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Art. 58 bis T.U.B. – Trasferimenti rilevanti di attivita’ o passivita’.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. I trasferimenti di attivita’ o passivita’ a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d’Italia. Le modalita’ per l’invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo.”
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
1. Genesi normativa e ratio
L'art. 58-bis T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo introdotto dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208) costituisce una delle novità più significative apportate al Testo Unico Bancario in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI). La norma introduce un regime di comunicazione preventiva per i trasferimenti di attività o passività di banche italiane qualificati come "rilevanti": si tratta di operazioni che, pur non integrando una fusione o una scissione ai sensi dell'art. 57 TUB, possono incidere in misura sostanziale sulla struttura patrimoniale, operativa o di governance della banca, con potenziali riflessi sulla sua stabilità e solvibilità.
Il meccanismo è ispirato alla logica del "supervisory pre-notification": la Banca d'Italia viene messa nelle condizioni di valutare l'operazione prima che essa sia perfezionata, potendo eventualmente avviare un dialogo preventivo con la banca o esercitare i propri poteri di intervento qualora l'operazione presenti profili di criticità prudenziale. La norma completa così il quadro degli strumenti di vigilanza sulle operazioni straordinarie, accanto all'autorizzazione ex art. 57 (per fusioni e scissioni) e alla notifica ex art. 57-bis, c. 6 (per cessioni di partecipazioni rilevanti).
2. Ambito applicativo: cosa si intende per "trasferimento rilevante"
Il testo dell'art. 58-bis non definisce direttamente la nozione di "rilevante", rimettendo tale determinazione alle disposizioni attuative della Banca d'Italia. In sede di prima applicazione, la delimitazione del perimetro applicativo costituisce uno dei profili normativi più critici: un perimetro troppo ampio genererebbe oneri sproporzionati per le banche (comunicazioni frequenti per operazioni ordinarie di portafoglio), mentre un perimetro troppo stretto rischierebbe di vanificare la ratio preventiva della norma.
Tenendo conto dei principi CRD VI e degli orientamenti dell'ABE, i criteri rilevanti per la qualificazione come "rilevante" di un trasferimento dovrebbero includere:
Il coinvolgimento esclusivo di "banche italiane" nel perimetro soggettivo, senza estensione esplicita alle filiali UE o alle controllate estere, è coerente con il principio di home country supervision: la Banca d'Italia esercita la vigilanza prudenziale sulle banche italiane a prescindere dalla localizzazione geografica delle attività oggetto del trasferimento.
3. Contenuto e modalità della comunicazione preventiva
Il secondo periodo del comma 1 rinvia alle disposizioni attuative per la disciplina delle modalità di comunicazione. In analogia con le procedure già vigenti per le operazioni soggette ad autorizzazione o notifica preventiva (artt. 19, 57 e 57-bis TUB), la comunicazione dovrebbe indicare almeno:
A differenza del regime ex art. 57, che prevede un'autorizzazione esplicita senza la quale l'operazione è nulla, l'art. 58-bis adotta il modello della comunicazione preventiva senza autorizzazione espressa: salvo esercizio di poteri di intervento da parte della Banca d'Italia entro i termini fissati dalle disposizioni attuative, la banca può procedere al perfezionamento dell'operazione decorso il periodo di "attesa". Questo schema è più agile rispetto all'iter autorizzativo pieno e consente alla banca di pianificare l'operazione con maggiore certezza sui tempi.
4. Coordinamento con la disciplina delle cartolarizzazioni e dei portafogli NPL
L'art. 58-bis si innesta in un contesto normativo ricco di interazioni. Per i trasferimenti di portafogli di crediti deteriorati (NPL/UTP), che rappresentano una delle principali tipologie di operazioni straordinarie nel settore bancario italiano degli ultimi anni, la comunicazione ex art. 58-bis si sovrappone parzialmente con:
Il coordinamento tra questi strumenti sarà definito nelle disposizioni attuative della Banca d'Italia: è verosimile che le operazioni già soggette a specifici regimi di notifica o autorizzazione siano esentate in tutto o in parte dall'obbligo di comunicazione ex art. 58-bis, per evitare duplicazioni burocratiche.
5. Conseguenze dell'omessa comunicazione e poteri sanzionatori
La norma non disciplina esplicitamente le conseguenze dell'omessa o tardiva comunicazione preventiva, rimettendo anche questo profilo alle disposizioni attuative. Tuttavia, il sistema sanzionatorio generale del TUB fornisce la cornice applicabile: l'inosservanza degli obblighi informativi e comunicativi nei confronti della Banca d'Italia è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 144 TUB, applicabili agli esponenti aziendali responsabili. In casi di maggiore gravità, la Banca d'Italia può esercitare i poteri di intervento precoce di cui agli artt. 69-octiesdecies e ss. TUB, fino alla nomina di un commissario straordinario qualora l'operazione non comunicata abbia compromesso la solvibilità dell'intermediario.
Va considerato che il trasferimento perfezionato in violazione dell'obbligo di comunicazione non è necessariamente nullo: a differenza dell'art. 57, c. 1-quater TUB (che sancisce il divieto di procedere all'atto di fusione prima dell'autorizzazione), l'art. 58-bis non contiene una norma analoga di invalidità dell'atto. La violazione è quindi di natura procedimentale-amministrativa, con effetti sanzionatori verso la banca ma senza incidere direttamente sulla validità civilistica del trasferimento nei confronti delle controparti.
Domande frequenti