Art. 60 ter T.U.B. – Esclusione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di partecipazione finanziaria mista dal perimetro di consolidamento.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. Le societa’ di partecipazione finanziaria e le societa’ di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, possono essere escluse, previa autorizzazione, dal perimetro di consolidamento prudenziale individuato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e relative disposizioni attuative. L’autorizzazione e’ rilasciata dalla Banca d’Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorita’ competente per la vigilanza consolidata o con l’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista.
2. L’autorizzazione e’ rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) l’esclusione non pregiudica l’esercizio efficace della vigilanza sulla banca controllata o su base consolidata;
b) la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non detiene partecipazioni diverse da quelle nella banca controllata o nella societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca;
c) la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non ricorre in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni che non siano relative alla partecipazione nella banca controllata o nella societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca.
3. L’autorizzazione e’ revocata quando vengono meno le condizioni in base alle quali questa e’ stata rilasciata.
4. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d’Italia, in qualita’ di autorita’ di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l’autorizzazione congiuntamente con l’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia.
5. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d’Italia rilascia e revoca l’autorizzazione congiuntamente con l’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata.
6. Si applica quanto previsto all’articolo 60-bis, commi 7-bis, 8 e 10.
7. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalita’ di presentazione dell’istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19, 57-bis e 60-bis, nonche’ alla nozione di partecipazione e ai criteri di valutazione delle condizioni di cui al comma 1.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
In sintesi
1. Inquadramento: il perimetro di consolidamento prudenziale e le holding bancarie
L'art. 60-ter T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo introdotto dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208) disciplina l'istituto dell'esclusione delle società di partecipazione finanziaria (SPF) e delle società di partecipazione finanziaria mista (SPFM) dal perimetro di consolidamento prudenziale. La norma è in vigore dal 9 gennaio 2026 e si inserisce nel quadro sistematico del nuovo regime autorizzativo delle holding bancarie introdotto dall'art. 60-bis TUB, con il quale è strettamente coordinata.
Il perimetro di consolidamento prudenziale è definito dall'art. 18 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR): esso comprende la capogruppo e tutte le entità controllate direttamente o indirettamente che svolgono attività bancarie, finanziarie o strumentali. In linea di principio, le SPF e SPFM capogruppo sono incluse in questo perimetro, con la conseguenza che i loro bilanci consolidati e le loro posizioni patrimoniali rilevano ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali consolidati del gruppo (CET1, leverage ratio, LCR/NSFR).
Tuttavia, le SPF/SPFM esentate ex art. 60-bis, c. 3 TUB — quelle che non esercitano funzioni di direzione e coordinamento e hanno un profilo di "holding passiva" — possono presentare caratteristiche tali da rendere non necessaria la loro inclusione nel perimetro consolidato: se la holding si limita a detenere partecipazioni senza ricorrere alla leva finanziaria e senza esposizioni diverse dalla partecipazione nella banca controllata, il loro consolidamento non aggiunge informazioni prudenzialmente rilevanti rispetto al consolidamento diretto della banca controllata.
2. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di esclusione (comma 2)
L'esclusione non è automatica, ma subordinata all'autorizzazione congiunta della Banca d'Italia e dell'autorità competente (comma 1), rilasciata al verificarsi di tre condizioni cumulative:
Le tre condizioni devono sussistere cumulativamente: il venir meno anche di una sola di esse (ad es. l'acquisizione di una partecipazione in una società non bancaria da parte della SPF) determina la revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 3.
3. Meccanismo di revoca e dinamica del perimetro (comma 3)
Il comma 3 prevede la revoca automatica dell'autorizzazione "quando vengono meno le condizioni in base alle quali questa è stata rilasciata". La revoca ha effetti immediati sulla struttura del consolidamento: la SPF/SPFM rientra nel perimetro consolidato e il gruppo deve ricalcolare i requisiti prudenziali su base consolidata includendo i dati della holding.
L'automatismo della revoca — senza necessità di una delibera espressa della Banca d'Italia — riflette la scelta del legislatore di rendere il perimetro consolidato dinamico e sensibile ai cambiamenti strutturali della holding: se la SPF comincia a ricorrere alla leva finanziaria o acquisisce partecipazioni non bancarie, il perimetro si espande automaticamente, senza che il gruppo possa temporeggiare nell'adeguamento. Questo meccanismo è coerente con l'approccio sostanzialistico del CRR al perimetro consolidato, che privilegia la realtà economica rispetto alla forma giuridica.
4. Procedura congiunta e coordinamento normativo (commi 4-7)
I commi 4 e 5 replicano per l'esclusione dal consolidamento il meccanismo di decisione congiunta già previsto per l'autorizzazione ex art. 60-bis. In particolare:
Il comma 6 rinvia esplicitamente ai commi 7-bis, 8 e 10 dell'art. 60-bis TUB: vengono quindi applicati in quanto compatibili il principio di acquiescenza della SPF/SPFM alla decisione congiunta (c. 7-bis), il meccanismo ABE per la risoluzione dei disaccordi entro due mesi (c. 8) e la regola di equipollenza delle norme UE degli altri Stati membri (c. 10).
Il comma 7 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative su: procedura di autorizzazione; modalità di presentazione dell'istanza; coordinamento con le autorizzazioni ex artt. 14, 19, 57-bis e 60-bis TUB; nozione di partecipazione rilevante; criteri di valutazione delle condizioni del comma 2. Questo rinvio normativo ampio consente alla Banca d'Italia di definire in via secondaria le soglie operative che delimitano la "misura sostanziale" di ricorso alla leva finanziaria e le modalità di calcolo delle esposizioni rilevanti ex comma 2, lett. c).
5. Interazione con il CRR e con la disciplina del gruppo bancario
L'art. 60-ter interagisce direttamente con l'art. 18, par. 2 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), che consente alle autorità competenti di escludere un ente dal perimetro di consolidamento prudenziale nelle ipotesi ivi previste. La norma nazionale riprende e specifica le condizioni del CRR adattandole alle peculiarità delle SPF e SPFM nel contesto del gruppo bancario italiano.
L'esclusione dal consolidamento prudenziale non implica l'esclusione dal consolidamento contabile (IFRS 10/IAS 27): una SPF esclusa dal perimetro prudenziale ex art. 60-ter TUB continuerà ad essere consolidata nel bilancio del gruppo ai fini contabili, con la conseguenza che la distinzione tra i due perimetri può generare differenze significative nella presentazione dell'informativa al mercato (Pillar 3) e nella rendicontazione prudenziale. Le disposizioni attuative della Banca d'Italia dovranno chiarire le modalità di gestione di queste differenze nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza.
Domande frequenti