Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 69 octies T.U.B. – Misure attuative dei piani di risanamento.
In vigore dal 16/11/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1
“1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall’adottare una misura pur ricorrendone le circostanze e’ comunicata senza indugio alla Banca d’Italia.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
1. Collocazione sistematica e ratio dell'art. 69-octies TUB
L'art. 69-octies T.U.B. (nel testo in vigore dal 16 novembre 2015, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, recante attuazione della BRRD, direttiva 2014/59/UE) stabilisce un obbligo di comunicazione immediata alla Banca d'Italia in relazione all'esecuzione, o alla non esecuzione, delle misure previste nel piano di risanamento. Nonostante la sua brevità (un solo comma), la norma svolge una funzione di presidio fondamentale nell'architettura della pianificazione del risanamento: crea il meccanismo di feedback in tempo reale tra le decisioni gestionali dell'ente nelle fasi di stress e il monitoraggio dell'autorità di vigilanza.
La norma recepisce l'art. 9 BRRD (nella versione originale della direttiva 2014/59/UE, non modificata in modo sostanziale dalla BRRD II), che impone agli enti di notificare all'autorità competente quando ritengono di soddisfare le condizioni per l'attivazione del piano di risanamento. In Italia, l'obbligo è stato esteso anche alla decisione di astenersi dall'adottare le misure (c.d. "non-activation"), che è un elemento non esplicitato dalla BRRD ma di fondamentale importanza pratica per l'attività di supervisione.
2. L'oggetto dell'obbligo di comunicazione: attivazione e non-attivazione del piano
L'obbligo di comunicazione ha un perimetro più ampio di quanto possa sembrare dalla formulazione sintetica del comma 1: copre due fattispecie distinte.
La prima fattispecie è la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento. Il piano di risanamento individua una serie di opzioni di risanamento (aumento di capitale, cessione di attività, riduzione dell'esposizione verso determinati settori, ricorso al sostegno finanziario di gruppo, emissione di strumenti ibridi, riduzione dei costi operativi, ecc.) associate a soglie di attivazione definite dagli indicatori di risanamento (indicatori di capitale, liquidità, redditività, qualità del credito). Quando l'ente decide di attuare una di queste opzioni, è tenuto a comunicarlo senza indugio alla Banca d'Italia, indipendentemente dal fatto che l'attivazione avvenga per il superamento formale degli indicatori oppure su base discrezionale.
La seconda fattispecie è la decisione di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze. Questa previsione è particolarmente significativa: il management dell'ente potrebbe decidere di non attuare una misura del piano pur in presenza delle condizioni che la renderebbero necessaria (es. indicatori di risanamento superati ma scelta di non procedere all'aumento di capitale per ragioni di opportunità commerciale o di mercato). La norma impone la comunicazione anche di questa scelta, consentendo alla Banca d'Italia di valutare la sua ragionevolezza e, se necessario, di intervenire con i propri poteri di vigilanza.
3. Il significato di "senza indugio" e le conseguenze del ritardo
L'espressione "senza indugio" indica che la comunicazione deve avvenire contestualmente alla decisione o immediatamente dopo, senza ritardi ingiustificati. Non è previsto un termine fisso in giorni, ma la prassi di vigilanza della Banca d'Italia e gli orientamenti EBA (EBA/GL/2022/12, sezione sulle procedure di comunicazione) indicano che la comunicazione deve avvenire comunque entro tempi tali da consentire alla Banca d'Italia di intervenire con tempestività se necessario. La comunicazione tardiva è sanzionabile ai sensi degli artt. 144 ss. TUB (violazione delle disposizioni dell'autorità di vigilanza).
Sul piano pratico, la comunicazione ex art. 69-octies si inserisce nel più ampio sistema di segnalazioni e comunicazioni delle banche alla Banca d'Italia disciplinato dalla Circolare n. 272/2008 (segnalazioni di vigilanza) e dalle disposizioni in materia di segnalazione delle operazioni di risanamento previste dall'EBA/ITS/2014/11. Il contenuto della comunicazione deve includere: l'identificazione della misura del piano che si intende adottare (o non adottare), la motivazione della decisione, la descrizione delle condizioni di stress che la giustificano, e le tempistiche di attuazione previste.
4. Interazione con i poteri di intervento precoce della Banca d'Italia
L'obbligo di comunicazione ex art. 69-octies TUB costituisce il presupposto informativo per l'esercizio dei poteri di intervento precoce della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 53-bis (banche) e 67-ter (capogruppo) TUB. La comunicazione della decisione di adottare (o non adottare) le misure del piano consente alla Banca d'Italia di valutare:
In questo senso, l'art. 69-octies TUB rappresenta il punto di congiunzione tra la pianificazione preventiva del risanamento (recovery planning) e la gestione attiva della crisi nascente (early intervention): la comunicazione innesca il processo di valutazione della Banca d'Italia sullo stato di salute dell'ente e sulla necessità di escalation verso strumenti più incisivi. L'obbligo di comunicare anche la non-attivazione è fondamentale per prevenire che le banche "rinviino" l'utilizzo del piano di risanamento fino a quando la situazione si sia deteriorata al punto da richiedere l'intervento dell'autorità di risoluzione.
5. Coordinamento con le disposizioni di gruppo e con il d.lgs. 180/2015
Per i piani di risanamento di gruppo, l'obbligo di comunicazione ex art. 69-octies TUB si applica sia alla capogruppo (in relazione alle misure del piano di gruppo) sia alle singole banche del gruppo (in relazione alle misure dei piani individuali eventualmente predisposti in parallelo al piano di gruppo). Nei gruppi cross-border, la capogruppo italiana che comunica alla Banca d'Italia l'attivazione (o non-attivazione) delle misure del piano di gruppo è tenuta a dare comunicazione analoga alle autorità competenti degli altri Stati UE in cui il gruppo ha presenze significative, in conformità degli obblighi di cooperazione ex art. 69-septies TUB.
Rispetto al d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (regime della risoluzione bancaria), l'art. 69-octies TUB opera in una fase antecedente: la comunicazione alla Banca d'Italia delle decisioni di attivazione del piano di risanamento precede (e idealmente evita) l'avvio del procedimento di risoluzione ex art. 17 d.lgs. 180/2015. L'autorità di risoluzione (che in Italia coincide con la Banca d'Italia ex art. 3 d.lgs. 180/2015) riceverà a sua volta le informazioni trasmesse dalla Banca d'Italia come autorità di vigilanza ai sensi degli artt. 5-6 d.lgs. 180/2015, consentendo di monitorare l'evoluzione della situazione nella prospettiva della resolution readiness.
Domande frequenti