Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 63 T.U.B. – Partecipazioni. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.20 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

In vigore dal 16/04/2014 al 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 04/03/2014 n. 53 Articolo 2

Soppresso dal 30/11/2021 da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. Alle societa’ finanziarie e alle societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.

2. Nei confronti delle altre societa’ appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa’ sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri previsti dall’articolo 21 .”

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In sintesi

  • Articolo soppresso. L'art. 63 T.U.B., rubricato "Partecipazioni", è stato soppresso dal 30 novembre 2021 ad opera del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, art. 1, che ha attuato la direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) nel quadro della riforma delle holding bancarie. La norma non è più in vigore.
  • Contenuto storico (testo in vigore fino al 29/11/2021). L'articolo estendeva alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo le disposizioni del titolo II, capi III e IV del T.U.B. (vigilanza informativa e ispettiva), salvo quanto previsto dall'art. 67-bis TUB. Attribuiva altresì alla Banca d'Italia i poteri di cui all'art. 21 TUB nei confronti delle altre società del gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni in tali società.
  • Disciplina vigente. La materia è ora regolata dagli artt. 60-bis (autorizzazione delle holding capogruppo) e 65 ss. TUB (vigilanza su base consolidata), nel testo risultante dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (recepimento CRD VI), in vigore dal 9 gennaio 2026.

Articolo soppresso, nota storica

L'art. 63 T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) è stato soppresso con effetto dal 30 novembre 2021 dall'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), che ha riformato la disciplina delle società di partecipazione finanziaria e dell'applicazione estesa della normativa bancaria alle capogruppo non bancarie dei gruppi creditizi.

Contenuto storico. Nel testo vigente dal 16 aprile 2014 al 29 novembre 2021 (a seguito della modifica apportata dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 53, art. 2, di recepimento della CRD IV), l'art. 63 disponeva:

  • Comma 1: applicazione alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo delle disposizioni del titolo II, capo III (vigilanza informativa: artt. 51-57 TUB) e capo IV (vigilanza ispettiva: artt. 68-70 TUB nella numerazione vigente all'epoca), salvo quanto previsto dall'art. 67-bis TUB (regime speciale per le società finanziarie capogruppo);
  • Comma 2: attribuzione alla Banca d'Italia, nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni in tali società, dei poteri previsti dall'art. 21 TUB (comunicazione partecipazioni qualificate).

Evoluzione normativa. La soppressione del 2021 si inscrive nel percorso di adeguamento alla CRD V (direttiva (UE) 2019/878), che ha introdotto un regime armonizzato di autorizzazione e vigilanza delle holding bancarie (artt. 21-bis ss. CRD). La materia già disciplinata dall'art. 63 è confluita, con notevole ampliamento e sistematizzazione, negli artt. 60-bis (autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo), 60-ter (esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale) e nella nuova formulazione degli artt. 65 ss. TUB (vigilanza su base consolidata), nel testo risultante dalla più recente riforma operata dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (recepimento CRD VI), in vigore dal 9 gennaio 2026.

Per la disciplina attualmente applicabile si rinvia agli artt. 60-bis, 60-ter, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter e 68 TUB.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

L'art. 63 TUB è ancora in vigore?

No. L'art. 63 TUB è stato soppresso con effetto dal 30 novembre 2021 dall'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, che ha recepito la direttiva CRD V. La materia è oggi disciplinata dagli artt. 60-bis, 60-ter e 65 ss. TUB nel testo vigente.

Cosa prevedeva l'art. 63 TUB prima della soppressione?

L'art. 63 estendeva alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo le norme di vigilanza informativa (Titolo II, capo III TUB) e ispettiva (capo IV), salvo il regime speciale dell'art. 67-bis, e attribuiva alla Banca d'Italia i poteri ex art. 21 TUB sui titolari di partecipazioni nel gruppo bancario.

Qual è la disciplina vigente in materia di holding bancarie capogruppo?

La disciplina attuale è contenuta negli artt. 60-bis (autorizzazione delle SPF e SPFM capogruppo) e 60-ter TUB (esclusione dal consolidamento prudenziale), introdotti dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (CRD VI), in vigore dal 9 gennaio 2026.

Perché l'art. 63 TUB è stato soppresso?

La CRD V (direttiva (UE) 2019/878) ha imposto l'introduzione di un regime armonizzato di autorizzazione e vigilanza delle holding bancarie in tutti gli Stati UE, rendendo necessaria una riforma strutturale della disciplina. Le norme dell'art. 63 sono confluite, con significativo ampliamento, negli artt. 60-bis e 65 ss. TUB.

Il contenuto dell'art. 63 ha ancora rilevanza pratica?

Ha rilievo storico-interpretativo per controversie o procedimenti sorti prima del 30 novembre 2021, quando la norma era vigente. Per i rapporti attuali, la disciplina applicabile è quella degli artt. 60-bis, 65 e 68 TUB nel testo vigente dal 9 gennaio 2026.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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