Art. 67 bis T.U.B. – Disposizioni applicabili alla societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia puo’ individuare le ipotesi in cui la societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia e’ esentata dall’applicazione di una o piu’ disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni previste negli articoli 61, comma 3, e nel Titolo II, Capo III e IV, come richiamate dall’articolo 61, comma 5, si applicano alla societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di decadenza ai sensi dell’articolo 26 e autorizzazione ai sensi dell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.
3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della societa’ di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia sono adottati o proposti dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.
3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli 60-bis, commi 2 e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo, nei confronti delle societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al presente Capo e d’intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d’Italia.
3-ter. Qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, la Banca d’Italia, in qualita’ di autorita’ di vigilanza su base consolidata, puo’ individuare le ipotesi in cui la societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia e’ esentata dall’applicazione di una o piu’ disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE ivi adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente Capo, d’intesa con l’autorita’ competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello stato dell’Unione Europea in cui la societa’ ha la sede legale.
3-quater. La Banca d’Italia conclude accordi con il coordinatore del conglomerato finanziario al fine di definire forme di collaborazione e coordinamento per agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata.”
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In sintesi
1. Struttura e ratio dell'art. 67-bis TUB nel sistema di vigilanza sui conglomerati finanziari
L'art. 67-bis T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo in vigore dal 30 novembre 2021, risultante dalla sostituzione operata dall'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, attuativo della direttiva (UE) 2019/878 — CRD V) disciplina il regime di vigilanza speciale applicabile alle società di partecipazione finanziaria mista (SPFM) capogruppo di un gruppo bancario. Le SPFM sono entità non bancarie e non assicurative che, in quanto detentrici sia di banche che di imprese assicurative o di investimento, si trovano al vertice di un conglomerato finanziario ai sensi del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142 (recepimento della direttiva 2002/87/CE sui conglomerati finanziari). La specialità del regime dell'art. 67-bis rispetto alle norme generali del Titolo III, Capo III TUB (vigilanza su base consolidata: artt. 65-68) deriva dalla loro duplice natura: esse sono capogruppo bancaria e, al tempo stesso, holding di un conglomerato soggetto a vigilanza supplementare inter-settoriale.
L'introduzione dell'art. 67-bis risale al d.lgs. 4 marzo 2014, n. 53 (recepimento CRD IV), che ha adeguato la disciplina TUB al nuovo quadro istituzionale europeo che prevedeva l'autorizzazione delle holding bancarie (oggi artt. 60-bis ss. TUB) e il coordinamento tra le autorità di vigilanza bancaria e assicurativa sulle SPFM. La versione attuale (dal 30/11/2021) riflette le modifiche introdotte dalla CRD V, in particolare la nuova disciplina delle SPFM e delle società di partecipazione finanziaria (SPF) come soggetti autorizzati e vigilati ai sensi del Titolo III TUB.
2. Il potere di esenzione parziale della Banca d'Italia (comma 1)
Il comma 1 attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di individuare — con criteri generali o con provvedimenti particolari — le ipotesi in cui la SPFM capogruppo con sede legale in Italia è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del Titolo III, Capo III TUB (vigilanza su base consolidata). Questo potere di esenzione è distinto dall'esenzione dall'autorizzazione come capogruppo ex art. 60-bis, c. 3 TUB (che riguarda le holding passive prive di funzioni di direzione e coordinamento): il comma 1 dell'art. 67-bis riguarda invece l'esclusione parziale dall'applicazione di specifiche norme di vigilanza, anche nei confronti di SPFM già autorizzate come capogruppo.
La ratio è la proporzionalità della vigilanza: il regime prudenziale delle SPFM deve tenere conto della loro struttura composita e del fatto che parte dei rischi del conglomerato è già presidiata dalla vigilanza assicurativa (IVASS) o finanziaria (Consob/Banca d'Italia in funzione di autorità di vigilanza sui mercati) sulle entità controllate del conglomerato. L'applicazione integrale di tutte le norme di vigilanza bancaria consolidata potrebbe generare duplicazioni e oneri regolamentari sproporzionati. Le disposizioni attuative della Banca d'Italia in materia sono contenute nella Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 (gruppi bancari) e nel Provvedimento della Banca d'Italia del 17 maggio 2010 sui conglomerati finanziari, aggiornato dopo la riforma del 2021.
3. Vigilanza bancaria individuale condizionata al settore prevalente (comma 2)
Il comma 2 disciplina la condizione di applicabilità delle norme di vigilanza bancaria individuale (non consolidata) alla SPFM capogruppo: le disposizioni dell'art. 61, c. 3 TUB (obbligo di emettere disposizioni alle componenti del gruppo bancario) e del Titolo II, Capi III e IV TUB (vigilanza informativa ex artt. 51-57 e ispettiva ex artt. 68-70 nella numerazione vigente, come richiamate dall'art. 61, c. 5) si applicano soltanto se il settore bancario è il settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario, determinato ai sensi del d.lgs. n. 142/2005 (che stabilisce la metodologia per il calcolo comparativo delle dimensioni dei diversi settori del conglomerato in termini di requisiti patrimoniali o totale di bilancio).
Questa condizione è di fondamentale importanza pratica: nei conglomerati in cui il settore assicurativo è prevalente (es. holding finanziarie miste di grandi gruppi assicurativi che controllano anche banche), la SPFM capogruppo non è soggetta alla vigilanza bancaria individuale della Banca d'Italia, ma soltanto alla vigilanza supplementare IVASS. Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che i provvedimenti di decadenza degli esponenti aziendali (art. 26 TUB) e di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate (art. 19 TUB) nelle SPFM sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con IVASS: questa co-decisione riflette la necessità di coordinamento tra i due principali regolatori nel presidio dei vertici aziendali delle holding miste.
4. Gestione delle crisi del conglomerato: co-decisione obbligatoria con IVASS (comma 3)
Il comma 3 stabilisce che i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II TUB (misure di intervento precoce, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa) nei confronti della SPFM con sede in Italia siano adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con IVASS. Questa previsione è significativa: l'intervento sulle SPFM in crisi è potenzialmente in grado di travolgere sia il comparto bancario che quello assicurativo del conglomerato, con ripercussioni sistemiche su entrambi i mercati. La co-decisione obbligatoria garantisce che la valutazione sulla crisi della holding tenga conto delle specificità di entrambi i settori e che i rimedi scelti siano coordinati con le misure eventualmente da adottare sulle controllate assicurative ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Sul piano procedurale, il coordinamento tra Banca d'Italia e IVASS in questa fase è disciplinato dal Protocollo d'Intesa tra le due autorità, da ultimo aggiornato nel 2022, che definisce le modalità operative della co-decisione e le misure di scambio di informazioni rilevanti per la gestione delle crisi dei conglomerati finanziari.
5. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater: il coordinamento con il coordinatore del conglomerato
I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater introducono tre ulteriori meccanismi di coordinamento rilevanti per i conglomerati finanziari a rilevanza cross-border.
Il comma 3-bis stabilisce che i provvedimenti di cui agli artt. 60-bis, cc. 2 e 3 TUB (autorizzazione della SPFM come capogruppo e relativa esenzione) e 67-ter, c. 1, lett. d), sesto e settimo periodo (misure specifiche sulle SPFM capogruppo nel contesto dei poteri di intervento) siano adottati conformemente alle regole del Capo III e d'intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d'Italia. Il "coordinatore" del conglomerato è l'autorità competente per la vigilanza supplementare del conglomerato ai sensi del d.lgs. n. 142/2005 (art. 7); può essere la Banca d'Italia, IVASS o l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari di un altro Stato UE, a seconda della composizione del conglomerato. Quando il coordinatore è un'autorità straniera (es. nei conglomerati a capogruppo estera con controllate italiane), la Banca d'Italia deve ottenere la sua intesa prima di adottare provvedimenti sulla SPFM italiana.
Il comma 3-ter disciplina il caso speculare: la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata (non di coordinatore del conglomerato), può individuare ipotesi di esenzione per le SPFM capogruppo con sede in un altro Stato UE (es. holding mista con sede a Parigi che controlla banche e assicurazioni italiane) dall'applicazione di norme nazionali di recepimento della direttiva Solvency II (2009/138/CE), se equivalenti alle disposizioni TUB, d'intesa con l'autorità assicurativa competente dello Stato UE di insediamento della SPFM.
Il comma 3-quater impone alla Banca d'Italia di concludere accordi formali con il coordinatore del conglomerato per definire forme di collaborazione e coordinamento volte ad agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata: si tratta di una norma procedurale che assicura il funzionamento efficiente del collegium delle autorità nel continuo, al di là delle co-decisioni puntuali richieste dai commi precedenti. Queste intese rientrano nell'ambito del Framework per la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari previsto dagli artt. 9 e seguenti del d.lgs. n. 142/2005 e dalle relative linee guida EBA/EIOPA/ESMA pubblicate ai sensi dell'art. 57 della direttiva 2002/87/CE.
Domande frequenti