Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 67 ter T.U.B. – Poteri di intervento.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) impartire le disposizioni previste dall’articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all’intero sistema bancario e riguardare anche: l’imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all’accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l’imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance;

l’imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l’alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un’altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l’esercizio delle funzioni indicate nell’articolo 61;

e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d’Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l’autorità competente per la vigilanza dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia. Si applica l’articolo 60-bis, comma 8.

1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d’Italia congiuntamente con l’autorità dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l’articolo 60-bis, commi 7-bis e 8.

2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali.”

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In sintesi

  • Poteri di convocazione e indirizzo (comma 1, lett. a-c). La Banca d'Italia può convocare amministratori, sindaci e personale della capogruppo; ordinare la convocazione degli organi collegiali fissandone l'ordine del giorno; procedere direttamente alla convocazione quando gli organi competenti non ottemperino: si tratta di poteri escalatori che consentono l'intervento diretto sulla governance in caso di inattività degli organi sociali.
  • Misure patrimoniali, operative e di governance (comma 1, lett. d). La Banca d'Italia può impartire disposizioni di carattere generale o particolare riguardanti: requisiti di fondi propri aggiuntivi (Pillar 2 add-on); restrizioni all'attività o alla struttura territoriale; divieto di distribuire utili o pagare interessi su strumenti AT1; limiti alle remunerazioni variabili e agli stipendi degli esponenti nelle banche beneficiarie di sostegno pubblico; imposizione di prove di stress sulle cripto-attività; misure speciali per le SPF/SPFM capogruppo (sospensione diritti di voto, trasferimento partecipazioni, designazione temporanea di una capogruppo sostitutiva).
  • Rimozione degli esponenti aziendali (comma 1, lett. e). La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo la cui permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo; la rimozione non è disposta se ricorrono gli estremi della decadenza ex art. 26, salvo urgenza.
  • Provvedimenti co-decisi per SPF/SPFM estere UE (commi 1-bis e 1-ter). Per le SPF e SPFM con sede in altro Stato UE incluse nel gruppo bancario italiano (art. 60, c. 2, lett. b e c), i provvedimenti di cui alla lett. d) sono adottati congiuntamente con l'autorità competente dello Stato UE di insediamento, con applicazione del meccanismo di mediazione vincolante previsto dall'art. 60-bis, cc. 7-bis e 8 TUB.
  • Outsourcer della capogruppo (comma 2). La Banca d'Italia può convocare amministratori, sindaci e personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali: il potere ispettivo e di interlocuzione si estende alla catena di outsourcing, coerentemente con l'art. 68, c. 1 TUB.
Indice dei contenuti

1. I poteri di intervento sulla capogruppo: sistema e fondamento normativo

L'art. 67-ter T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo in vigore dal 9 gennaio 2026, risultante dalla sostituzione operata dall'art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1619, CRD VI) disciplina i poteri di intervento che la Banca d'Italia può esercitare nei confronti della capogruppo del gruppo bancario. Si tratta del catalogo più ampio di poteri autorità nei confronti della holding bancaria nel sistema del T.U.B.: mentre la vigilanza informativa (art. 66) e quella regolamentare (art. 67) operano attraverso obblighi di trasmissione e istruzioni generali, l'art. 67-ter attribuisce alla Banca d'Italia strumenti di intervento diretto e individuale sulla governance, sull'operatività e sulla struttura del gruppo bancario.

La norma recepisce gli artt. 104 e seguenti della CRD IV/VI, che disciplinano le misure di vigilanza specifiche che le autorità competenti devono avere il potere di adottare in aggiunta ai requisiti minimi. In Italia, la disciplina attuativa è contenuta nella Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 (requisiti patrimoniali supplementari Pillar 2, SREP), nel Titolo IV (processo di valutazione della sostenibilità del piano di risanamento e misure di intervento precoce) e nelle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia in materia di governo societario.

2. I poteri di convocazione e di indirizzo degli organi (comma 1, lettere a-c)

Le lettere a), b) e c) del comma 1 costituiscono un sistema di poteri escalatori in materia di convocazione e indirizzo degli organi sociali della capogruppo:

  • Lett. a), Convocazione informale. La Banca d'Italia può convocare amministratori, sindaci e personale della capogruppo per ottenere informazioni, spiegazioni o impegni formali su specifici profili operativi o gestionali. Non si tratta di un'audizione formale, ma di un incontro a cui i soggetti convocati hanno l'obbligo di presenziare: il mancato rispetto della convocazione integra un'inosservanza delle disposizioni dell'autorità di vigilanza, sanzionabile ai sensi degli artt. 144 ss. TUB.
  • Lett. b), Ordine di convocazione degli organi con ordine del giorno vincolante. È il potere di intervento sulla governance più incisivo nelle situazioni ordinarie: la Banca d'Italia può ordinare alla capogruppo di convocare il proprio consiglio di amministrazione, il consiglio di gestione o l'assemblea, fissando l'ordine del giorno (e quindi imponendo la deliberazione su specifici argomenti) e proponendo l'assunzione di determinate decisioni. La "proposta" non è vincolante, ma crea un obbligo di deliberazione sull'argomento; l'organo deliberante è libero di respingere la proposta, ma questo esporrebbe la capogruppo a ulteriori misure di vigilanza.
  • Lett. c), Convocazione diretta in caso di inadempimento. Se la capogruppo non ottempera all'ordine della lett. b), la Banca d'Italia può procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali: lo stesso supervisore diviene convocante, con gli effetti propri di una convocazione valida ai sensi del diritto societario. Questo potere è eccezionale e presuppone la previa inosservanza dell'ordine della lett. b): è lo stadio estremo dell'intervento diretto sulla governance prima della rimozione degli esponenti.

3. Le misure specifiche di vigilanza, lett. d): il catalogo della CRD VI

La lettera d) contiene il catalogo delle misure specifiche di vigilanza (o "misure di Pillar 2") che la Banca d'Italia può impartire alla capogruppo, come esercizio del proprio potere di vigilanza regolamentare di secondo pilastro. Il catalogo è stato significativamente ampliato dal d.lgs. 208/2025 rispetto alla versione precedente della norma, in recepimento delle novità introdotte dalla CRD VI. Le principali misure sono:

  • Requisiti di fondi propri aggiuntivi (Pillar 2 add-on). La Banca d'Italia può imporre alla capogruppo la detenzione di fondi propri in misura superiore ai requisiti minimi del CRR, come esito del processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). I requisiti aggiuntivi devono essere coperti con strumenti di capitale di massima qualità (CET1) salvo diversa indicazione dell'autorità; il loro ammontare e composizione sono comunicati alla capogruppo nell'ambito del dialogo SREP.
  • Restrizioni dell'attività o della struttura territoriale. La Banca d'Italia può limitare o vietare determinate tipologie di operazioni, linee di business o l'apertura di nuove succursali o controllate, quando queste generino rischi eccessivi per il gruppo. In casi gravi, può ordinare la dismissione di specifiche attività o il recesso da determinate linee di business.
  • Divieto di distribuzione di utili e pagamento di interessi sugli strumenti AT1. La Banca d'Italia può vietare la distribuzione di dividendi, il rimborso di capitale o il pagamento degli interessi su strumenti computabili nei fondi propri a fini di vigilanza (strumenti Additional Tier 1), quando il gruppo non rispetti i requisiti combinati di riserva di capitale (art. 53 d.lgs. 208/2025 e art. 141 CRD).
  • Limiti alle remunerazioni variabili. La Banca d'Italia può fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo (comprensivo dei bonus e delle componenti incentivanti) quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale: misura prevista dall'art. 104, par. 1, lett. h) CRD per i casi in cui la distribuzione di remunerazioni variabili eccessivamente elevate indebolisca la posizione patrimoniale del gruppo.
  • Limiti alle remunerazioni degli esponenti delle banche beneficiarie di sostegno pubblico. Nei casi in cui il gruppo bancario abbia beneficiato di interventi pubblici straordinari (es. ricapitalizzazioni statali ex d.l. n. 237/2016), la Banca d'Italia può fissare limiti alla remunerazione complessiva (fissa + variabile) degli esponenti aziendali della capogruppo e delle sue controllate beneficiarie.
  • Riduzione dei rischi ESG. Novità della CRD VI recepita dal d.lgs. 208/2025: la Banca d'Italia può imporre alla capogruppo di adottare misure di riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance (rischi ESG/climatici). Questa previsione si inserisce nel più ampio quadro regolatorio europeo di integrazione dei rischi climatici nella vigilanza prudenziale (EBA Guidelines on ESG risks management, EBA/GL/2023/06).
  • Prove di stress sulle cripto-attività. Altra novità CRD VI: la Banca d'Italia può imporre alla capogruppo di effettuare prove di stress o analisi di scenario specifiche per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA). È la prima volta che i rischi delle cripto-attività sono espressamente menzionati nel catalogo dei poteri di vigilanza Pillar 2 del TUB.
  • Misure speciali per SPF e SPFM capogruppo. Per le sole SPF e SPFM capogruppo (non per le capogruppo banche), la lett. d) prevede misure specifiche di ristrutturazione del gruppo: sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate; trasferimento a favore dei soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate; alienazione delle partecipazioni in società bancarie e finanziarie; designazione temporanea di un'altra SPF, SPFM o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni di capogruppo ex art. 61 TUB. Queste misure consentono alla Banca d'Italia di intervenire sulla struttura di controllo del gruppo quando la holding capogruppo non bancaria non garantisca una gestione sana e prudente dell'intero gruppo.

4. Rimozione degli esponenti aziendali (comma 1, lett. e)

La lettera e) attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo (amministratori, direttori generali, componenti del consiglio di sorveglianza) quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo. Si tratta di un potere ablatorio di natura amministrativa, distinto dalla pronuncia di decadenza ex art. 26 TUB (che colpisce soggetti privi ab initio dei requisiti): la rimozione presuppone che il soggetto sia diventato incompatibile con la sana e prudente gestione in corso di mandato, a causa di comportamenti, omissioni o di situazioni di incompatibilità sopravvenuta.

Il secondo periodo della lett. e) introduce un'importante regola di precedenza: la rimozione non è disposta se ricorrono gli estremi per la pronuncia della decadenza ex art. 26 TUB, salvo che sussista urgenza di provvedere. Questo principio di sussidiarietà della rimozione rispetto alla decadenza garantisce la coerenza sistematica tra i due istituti: la decadenza è la misura propria per il venir meno dei requisiti di onorabilità o professionalità; la rimozione è la misura propria per i casi di pregiudizio alla gestione sana e prudente in assenza di cause di decadenza formalizzabili in tempi brevi.

5. Provvedimenti co-decisi per SPF/SPFM estere UE (commi 1-bis e 1-ter)

I commi 1-bis e 1-ter disciplinano i meccanismi di co-decisione per i provvedimenti ex lett. d) nei confronti di SPF e SPFM con sede in altri Stati UE che siano incluse in un gruppo bancario italiano. Il comma 1-bis riguarda le SPF/SPFM indicate nell'art. 60, c. 2, lett. b) TUB (quelle con sede in altro Stato UE che controllano una capogruppo banca italiana): in questi casi, i provvedimenti devono essere adottati congiuntamente tra la Banca d'Italia (in qualità di autorità di vigilanza consolidata del gruppo italiano) e l'autorità competente dello Stato UE in cui ha sede la SPF/SPFM. Il comma 1-ter riguarda le SPF/SPFM della lett. c) dell'art. 60 c. 2 (quelle incluse in un gruppo soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato UE): il provvedimento è adottato congiuntamente tra la Banca d'Italia e l'autorità straniera competente per la vigilanza consolidata. Entrambi i commi rinviano ai meccanismi di mediazione vincolante ex art. 60-bis, cc. 7-bis e 8 TUB per il caso di mancato accordo tra le autorità.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali sono i principali poteri di intervento della Banca d'Italia sulla capogruppo ex art. 67-ter TUB?

L'art. 67-ter TUB attribuisce alla Banca d'Italia: (a) il potere di convocare amministratori, sindaci e personale della capogruppo; (b) di ordinare la convocazione degli organi collegiali con ordine del giorno fissato e proposta di delibera; (c) di procedere direttamente alla convocazione in caso di inadempimento; (d) di impartire misure specifiche di Pillar 2 (requisiti patrimoniali aggiuntivi, restrizioni operative, limiti remunerativi, misure ESG, prove di stress sulle cripto-attività, misure speciali per SPF/SPFM); (e) di disporre la rimozione degli esponenti aziendali pregiudizievoli per la sana e prudente gestione.

La Banca d'Italia può imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi a una capogruppo bancaria oltre i minimi CRR?

Sì. L'art. 67-ter, c. 1, lett. d) TUB consente alla Banca d'Italia di imporre alla capogruppo l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi rispetto ai minimi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come esito del processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) previsto dagli artt. 97 ss. della CRD. I requisiti aggiuntivi (Pillar 2 Requirement, P2R) sono coperti in via principale con CET1, salvo diversa indicazione della Banca d'Italia.

Cosa si intende per 'misure speciali per SPF e SPFM capogruppo' ex art. 67-ter, lett. d)?

Sono misure di ristrutturazione del gruppo applicabili soltanto alle holding finanziarie (SPF e SPFM) capogruppo, non alle capogruppo banche: includono la sospensione dei diritti di voto nelle banche controllate, il trasferimento ai soci delle partecipazioni nelle banche controllate, l'alienazione di partecipazioni in società bancarie e finanziarie, e la designazione temporanea di un'altra entità del gruppo (SPF, SPFM o banca) per l'esercizio delle funzioni di capogruppo ex art. 61 TUB. Servono a ristrutturare la catena di controllo quando la holding non garantisce una gestione sana e prudente.

Quando la Banca d'Italia può disporre la rimozione degli esponenti aziendali della capogruppo?

Ai sensi dell'art. 67-ter, c. 1, lett. e) TUB, la rimozione è disposta quando la permanenza in carica dell'esponente sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo. La rimozione non è il rimedio per il venir meno dei requisiti soggettivi (che è la decadenza ex art. 26 TUB), ma per situazioni in cui il comportamento o le omissioni dell'esponente pregiudichino la gestione del gruppo in corso di mandato. La decadenza ha la precedenza sulla rimozione, salvo urgenza.

Come avviene la co-decisione con autorità UE sui provvedimenti ex lett. d) verso holding estere?

Per le SPF/SPFM con sede in altro Stato UE appartenenti a un gruppo bancario italiano (art. 60, c. 2, lett. b) TUB), i provvedimenti della lett. d) sono adottati congiuntamente tra la Banca d'Italia e l'autorità competente dello Stato UE di insediamento. In caso di mancato accordo entro i termini, si applica il meccanismo di mediazione vincolante previsto dall'art. 60-bis, cc. 7-bis e 8 TUB, che può richiedere la pronuncia dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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