Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 69 bis T.U.B. – Definizioni.
In vigore dal 01/12/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2
“1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all’organo amministrativo;
b) «autorita’ di risoluzione a livello di gruppo»: l’autorita’ di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l’autorita’ di vigilanza su base consolidata;
c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non e’ rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e’ rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purche’ non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
d) “depositi ammissibili al rimborso”: i depositi che, ai sensi dell’articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;
e) “depositi protetti”: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall’articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;
f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:
1) l’amministrazione straordinaria, nonche’ le misure adottate nel suo ambito;
2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorita’ di altri Stati dell’Unione europea;
g) «risoluzione»: la procedura di cui all’articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180, o all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o all’articolo 1, paragrafo 1, punto (29), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato dell’Unione europea considerata significativa dalla Banca d’Italia.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico: una norma definitoria al servizio della gestione delle crisi bancarie
L'art. 69-bis apre il Titolo IV del T.U.B., dedicato alla "Disciplina delle crisi", e contiene le definizioni tecniche fondamentali dell'intero impianto normativo sulle situazioni patologiche delle banche e dei gruppi bancari. La norma esprime scelte di politica legislativa di rilievo: l'opzione del rinvio integrato ai principali atti europei e nazionali (D.Lgs. 180/2015 di recepimento BRRD, Reg. UE 806/2014 SRMR, CRR per l'IPS, DGSD per i depositi protetti), il collegamento operativo con le procedure ordinarie del T.U.B. (Capi I-III del Titolo IV) e l'allineamento con il framework europeo della Banking Union.
La ratio e' duplice: garantire coerenza terminologica tra le diverse fonti del sistema integrato (T.U.B., D.Lgs. 180/2015, D.Lgs. 181/2015, Reg. UE 806/2014, Reg. UE 575/2013, Dir. UE 2014/49 DGSD, Dir. UE 2001/24); e esprimere una tecnica legislativa di rinvio dinamico alle definizioni esterne (per es. D.Lgs. 180/2015 per "risoluzione" e "sostegno finanziario pubblico straordinario"), evitando disallineamenti e duplicazioni.
La versione vigente e' in vigore dal 01/12/2021, a seguito delle modifiche del D.Lgs. 193/2021, di recepimento di BRRD II (Dir. 2019/879/UE) e di adeguamento al SRMR. Le modifiche più rilevanti hanno riguardato l'introduzione delle definizioni di "depositi ammissibili al rimborso", "depositi protetti" e "sistema di tutela istituzionale", in linea con le nuove regole MREL e con il rafforzamento del ruolo dei DGS nelle crisi.
L'alta dirigenza (lett. a): nozione funzionale e rilevanza prudenziale
La lettera a) definisce l'"alta dirigenza" come il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo. La definizione e' di particolare rilevanza nel diritto della vigilanza prudenziale: identifica i soggetti che, oltre agli amministratori formali, sono titolari di funzioni chiave nell'organizzazione bancaria e che sono pertanto soggetti agli stringenti requisiti di idoneita' (professionalita', onorabilita', indipendenza, competenza, dedicazione del tempo) previsti dall'art. 26 T.U.B. e dalla disciplina attuativa del DM Tesoro n. 169/2020.
La nozione di alta dirigenza e' di tipo funzionale, non meramente formale: include non solo le posizioni con titolo specifico (direttore generale, vice DG) ma anche le "cariche assimilate" e i responsabili di aree di affari principali (es. responsabile credito, responsabile finanza, responsabile rischi, chief operating officer), purche' rispondano direttamente all'organo amministrativo. La rilevanza nel contesto del Titolo IV T.U.B. (disciplina delle crisi) e' duplice: (i) in situazioni di stress, l'alta dirigenza può essere oggetto di rimozione o sostituzione da parte dell'autorità (cd. fit and proper review rafforzata); (ii) in fase di amministrazione straordinaria o di risoluzione, l'alta dirigenza preesistente viene tipicamente sostituita dai commissari/special manager nominati dall'autorità.
L'autorità di risoluzione a livello di gruppo (lett. b) e la dimensione cross-border
La lettera b) definisce l'"autorità di risoluzione a livello di gruppo" come l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorità di vigilanza su base consolidata. La definizione e' funzionale al coordinamento delle procedure di risoluzione di gruppi bancari cross-border: in tali gruppi, l'autorità di risoluzione "a livello di gruppo" (group-level resolution authority) coordina l'attività delle autorità nazionali delle singole componenti, in modo da assicurare un approccio integrato e coerente.
Per i gruppi bancari italiani con capogruppo in Italia, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e' la Banca d'Italia (per i gruppi less significant) o il Single Resolution Board (SRB - per i gruppi significant nell'eurozona, in coordinamento con BdI come autorità nazionale di risoluzione). Per gruppi italiani con capogruppo cross-border, l'autorità a livello di gruppo può essere quella di un altro Stato membro UE, con BdI/SRB nel ruolo di autorità nazionale per le componenti italiane. Il coordinamento avviene attraverso i resolution colleges (collegi di risoluzione), strutture analoghe ai supervisory colleges ma dedicate alla pianificazione e all'esecuzione della risoluzione.
La tassonomia dei depositi (lett. c, d, e): definizioni di importanza sistemica
Le lettere c), d) ed e) contengono la tassonomia dei depositi, di assoluta importanza per la disciplina della tutela dei depositanti e per le procedure di gestione delle crisi.
I depositi (lett. c) sono i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso. La definizione e' economico-funzionale: cio' che conta e' l'esistenza di un obbligo di rimborso a carico della banca, non la qualificazione contrattuale formale (deposito a vista, conto corrente, libretto, CD). La norma esclude però: (i) i fondi rappresentati da strumenti finanziari ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 58/1998 (TUF); (ii) i fondi il cui capitale non e' rimborsabile alla pari (titoli strutturati); (iii) i fondi rimborsabili alla pari solo in forza di accordi/garanzie specifici. Sono inclusi i certificati di deposito non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie.
I depositi ammissibili al rimborso (lett. d) sono i depositi che, ai sensi dell'art. 96-bis.1, commi 1 e 2, T.U.B., sono astrattamente idonei al rimborso dal sistema di garanzia (in Italia FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - e FGDCC per le BCC). L'ammissibilita' dipende da requisiti soggettivi (esclusione di depositi di altre banche, fondi monetari, assicurazioni, enti pubblici) e oggettivi.
I depositi protetti (lett. e) sono i depositi ammissibili che non superano il limite di rimborso del DGS (oggi 100.000 EUR per depositante per banca, DGSD Dir. 2014/49/UE e art. 96-bis.1, commi 3 e 4, T.U.B.). Eventuali eccedenze restano "ammissibili" ma senza protezione DGS.
La distinzione e' sistemica: (i) in liquidazione coatta, i depositi protetti sono rimborsati dal DGS entro 7 giorni lavorativi; (ii) in risoluzione, i depositi protetti sono esclusi dal bail-in (art. 49 D.Lgs. 180/2015), mentre quelli ammissibili eccedenti la soglia sono soggetti a bail-in con priorità rispetto agli altri chirografari (cd. depositor preference ex art. 91 D.Lgs. 180/2015); (iii) le banche devono distinguere accuratamente nei sistemi informativi le tre categorie per consentire l'intervento tempestivo del DGS.
Provvedimenti di risanamento (lett. f) e risoluzione (lett. g): due paradigmi distinti
La lettera f) definisce i "provvedimenti di risanamento" come comprendenti: (i) l'amministrazione straordinaria e le misure adottate nel suo ambito; (ii) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV del D.Lgs. 180/2015 (intervento precoce, riduzione/conversione delle azioni e degli altri strumenti di capitale, risoluzione); (iii) le misure equivalenti adottate da autorità di altri Stati UE. La definizione e' funzionale al riconoscimento reciproco automatico delle misure di risanamento tra Stati UE, ai sensi della Dir. 2001/24/CE (recepita dagli artt. 95-95-bis T.U.B. e dagli artt. 99-110 D.Lgs. 180/2015).
La lettera g) definisce la "risoluzione" mediante rinvio diretto: (i) all'art. 1, comma 1, lett. uu), del D.Lgs. 180/2015 per le banche less significant e per i gruppi non significant; (ii) all'art. 18 del Reg. UE 806/2014 (SRMR - Single Resolution Mechanism Regulation) per le banche significant dell'eurozona. La risoluzione e' una procedura speciale di gestione delle crisi bancarie alternativa alla liquidazione ordinaria: e' attivata quando una banca e' failing or likely to fail, non vi e' alcuna prospettiva ragionevole di ripristino in tempi sufficienti, e l'azione di risoluzione e' necessaria nell'interesse pubblico (continuità delle funzioni critiche, evitamento di effetti significativi sulla stabilità finanziaria, protezione dei depositanti, protezione dei fondi pubblici, protezione delle attività della clientela).
La distinzione tra provvedimenti di risanamento e risoluzione e' centrale nel sistema: la risoluzione e' una specie dei provvedimenti di risanamento (così come l'amministrazione straordinaria), ma la categoria più ampia dei provvedimenti di risanamento ricomprende anche misure pre-risoluzione (interventi precoci ex artt. 27-32 D.Lgs. 180/2015) e misure di natura preventiva (riduzione o conversione delle azioni e degli altri strumenti di capitale ex artt. 27-bis ss. D.Lgs. 180/2015).
Sistema di tutela istituzionale (lett. h) e regimi speciali per i gruppi BCC
La lettera h) definisce il "sistema di tutela istituzionale" mediante rinvio all'art. 113, paragrafo 7, del Reg. UE 575/2013 (CRR). Si tratta di un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia mediante il quale più banche si impegnano reciprocamente a tutelarsi l'una con l'altra, in particolare a garantire la loro liquidita' e solvibilita' per evitare il fallimento. Il sistema di tutela istituzionale (Institutional Protection Scheme - IPS) e' di particolare rilevanza nel settore del credito cooperativo italiano: il Gruppo Bancario Cooperativo (post-riforma D.L. 18/2016) integra al suo interno meccanismi di IPS tra capogruppo S.p.A. (Cassa Centrale Banca, Iccrea Banca, e per il Trentino la Provincia Autonoma) e BCC affiliate.
La rilevanza dell'IPS nel quadro delle crisi bancarie e' duplice: (i) le esposizioni intra-IPS beneficiano di un trattamento prudenziale agevolato (ponderazione 0% nei requisiti CRR e esclusione dalla disciplina dei grandi rischi); (ii) gli interventi reciproci di solidarieta' previsti dall'IPS possono prevenire l'attivazione di procedure di risoluzione, fungendo da meccanismo di assorbimento precoce delle crisi a livello di sistema cooperativo. La Circ. 285/2013 BdI, Parte Terza, Cap. 11, disciplina i requisiti per il riconoscimento di un IPS in Italia.
Sostegno finanziario pubblico straordinario (lett. i) e succursale significativa (lett. l)
La lettera i) definisce il "sostegno finanziario pubblico straordinario" come gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. mmm), del D.Lgs. 180/2015 o all'art. 1, paragrafo 1, punto (29), del Reg. UE 806/2014. La definizione e' centrale nel sistema BRRD/SRMR perché: (i) il ricorso al sostegno pubblico e' uno degli elementi che definiscono lo stato di failing or likely to fail (art. 17 D.Lgs. 180/2015 - una banca che ha bisogno di sostegno pubblico straordinario e' considerata in dissesto, salvo eccezioni specifiche come la precautionary recapitalisation); (ii) prima del ricorso al sostegno pubblico, devono essere esauriti gli strumenti di assorbimento delle perdite previsti dalla BRRD (bail-in di almeno l'8% delle passivita' totali); (iii) il sostegno pubblico e' soggetto alla disciplina europea sugli aiuti di Stato (TFUE artt. 107-108), con notifica e approvazione da parte della Commissione europea (Comunicazione della Commissione 2013/C 216/01 sulle aid measures nel settore bancario).
La lettera l) definisce la "succursale significativa" come una succursale di una banca in uno Stato dell'Unione europea considerata significativa dalla Banca d'Italia. La nozione e' funzionale al regime di vigilanza sulle succursali UE di banche italiane (e viceversa, sulle succursali italiane di banche UE), nel quadro della Single Banking License (banking passport) ex artt. 33-35 CRD. La qualifica di "significativa" attribuisce alla succursale specifici diritti di partecipazione ai supervisory colleges, al resolution college e ai flussi di informazioni di vigilanza.
Conclusioni: una norma definitoria come architettura concettuale del Titolo IV
L'art. 69-bis T.U.B. costituisce l'architettura concettuale dell'intero Titolo IV ("Disciplina delle crisi"). La tecnica legislativa - rinvio massivo a D.Lgs. 180/2015, SRMR, CRR e DGSD - realizza un diritto bancario integrato tra norme nazionali ed europee, evitando duplicazioni definitorie e garantendo l'aggiornamento automatico per via di rinvio dinamico.
Per il professionista che operi in situazioni di crisi bancaria - due diligence di banche in stress, acquisizioni NPL/UTP, difesa di depositanti e creditori in procedure di liquidazione/risoluzione, consulenza a organi sociali di banche soggette a vigilanza intensiva - l'art. 69-bis e' la prima tappa obbligata. Le distinzioni tra depositi protetti/ammissibili/non protetti, tra provvedimenti di risanamento e risoluzione, tra autorità di risoluzione nazionale e a livello di gruppo, sono preliminari ad ogni applicazione operativa. L'evoluzione recente - Banking Package 2024 (CRR III/CRD VI) e proposte CMDI (Crisis Management and Deposit Insurance) - prelude a ulteriori modifiche per rafforzare il ruolo dei DGS nelle crisi (least cost test e maggiore flessibilita' del DGS per misure preventive). Direzione evolutiva: un sistema sempre più integrato di gestione delle crisi bancarie con piena convergenza tra T.U.B., D.Lgs. 180/2015, DGSD e SRMR.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Qual e' la differenza tra depositi, depositi ammissibili al rimborso e depositi protetti ai sensi dell'art. 69-bis T.U.B.?
La distinzione e' di importanza sistemica per la disciplina della tutela dei depositanti e per la gestione delle crisi bancarie. I depositi (lett. c) sono in senso ampio i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso: tipologie classiche sono i conti correnti, i depositi a vista, i depositi vincolati, i libretti di risparmio, i certificati di deposito non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie. Sono esclusi i fondi rappresentati da strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, ecc.), che sono soggetti alla disciplina TUF; i fondi il cui capitale non e' rimborsabile alla pari; i fondi il cui rimborso alla pari dipende da accordi/garanzie specifici. I depositi ammissibili al rimborso (lett. d) sono il sottoinsieme dei depositi che sono astrattamente idonei a essere rimborsati dal sistema di garanzia dei depositanti (in Italia, FITD per banche commerciali e FGDCC per BCC). L'ammissibilita' dipende da requisiti soggettivi (sono esclusi i depositi di altre banche, fondi monetari, assicurazioni, enti pubblici, autorità pubbliche) e oggettivi (tipologia, durata). I depositi protetti (lett. e) sono il sotto-sottoinsieme dei depositi ammissibili che non superano la soglia di rimborso prevista dal DGS, attualmente fissata in 100.000 EUR per depositante per banca dalla DGSD (Dir. UE 2014/49) e dall'art. 96-bis.1 T.U.B. Eventuali eccedenze restano nei depositi ammissibili ma non beneficiano della copertura. Implicazioni pratiche: in caso di liquidazione coatta, i depositi protetti sono rimborsati direttamente dal DGS entro 7 giorni lavorativi; in caso di risoluzione, i depositi protetti sono esclusi dal bail-in (art. 49 D.Lgs. 180/2015), mentre i depositi ammissibili eccedenti la soglia di 100.000 EUR sono soggetti a bail-in con priorità rispetto ad altri crediti chirografari (cd. depositor preference, art. 91 D.Lgs. 180/2015).
Quale e' la differenza tra "provvedimenti di risanamento" (lett. f) e "risoluzione" (lett. g) ai sensi dell'art. 69-bis T.U.B.?
I provvedimenti di risanamento e la risoluzione sono concetti correlati ma distinti, con rapporto di genere a specie. La definizione di provvedimenti di risanamento (lett. f) e' la più ampia: ricomprende l'amministrazione straordinaria (artt. 70-77 T.U.B.) e le misure adottate nel suo ambito; le misure previste nei Capi II (intervento precoce, artt. 27-32 D.Lgs. 180/2015), III (riduzione o conversione di azioni e altri strumenti di capitale, artt. 27-bis ss. D.Lgs. 180/2015) e IV (risoluzione vera e propria) del Titolo IV del D.Lgs. 180/2015; le misure equivalenti adottate da autorità di altri Stati UE. La risoluzione (lett. g) e' quindi una specie dei provvedimenti di risanamento, definita mediante rinvio diretto all'art. 1, comma 1, lett. uu) del D.Lgs. 180/2015 (per banche less significant) o all'art. 18 del Reg. UE 806/2014 SRMR (per banche significant nell'eurozona). La risoluzione e' attivata quando: (i) la banca e' failing or likely to fail (FOLTF); (ii) non vi e' alcuna prospettiva ragionevole di ripristino in tempi sufficienti; (iii) l'azione di risoluzione e' necessaria nell'interesse pubblico (continuità funzioni critiche, stabilità finanziaria, protezione depositanti). Gli strumenti di risoluzione includono il sale of business (cessione coattiva), il bridge institution (ente-ponte), l'asset separation (cd. bad bank) e il bail-in (assorbimento perdite e ricapitalizzazione interna mediante riduzione/conversione di passivita'). La distinzione e' rilevante perché: (i) le misure di pre-risoluzione (intervento precoce, riduzione/conversione strumenti di capitale) sono meno invasive della risoluzione vera e propria; (ii) la disciplina del riconoscimento reciproco UE (Dir. 2001/24/CE) si applica all'intera categoria "provvedimenti di risanamento" e non solo alla risoluzione; (iii) i rimedi processuali e le garanzie procedurali possono variare in funzione del tipo di provvedimento adottato.
Cosa si intende per "alta dirigenza" ai sensi dell'art. 69-bis lett. a) e quali sono le implicazioni nei procedimenti di crisi?
L'alta dirigenza e' definita in modo funzionale, non meramente formale. Comprende: (i) il direttore generale; (ii) i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate (es. condirettore generale, direttore esecutivo); (iii) i responsabili delle principali aree di affari (tipicamente: responsabile credito, responsabile finanza, responsabile rischi/CRO, chief operating officer/COO, responsabile area mercato/CFO, responsabile compliance/CCO, responsabile internal audit/CIO); (iv) coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o consiglio di sorveglianza). La nozione non include il personale di middle management che riporta gerarchicamente a un manager intermedio prima di raggiungere l'organo amministrativo. Le implicazioni sono significative su tre piani. Primo, sul piano dei requisiti soggettivi: l'alta dirigenza e' soggetta ai requisiti di idoneita' ex art. 26 T.U.B. e DM Tesoro 169/2020 (professionalita', onorabilita', indipendenza, competenza, disponibilita' di tempo, assenza di conflitti di interesse), con valutazione preventiva di BdI/BCE in fase di nomina. Secondo, sul piano dei procedimenti di vigilanza: BdI/BCE può adottare provvedimenti di rimozione individuale degli esponenti aziendali (incluso i membri dell'alta dirigenza) in caso di gravi violazioni o di carenze nella gestione (art. 53-bis T.U.B.). Terzo, sul piano dei procedimenti di crisi: in caso di amministrazione straordinaria (art. 70 T.U.B.), gli organi sociali sono sciolti e sostituiti da commissari nominati da BdI; in caso di risoluzione (artt. 32-37 D.Lgs. 180/2015), l'autorità di risoluzione può adottare poteri di nomina di special manager o di rimozione individuale dei dirigenti responsabili della situazione di crisi. La definizione dell'art. 69-bis lett. a) e' uniforme in tutto il Titolo IV T.U.B. e nel D.Lgs. 180/2015, garantendo coerenza applicativa.
Come opera l'IPS (sistema di tutela istituzionale) nel settore del credito cooperativo e quale e' la sua rilevanza nel quadro della gestione delle crisi?
Il sistema di tutela istituzionale (Institutional Protection Scheme - IPS), definito dall'art. 69-bis lett. h) T.U.B. mediante rinvio all'art. 113, paragrafo 7, del Reg. UE 575/2013 (CRR), e' un accordo riconosciuto da BdI mediante il quale più banche si impegnano reciprocamente a tutelarsi l'una con l'altra, in particolare garantendo la liquidita' e solvibilita' per evitare il fallimento. I requisiti per il riconoscimento sono particolarmente stringenti: tra l'altro, un sistema di monitoraggio e classificazione comune dei rischi; obblighi di intervento finanziario reciproco in caso di necessità; sistema di reporting e di gestione del rischio integrato; ripercussione delle decisioni di gestione su tutti i partecipanti. Nel settore del credito cooperativo italiano, l'IPS opera nel quadro del Gruppo Bancario Cooperativo (riforma D.L. 18/2016, L. 49/2016), con capogruppi Cassa Centrale Banca, Iccrea Banca (e per il Trentino, la Provincia Autonoma di Trento con il Gruppo Cassa Centrale Trentino). Tutte le BCC italiane (260+) sono obbligate ad aderire ad uno dei due gruppi e sono parte di un IPS che le lega reciprocamente. La rilevanza nel quadro della gestione delle crisi e' multipla. Primo, sotto il profilo prudenziale: le esposizioni intra-IPS beneficiano di un trattamento agevolato (ponderazione 0% nel calcolo dei requisiti CRR per il rischio di credito, esclusione dalla disciplina dei grandi rischi). Secondo, sotto il profilo della prevenzione delle crisi: l'IPS impegna le BCC e la capogruppo S.p.A. a interventi reciproci di solidarieta', che possono prevenire l'attivazione di procedure di risoluzione mediante interventi precoci di liquidita' o di patrimonio. Terzo, sotto il profilo della gestione delle crisi: in caso di crisi di una BCC affiliata, l'IPS opera come primo livello di intervento (interventi della capogruppo e del fondo IPS), riducendo il rischio di intervento del DGS (FGDCC) e di apertura di procedure di risoluzione. La governance del sistema cooperativo italiano post-riforma 2016 e' di particolare complessita' e richiede un'attenta lettura combinata di T.U.B., D.Lgs. 180/2015, CRR e statuti dei gruppi cooperativi.
Cosa significa "sostegno finanziario pubblico straordinario" ex art. 69-bis lett. i) e quali sono le condizioni per il suo utilizzo nel quadro BRRD/SRMR?
Il sostegno finanziario pubblico straordinario e' definito dall'art. 69-bis lett. i) T.U.B. mediante rinvio diretto all'art. 1, comma 1, lett. mmm), del D.Lgs. 180/2015 o all'art. 1, paragrafo 1, punto (29), del Reg. UE 806/2014 (SRMR). Comprende gli aiuti di Stato (TFUE artt. 107-108) e i sostegni finanziari pubblici concessi a una banca o a un soggetto del gruppo per preservarne o ripristinarne la stabilità. Tipologie tipiche: ricapitalizzazioni a carico dello Stato; garanzie pubbliche su obbligazioni emesse dalla banca o sugli asset detenuti dalla banca; trasferimenti di asset a società veicolo pubbliche (bad bank); finanziamenti agevolati o sotto forma di liquidita' straordinaria. La nozione e' centrale nel sistema BRRD/SRMR per due ragioni. Prima ragione: il ricorso al sostegno pubblico e' uno degli elementi qualificanti dello stato di failing or likely to fail (FOLTF) ex art. 17 D.Lgs. 180/2015. Una banca che ha bisogno di sostegno pubblico straordinario e' considerata in dissesto, salvo eccezioni specifiche tassativamente elencate: (i) garanzie statali per liquidita' della banca o per nuove emissioni obbligazionarie temporanee, (ii) iniezioni di capitale (precautionary recapitalisation) di banca solvente per affrontare carenze identificate in stress test o asset quality review, con specifiche condizioni. Seconda ragione: prima del ricorso al sostegno pubblico, devono essere esauriti gli strumenti privati di assorbimento delle perdite previsti dalla BRRD: in particolare, deve essere applicato il bail-in di almeno l'8% delle passivita' totali (art. 49 D.Lgs. 180/2015 - cd. burden sharing condition), salvo l'utilizzo del Single Resolution Fund (SRF) o di equivalenti fondi nazionali per finanziare la risoluzione. Il sostegno pubblico e' inoltre soggetto alla disciplina europea sugli aiuti di Stato (TFUE artt. 107-108), con notifica preventiva e approvazione della Commissione europea ai sensi della Comunicazione 2013/C 216/01 sulle aid measures nel settore bancario (richiede burden sharing su shareholders e subordinated debtholders prima dell'intervento pubblico). La giurisprudenza UE (causa C-526/14 Kotnik del 2016) ha confermato la legittimita' della condizionalita' burden sharing per l'approvazione di aiuti di Stato al settore bancario. Casi italiani notori: ricapitalizzazione precauzionale di MPS nel 2017 con applicazione di burden sharing su azionisti e obbligazionisti subordinati; liquidazione coatta di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza nel 2017 con cessione delle attività performing a Intesa Sanpaolo e intervento del Fondo Atlante.
Fonti consultate: 1 fonte verificate