Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 65 T.U.B. – Ambito della vigilanza su base consolidata
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. Al fine dell’esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione nei confronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
b) società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
Abrogato [ d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 69;]
Abrogato [ e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d); ]
Abrogato [ f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e); ]
Abrogato [ g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca; ]
h) società che controllano almeno una banca, incluse le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’articolo 60-ter;
i) società diverse da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo;
i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’articolo 60-ter;
i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’ articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative .
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l’applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
In sintesi
Indice dei contenuti
1. La vigilanza su base consolidata nel T.U.B.: ratio e struttura
L'art. 65 T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo sostituito dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026) definisce l'ambito soggettivo della vigilanza su base consolidata, ovvero l'insieme dei soggetti nei cui confronti la Banca d'Italia può esercitare i poteri di vigilanza previsti dalla sezione II del capo III del titolo III TUB (vigilanza informativa ex art. 66, regolamentare ex art. 67 e ispettiva ex art. 68). La vigilanza consolidata integra, e non sostituisce, la vigilanza individuale sulle singole banche: essa mira a valutare la solidità patrimoniale, la liquidità e i rischi dell'intero gruppo come unità economica, prevenendo l'arbitraggio regolamentare attraverso strutture di gruppo articolate in soggetti non direttamente soggetti alla vigilanza bancaria individuale.
La norma recepisce gli artt. 111 e seguenti della direttiva (UE) 2013/36/UE (CRD IV), nella versione modificata dalla direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), che definiscono il perimetro della vigilanza consolidata su base soggettiva. La versione vigente dal 9 gennaio 2026 rappresenta un aggiornamento significativo rispetto alla formulazione precedente: sono state abrogate le lettere d), e), f) e g) del comma 1, che identificavano come soggetti vigilati categorie di società finanziarie con sede in altri Stati UE titolari di controllo su banche italiane, categorie ora assorbite dalla più ampia formulazione della lett. h) e dall'introduzione del riferimento espresso alle SPF e SPFM nei nuovi artt. 60-bis e 60-ter TUB.
2. Analisi delle categorie soggettive (comma 1)
Il comma 1 elenca le categorie di soggetti nei confronti dei quali la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza consolidata:
3. I commi abrogati: lettere d), e), f) e g)
Le lettere d), e), f) e g) del comma 1, che identificavano come soggetti vigilati specifiche categorie di società finanziarie con sede in altri Stati UE capogruppo o controllate da società UE capogruppo di banche italiane, sono state abrogate dal d.lgs. 208/2025. La loro abrogazione non crea lacune normative: le fattispecie in precedenza coperte da queste lettere rientrano oggi nella più ampia formulazione della lett. h) (società che controllano almeno una banca) e nella lett. i-ter) (perimetro CRR residuale). L'abrogazione semplifica il testo normativo, eliminando le sovrapposizioni che si erano create con il progressivo ampliamento del perimetro di consolidamento CRR nell'ultimo decennio.
4. Il comma 2: principio di specialità delle norme di vigilanza
Il comma 2 enuncia un principio fondamentale: l'inclusione di un soggetto nel perimetro della vigilanza consolidata non implica la sostituzione delle norme di vigilanza specifiche applicabili a tale soggetto con quelle del gruppo bancario. Le SIM, le SGR, le compagnie assicurative e le società finanziarie incluse nel perimetro consolidato restano soggette alle rispettive normative settoriali (d.lgs. n. 58/1998, d.lgs. n. 7 settembre 2005, n. 209, ecc.) in aggiunta alla vigilanza consolidata bancaria. Questo principio di doppio strato di vigilanza riflette l'approccio della CRD al gruppo bancario come soggetto sottoposto a una pluralità di regimi di vigilanza che si sovrappongono senza sostituirsi.
Il comma 2 ha anche rilevanza pratica per i gruppi bancari che possiedono società assicurative o di gestione del risparmio: la Banca d'Italia esercita la vigilanza consolidata sul gruppo, mentre IVASS e Banca d'Italia/Consob nella sua funzione di vigilanza sui mercati esercitano le rispettive vigilanze settoriali sulle singole entità. Le disposizioni della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata (Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV) disciplinano il coordinamento tra le diverse autorità di vigilanza nel contesto dei conglomerati finanziari.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Quali soggetti rientrano nella vigilanza su base consolidata ex art. 65 TUB?
Rientrano nel perimetro: le società del gruppo bancario; le società bancarie e finanziarie partecipate al 20% o più dal gruppo o da una singola banca; le società bancarie e finanziarie controllate dalla stessa persona che controlla il gruppo o la banca; le società che controllano almeno una banca (incluse le SPF/SPFM escluse dal consolidamento prudenziale CRR); le società non finanziarie controllate dalla banca o dal gruppo; le SPF/SPFM esentate ex art. 60-bis c. 3 (salvo esclusione CRR); le società incluse nel perimetro CRR ex art. 18 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Una holding finanziaria esclusa dal consolidamento prudenziale CRR può sfuggire alla vigilanza ex art. 65 TUB?
No, con un'eccezione. Le SPF e SPFM che hanno ottenuto l'esclusione dal perimetro CRR ex art. 60-ter TUB rimangono nel perimetro della vigilanza consolidata TUB ex lett. h) del comma 1 (in quanto controllano almeno una banca), a meno che non rientrino anche nella lett. i-bis) (SPF/SPFM esentate ex art. 60-bis c. 3 E escluse ex art. 60-ter): solo in quel caso l'esclusione dal perimetro CRR comporta anche l'uscita dal perimetro vigilanza TUB.
La soglia del 20% di partecipazione nella lett. b) si calcola per singola società o in aggregato?
La norma prevede entrambe le ipotesi: la lett. b) si applica alle società bancarie e finanziarie 'partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca'. L'espressione 'dalle società' (plurale) include le partecipazioni cumulative di più società del gruppo che raggiungano congiuntamente il 20%, anche se nessuna singola società supera tale soglia individualmente.
Una società industriale controllata da una banca è soggetta alla vigilanza consolidata?
Sì, rientra nella lett. i) del comma 1: sono incluse nel perimetro le 'società diverse da quelle bancarie e finanziarie' quando siano controllate da una singola banca, ovvero quando società del gruppo o soggetti della lett. h) detengano congiuntamente una partecipazione di controllo. La vigilanza ha il fine esclusivo (come precisa l'art. 68 c. 1) di verificare l'esattezza dei dati forniti per il consolidamento.
L'abrogazione delle lett. d)-g) del comma 1 ha eliminato tutele per i creditori di banche italiane con capogruppo UE?
No. Le fattispecie già coperte dalle lettere abrogate (società finanziarie UE capogruppo di banche italiane e loro controllate) sono ora assorbite dalla lett. h) ('società che controllano almeno una banca') e dalla lett. i-ter) (perimetro CRR residuale), che hanno portata più ampia. L'abrogazione ha semplificato il testo eliminando sovrapposizioni, non creato lacune nel perimetro di vigilanza.