Art. 68 T.U.B. – Vigilanza ispettiva.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell’articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie e finanziarie o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell’Unione europea di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. La Banca d’Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell’Unione europea o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L’autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.
3-bis. La Banca d’Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati dell’Unione europea partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le banche, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.”
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In sintesi
1. La vigilanza ispettiva consolidata: funzione e fondamento normativo
L'art. 68 T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo sostituito dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026) disciplina la vigilanza ispettiva esercitata dalla Banca d'Italia su base consolidata. Si tratta del potere di effettuare accertamenti in loco presso i soggetti inclusi nel perimetro della vigilanza consolidata ex art. 65 TUB, esaminando documenti, registrazioni contabili, sistemi informativi e processi organizzativi in modo diretto e non mediato dalle segnalazioni periodiche. La vigilanza ispettiva è lo strumento più penetrante del sistema di supervisione bancaria: a differenza della vigilanza informativa (art. 66 TUB) e di quella regolamentare (art. 67 TUB), che operano a distanza, l'ispezione in loco consente di verificare la realtà fattuale dell'operatività del gruppo con accesso diretto ai dati primari.
La norma recepisce gli artt. 117 e seguenti della direttiva (UE) 2013/36/UE (CRD IV/VI) in materia di cooperazione nell'esercizio della vigilanza su base consolidata transfrontaliera, coordinandosi con il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (SSM Regulation) per i gruppi bancari soggetti alla vigilanza diretta della BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico. Per i gruppi non significativi, l'art. 68 è applicabile direttamente dalla Banca d'Italia in qualità di autorità competente nazionale ai sensi del SSM.
2. Potere ispettivo consolidato: perimetro e limiti (comma 1)
Il comma 1 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso due categorie di soggetti:
Il secondo periodo del comma 1 introduce un limite teleologico per le ispezioni presso le società non bancarie e non finanziarie incluse nel perimetro consolidato (lett. i) art. 65 TUB): in questo caso le ispezioni hanno il "fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento". La Banca d'Italia non può quindi valutare nel merito la gestione aziendale di una società industriale controllata dalla banca, ma si limita a verificare che i dati che essa trasmette al gruppo per il consolidamento (patrimonio netto, risultati economici, esposizioni infragruppo) siano corretti e non alterino la rappresentazione consolidata del gruppo bancario. Questo limite è coerente con il principio di proporzionalità della vigilanza: la supervisione bancaria non può trasformarsi in una vigilanza generalizzata sull'economia reale, ma deve limitarsi ai profili funzionali al controllo della solidità del gruppo bancario.
3. Cooperazione transfrontaliera nell'UE (comma 2)
Il comma 2 disciplina il meccanismo di cooperazione attiva con le autorità competenti degli altri Stati UE: la Banca d'Italia può richiedere a tali autorità di effettuare accertamenti presso soggetti del perimetro consolidato che siano stabiliti nel loro territorio, oppure "concordare altre modalità delle verifiche" (es. verifiche congiunte, joint supervisory teams). Questo strumento è essenziale per i grandi gruppi bancari italiani con reti di filiali e controllate in tutta Europa: la Banca d'Italia non può effettuare direttamente ispezioni presso soggetti stabiliti in altri Stati UE, ma deve avvalersi della cooperazione dell'autorità locale.
Nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM), per i gruppi bancari significativi soggetti alla vigilanza diretta della BCE, i meccanismi di cooperazione del comma 2 sono in larga misura sostituiti dalle procedure dei Joint Supervisory Teams (JST) coordinati dalla BCE, che includono già ispettori delle autorità competenti nazionali degli Stati in cui il gruppo è operativo. Per i gruppi meno significativi (LSI), il comma 2 rimane lo strumento principale di cooperazione ispettiva transfrontaliera.
4. Ispezioni su richiesta di autorità straniere (comma 3) e partecipazione incrociata (comma 3-bis)
Il comma 3 regola il meccanismo passivo di cooperazione: la Banca d'Italia, su richiesta di autorità competenti di altri Stati UE o terzi (es. Federal Reserve, FSA britannica post-Brexit), può effettuare ispezioni presso società con sede in Italia incluse nella vigilanza consolidata di competenza dell'autorità richiedente. La flessibilità procedurale è massima: la Banca d'Italia può effettuare l'ispezione direttamente, delegarla a un revisore o esperto, o consentire che la effettui l'autorità richiedente stessa. In quest'ultimo caso, l'autorità richiedente ha la facoltà — non l'obbligo — di partecipare all'ispezione anche se la effettua la Banca d'Italia.
Il comma 3-bis introduce uno strumento di co-ispezione: la Banca d'Italia può consentire ad autorità competenti di altri Stati UE di "partecipare, per i profili di interesse", ad ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia stessa presso banche, SPF o SPFM capogruppo italiane, quando queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza delle autorità richiedenti. Questo strumento consente un coordinamento più efficiente nella vigilanza dei gruppi transfrontalieri: l'autorità straniera partecipa all'ispezione della capogruppo italiana per i profili relativi alla propria controllata locale, evitando la duplicazione di ispezioni separate sulla stessa entità. La co-ispezione ex comma 3-bis è coerente con le Guidelines EBA sulla cooperazione nella vigilanza consolidata (EBA/GL/2014/01) e con le procedure operative dei college of supervisors.
Domande frequenti