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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 65 T.U.B. – Ambito della vigilanza su base consolidata

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. Al fine dell’esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione nei confronti dei seguenti soggetti:

a) società appartenenti a un gruppo bancario;

b) società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

c) società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

Abrogato [ d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 69;]

Abrogato [ e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d); ]

Abrogato [ f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e); ]

Abrogato [ g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca; ]

h) società che controllano almeno una banca, incluse le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’articolo 60-ter;

i) società diverse da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo;

i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’articolo 60-ter;

i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’ articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative .

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l’applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.”

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In sintesi

  • Soggetti nel perimetro della vigilanza consolidata. L'art. 65 TUB definisce l'ambito soggettivo della vigilanza su base consolidata esercitata dalla Banca d'Italia, includendo: le società del gruppo bancario; le società bancarie e finanziarie partecipate al 20% o più da società del gruppo o da una singola banca; le società bancarie e finanziarie non facenti parte del gruppo ma controllate dalla stessa persona che controlla il gruppo o la banca (comma 1, lett. a-c e h-i-ter).
  • Holding finanziarie e partecipazione finanziaria mista. Rientrano nel perimetro le società che controllano almeno una banca (lett. h), incluse le SPF e SPFM escluse dal consolidamento prudenziale ex art. 60-ter TUB, nonché le SPF e SPFM esentate dall'autorizzazione ex art. 60-bis, c. 3 (lett. i-bis), salvo esclusione dal perimetro CRR.
  • Perimetro CRR residuale. La lett. i-ter include nel perimetro consolidato TUB le società, diverse da quelle delle lettere precedenti, incluse nel perimetro prudenziale ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR): questo assicura la piena coerenza tra il perimetro di vigilanza TUB e il perimetro prudenziale europeo.
  • Abrogazione parziale dei commi storici. Le lettere d), e), f) e g) del comma 1 sono state abrogate dal d.lgs. 208/2025: riguardavano le società finanziarie di Stato UE che controllavano capogruppo o banche italiane, ora assorbite dalla lett. h) e dalla disciplina CRD VI sulle holding.
  • Ferma applicazione delle norme specifiche. Il comma 2 chiarisce che l'inclusione nel perimetro consolidato non deroga alle norme specifiche vigenti in tema di controlli e vigilanza per ciascuna categoria di soggetti inclusa.
1. La vigilanza su base consolidata nel T.U.B.: ratio e struttura

L'art. 65 T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo sostituito dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026) definisce l'ambito soggettivo della vigilanza su base consolidata, ovvero l'insieme dei soggetti nei cui confronti la Banca d'Italia può esercitare i poteri di vigilanza previsti dalla sezione II del capo III del titolo III TUB (vigilanza informativa ex art. 66, regolamentare ex art. 67 e ispettiva ex art. 68). La vigilanza consolidata integra, e non sostituisce, la vigilanza individuale sulle singole banche: essa mira a valutare la solidità patrimoniale, la liquidità e i rischi dell'intero gruppo come unità economica, prevenendo l'arbitraggio regolamentare attraverso strutture di gruppo articolate in soggetti non direttamente soggetti alla vigilanza bancaria individuale.

La norma recepisce gli artt. 111 e seguenti della direttiva (UE) 2013/36/UE (CRD IV), nella versione modificata dalla direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), che definiscono il perimetro della vigilanza consolidata su base soggettiva. La versione vigente dal 9 gennaio 2026 rappresenta un aggiornamento significativo rispetto alla formulazione precedente: sono state abrogate le lettere d), e), f) e g) del comma 1, che identificavano come soggetti vigilati categorie di società finanziarie con sede in altri Stati UE titolari di controllo su banche italiane, categorie ora assorbite dalla più ampia formulazione della lett. h) e dall'introduzione del riferimento espresso alle SPF e SPFM nei nuovi artt. 60-bis e 60-ter TUB.

2. Analisi delle categorie soggettive (comma 1)

Il comma 1 elenca le categorie di soggetti nei confronti dei quali la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza consolidata:

  • Lett. a), Società del gruppo bancario. I soggetti appartenenti a un gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 TUB, che comprende la capogruppo (banca, SPF o SPFM autorizzata) e le entità da essa controllate (banche, SIM, SGR, società strumentali). Questa è la categoria centrale della vigilanza consolidata.
  • Lett. b), Partecipate al 20% da società del gruppo o da una singola banca. La soglia del 20% è quella dell'influenza notevole ai sensi dell'art. 2359-bis c.c. e della IAS 28: al di sopra di questa soglia si presume l'influenza significativa della partecipante sulla gestione della partecipata, giustificando l'estensione della vigilanza consolidata anche a soggetti non controllati. La norma comprende sia le partecipazioni dirette di un'unica società del gruppo, sia quelle congiunte di più società del gruppo che raggiungano cumulativamente il 20%.
  • Lett. c), Società controllate dalla stessa persona che controlla il gruppo/banca. Questa fattispecie, nota come "vigilanza parallela" o "vigilanza orizzontale", estende il perimetro consolidato alle società bancarie e finanziarie controllate dallo stesso soggetto (fisico o giuridico) che controlla il gruppo bancario o la singola banca, anche se non appartenenti al gruppo. L'obiettivo è impedire che il controllante possa creare strutture parallele sfuggendo alla vigilanza consolidata.
  • Lett. h), Società che controllano almeno una banca. Sono incluse nel perimetro le società (di qualunque tipo) che controllano almeno una banca, comprese le SPF e SPFM escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale CRR ai sensi dell'art. 60-ter TUB. Questa lett. h) amplia il precedente perimetro: anche le holding che hanno optato per l'esclusione dal consolidamento CRR restano soggette alla vigilanza consolidata TUB sui profili non patrimoniali (governance, trasparenza, controlli interni).
  • Lett. i), Società non bancarie/finanziarie controllate da banche o gruppi. Le società che svolgono attività non finanziarie ma sono controllate da una singola banca o da soggetti del gruppo, incluse quelle in cui soggetti del gruppo o della lett. h) detengano congiuntamente una partecipazione di controllo. L'estensione alle società non finanziarie è giustificata dall'esigenza di valutare i rischi operativi e reputazionali che possono derivare al gruppo da attività industriali o commerciali.
  • Lett. i-bis), SPF e SPFM esentate ex art. 60-bis, c. 3 TUB. Le holding esentate dall'autorizzazione come capogruppo (perché holding passive senza funzioni di direzione e coordinamento) rimangono nel perimetro della vigilanza consolidata, salvo che siano anche escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 60-ter TUB: in quel caso, l'esclusione dal perimetro CRR è contestuale alla fuoriuscita dall'ambito della vigilanza ex art. 65 per questa specifica categoria.
  • Lett. i-ter), Perimetro CRR residuale. La lett. i-ter è una clausola di chiusura: include nel perimetro TUB tutte le società, diverse da quelle già contemplate nelle lettere precedenti, che siano incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e delle relative disposizioni attuative della Banca d'Italia. Questa clausola assicura la piena coerenza tra il perimetro di vigilanza TUB e quello prudenziale europeo: nessun soggetto incluso nel perimetro CRR può sfuggire alla vigilanza consolidata TUB, evitando disallineamenti che potrebbero generare arbitraggi regolamentari.
3. I commi abrogati: lettere d), e), f) e g)

Le lettere d), e), f) e g) del comma 1, che identificavano come soggetti vigilati specifiche categorie di società finanziarie con sede in altri Stati UE capogruppo o controllate da società UE capogruppo di banche italiane, sono state abrogate dal d.lgs. 208/2025. La loro abrogazione non crea lacune normative: le fattispecie in precedenza coperte da queste lettere rientrano oggi nella più ampia formulazione della lett. h) (società che controllano almeno una banca) e nella lett. i-ter) (perimetro CRR residuale). L'abrogazione semplifica il testo normativo, eliminando le sovrapposizioni che si erano create con il progressivo ampliamento del perimetro di consolidamento CRR nell'ultimo decennio.

4. Il comma 2: principio di specialità delle norme di vigilanza

Il comma 2 enuncia un principio fondamentale: l'inclusione di un soggetto nel perimetro della vigilanza consolidata non implica la sostituzione delle norme di vigilanza specifiche applicabili a tale soggetto con quelle del gruppo bancario. Le SIM, le SGR, le compagnie assicurative e le società finanziarie incluse nel perimetro consolidato restano soggette alle rispettive normative settoriali (d.lgs. n. 58/1998, d.lgs. n. 7 settembre 2005, n. 209, ecc.) in aggiunta alla vigilanza consolidata bancaria. Questo principio di doppio strato di vigilanza riflette l'approccio della CRD al gruppo bancario come soggetto sottoposto a una pluralità di regimi di vigilanza che si sovrappongono senza sostituirsi.

Il comma 2 ha anche rilevanza pratica per i gruppi bancari che possiedono società assicurative o di gestione del risparmio: la Banca d'Italia esercita la vigilanza consolidata sul gruppo, mentre IVASS e Banca d'Italia/Consob nella sua funzione di vigilanza sui mercati esercitano le rispettive vigilanze settoriali sulle singole entità. Le disposizioni della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata (Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV) disciplinano il coordinamento tra le diverse autorità di vigilanza nel contesto dei conglomerati finanziari.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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