui procedimenti di gestione provvisoria aperti prima del 16 novembre 2015?
I procedimenti di gestione provvisoria aperti prima del 16 novembre 2015 e conclusi entro quella data erano regolati interamente dall'art. 76 TUB previgente. Eventuali procedimenti ancora in corso al 16 novembre 2015 avrebbero dovuto essere gestiti applicando la disciplina transitoria prevista dal d.lgs. 181/2015. In ogni caso, la durata massima di due mesi della gestione provvisoria rendeva molto improbabile la sopravvivenza di procedimenti ancora attivi al momento della soppressione.
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