Art. 58 septies T.U.B. – Misure e poteri di vigilanza.
In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. Le succursali adottano tempestivamente le misure richieste dalla Banca d’Italia per assicurarne la piena conformita’ alla normativa applicabile e la sana e prudente gestione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Banca d’Italia puo’ imporre, tra l’altro, che le succursali:
a) soddisfino ulteriori requisiti in materia di capitale e liquidita’;
b) rafforzino i propri dispositivi di organizzazione interna, gestione del rischio e registrazione contabile;
c) limitino l’ambito delle attivita’ che esercitano e il numero delle relative controparti;
d) riducano il rischio connesso alle attivita’, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attivita’ esternalizzate, e cessino di esercitare tali attivita’ o di offrire tali prodotti;
e) rispettino ulteriori obblighi di segnalazione o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche previste dall’articolo 58-quinquies, commi 1 e 2;
f) pubblichino informazioni.
3. La Banca d’Italia puo’ imporre alle succursali valutate come aventi rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, requisiti prudenziali supplementari ovvero la ristrutturazione delle attivita’ o la limitazione dell’operativita’ in modo tale da comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o da rimuovere i rischi per la stabilita’ finanziaria dell’Unione europea o dell’Italia.
4. La Banca d’Italia, previa consultazione dell’ABE e delle autorita’ competenti degli Stati membri in cui il gruppo di Stato terzo interessato, come definito all’articolo 69.3, comma 1, ha stabilito altre succursali o banche, puo’ richiedere che venga presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) la succursale ha svolto o svolge attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), con clienti o controparti in altri Stati membri, salve le esenzioni di cui all’articolo 14-bis, comma 7;
b) la succursale soddisfa i criteri di rilevanza sistemica di cui all’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ovvero e’ stata valutata dalla Banca d’Italia come avente rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, e comporta rischi significativi per la stabilita’ finanziaria dell’Unione europea o dell’Italia;
c) l’importo aggregato delle attivita’ di tutte le succursali nell’Unione europea appartenenti allo stesso gruppo della banca di Stato terzo e’ pari o superiore a 40 miliardi di euro o l’importo delle attivita’ della succursale di banca di Stato terzo in Italia e’ pari o superiore a 10 miliardi di euro.
5. La Banca d’Italia esercita il potere di cui al comma 4 soltanto dopo avere applicato le misure di cui al comma 2 ovvero, con riferimento alle succursali aventi rilevanza sistemica, quelle di cui al comma 3, oppure qualora la Banca d’Italia ritenga che tali misure sarebbero comunque insufficienti a comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o a rimuovere i rischi per la stabilita’ finanziaria dell’Unione europea o dell’Italia.
6. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”
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In sintesi
1. Inquadramento sistematico: l'art. 58-septies come norma di chiusura del sistema di vigilanza
L'art. 58-septies T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo introdotto dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208) costituisce la norma di chiusura del sistema di vigilanza sulle succursali di banche di Stato terzo delineato dagli artt. 58-ter ss. TUB. Mentre l'art. 58-quinquies disciplina i poteri informativi e normativi ordinari della Banca d'Italia, l'art. 58-septies regolamenta i poteri di intervento straordinario — le misure correttive e i poteri escalation — che la Banca d'Italia può attivare quando la succursale presenta profili di non conformità normativa o di rischio per la stabilità finanziaria.
La norma recepisce gli artt. 47-undecies ss. della direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), che impongono agli Stati membri di dotare le autorità competenti di un arsenale di poteri di intervento proporzionato e graduato per fronteggiare le criticità delle succursali extraeuropee. L'impianto adottato segue la logica del supervisory ladder: dall'obbligo di conformità immediata (comma 1) alle misure correttive specifiche (comma 2), agli strumenti per le succursali sistemiche (comma 3), fino al potere di ultima istanza di richiedere la conversione in banca (comma 4).
2. Obbligo di conformità immediata e misure correttive (commi 1-2)
Il comma 1 enuncia il principio generale: le succursali devono adottare "tempestivamente le misure richieste dalla Banca d'Italia per assicurarne la piena conformità alla normativa applicabile e la sana e prudente gestione". L'avverbio "tempestivamente" è significativo: non vi è un termine fisso, ma la risposta della succursale deve essere immediata rispetto alla gravità del rischio identificato, lasciando alla Banca d'Italia la flessibilità di determinare i tempi di attuazione in funzione dell'urgenza.
Il comma 2 elenca, con il tipico carattere esemplificativo ("tra l'altro"), le misure che la Banca d'Italia può imporre:
3. Poteri speciali per le succursali sistemicamente rilevanti (comma 3)
Il comma 3 disciplina il trattamento delle succursali che la Banca d'Italia abbia valutato come "aventi rilevanza sistemica" ai sensi delle disposizioni attuative ex art. 58-quinquies, c. 4 TUB. Per queste succursali, la Banca d'Italia può imporre misure più incisive rispetto a quelle del comma 2:
La norma indica un doppio obiettivo alternativo: far cessare la rilevanza sistemica della succursale oppure rimuovere i rischi per la stabilità. Il primo obiettivo mira a ridurre la dimensione o la complessità della succursale fino a farla uscire dal perimetro delle succursali sistemiche; il secondo interviene quando la ristrutturazione non è sufficiente a scongiurare i rischi, imponendo misure strutturali più radicali.
4. Il potere di conversione in banca (commi 4-5): la misura di ultima istanza
Il comma 4 introduce il potere più penetrante del sistema: la Banca d'Italia può richiedere che la succursale presenti domanda di autorizzazione come banca ai sensi dell'art. 14 TUB, trasformandosi così da succursale (senza personalità giuridica autonoma) in un soggetto con piena soggettività giuridica, capitalizzazione propria e vigilanza diretta.
Questo potere è condizionato alla ricorrenza di almeno una delle tre condizioni previste alle lettere a), b) e c):
Il comma 5 introduce il principio di sequenzialità obbligatoria: il potere di conversione può essere esercitato solo dopo aver applicato le misure dei commi 2 e 3 (o quelle del comma 3 per le succursali sistemiche) oppure qualora la Banca d'Italia ritenga che tali misure sarebbero "comunque insufficienti" a risolvere il problema. La sequenzialità garantisce proporzionalità: la conversione in banca è una misura straordinaria e invasiva, che si giustifica solo quando gli strumenti ordinari si siano rivelati inadeguati o inadeguabili.
Prima di esercitare il potere del comma 4, la Banca d'Italia deve consultare l'ABE e le autorità competenti degli altri Stati membri in cui il gruppo di Stato terzo ha stabilito altre succursali o banche. Questo requisito procedurale — coerente con il principio di cooperazione nella vigilanza transfrontaliera sancito dalla CRD VI — mira a garantire coordinamento europeo nelle decisioni di enforcement nei confronti dei gruppi bancari extraeuropei.
Domande frequenti