Art. 58 quinquies T.U.B. – Vigilanza (1)
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d’Italia, secondo le modalita’ e nei termini da essa stabiliti in conformita’ alle pertinenti disposizioni dell’Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonche’ ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.
2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le succursali abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.
3. Si applicano gli articoli 52-bis e 52-ter in materia di segnalazione di violazioni.
4. La Banca d’Italia, tenuto conto della classificazione di cui all’articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidita’, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica.
5. La Banca d’Italia puo’ convocare le persone preposte alla direzione delle succursali e il loro personale e puo’ disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione delle succursali, la rimozione di una o piu’ persone preposte alla direzione.
6. La Banca d’Italia puo’ convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
7. Alle succursali di banche di Stato terzo si applica l’articolo 54, comma 1.
8. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all’articolo 69.3, comma 1, che operano in piu’ Stati dell’Unione europea, la Banca d’Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorita’ competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell’Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita’.”
_____________________
(1) Per l’applicazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, vedi l’ art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 208 .
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
In sintesi
1. Inquadramento: la vigilanza come presidio sistemico sulle banche extraeuropee
L'art. 58-quinquies T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo introdotto dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208) disciplina in modo organico l'esercizio della vigilanza della Banca d'Italia sulle succursali di banche di Stato terzo operanti in Italia. La norma si applica a partire dal 9 gennaio 2026 (in vigore immediato, a differenza degli artt. 58-ter e 58-quater che producono effetti dall'11 gennaio 2027) e costituisce il nucleo operativo del nuovo Capo III-bis TUB, dotando la Banca d'Italia di un arsenale di poteri, informativi, normativi e diretti sulle persone fisiche, adeguato a fronteggiare le specificità del modello di business delle succursali di Paesi terzi.
La peculiarità di queste succursali rispetto a quelle di banche europee risiede nell'assenza di un supervisore europeo per la casa madre: mentre per le filiali di banche UE opera il principio di mutuo riconoscimento e la vigilanza consolidata della home NCA o della BCE, per le succursali di banche di Stato terzo la Banca d'Italia è l'unica autorità prudenziale con accesso diretto alla struttura italiana, senza poter fare affidamento su una rete di cooperazione europea analoga all'SSM. L'art. 58-quinquies compensa questa asimmetria informativa dotando la Banca d'Italia di poteri più penetranti rispetto a quelli ordinariamente esercitati sulle succursali di banche UE.
2. Obblighi informativi e di segnalazione (commi 1-2)
Il comma 1 obbliga le succursali di banche di Stato terzo a inviare alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche e ogni altro dato richiesto, in conformità alle pertinenti disposizioni UE. L'obbligo ha portata ampia: la norma precisa espressamente che l'obbligo si estende «anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono», consentendo alla Banca d'Italia di acquisire informazioni non solo sull'attività della succursale italiana ma anche sulla situazione complessiva del gruppo di cui fa parte, inclusa la casa madre extraeuropea.
Questa estensione è cruciale per la vigilanza consolidata virtuale che la Banca d'Italia deve esercitare in assenza di un'autorità europea di riferimento per la casa madre: senza informazioni sul gruppo nel suo complesso, sarebbe impossibile valutare i rischi di contagio intragruppo, la solidità complessiva della struttura e la capacità della casa madre di supportare la succursale in caso di difficoltà.
Il secondo periodo del comma 1 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di «chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime»: si tratta di un potere di accesso diretto alle persone fisiche, che consente all'Autorità di superare eventuali filtri informativi imposti dal management della succursale o dalla casa madre e di acquisire evidenze di prima mano sull'operatività della struttura.
Il comma 2 estende gli obblighi informativi del comma 1 ai soggetti cui la succursale abbia esternalizzato funzioni aziendali, ricalcando la struttura dell'art. 55, c. 2 TUB (vigilanza ispettiva sugli outsourcer delle banche). Il potere si applica anche al personale di questi soggetti, garantendo che la catena informativa non si interrompa in corrispondenza dell'outsourcing.
3. Whistleblowing (comma 3)
Il comma 3 dispone l'applicazione degli artt. 52-bis e 52-ter TUB alle succursali di banche di Stato terzo. Si tratta delle disposizioni che disciplinano la segnalazione di violazioni normative all'interno degli intermediari bancari (internal whistleblowing): il 52-bis obbliga le banche (e, per estensione, le succursali di Paesi terzi) a istituire canali interni per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di violazioni normative da parte di dipendenti, mentre il 52-ter garantisce la protezione del segnalante da misure ritorsive.
L'estensione del whistleblowing alle succursali di banche di Stato terzo è coerente con la direttiva (UE) 2019/1937 (Direttiva Whistleblowing) e con la sua attuazione nel settore bancario italiano: anche il personale delle succursali deve poter segnalare violazioni senza timore di ritorsioni, e le succursali devono istituire le procedure interne richieste dalla normativa.
4. Poteri normativi della Banca d'Italia (comma 4)
Il comma 4 attribuisce alla Banca d'Italia un ampio potere regolamentare a contenuto positivo: l'Autorità emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
L'esercizio di questo potere normativo deve tenere conto della classificazione della succursale (classe 1 o classe 2 ex art. 58-ter, c. 2), garantendo la proporzionalità dei requisiti rispetto all'importanza e al profilo di rischio della succursale.
5. Poteri diretti sulle persone fisiche e collegi internazionali (commi 5-6 e 8)
I commi 5 e 6 disciplinano poteri di vigilanza diretta sulle persone fisiche. Il comma 5 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di convocare i soggetti preposti alla direzione della succursale e il loro personale; in caso di accertata situazione di pregiudizio per la sana e prudente gestione, l'Autorità può disporre la rimozione di uno o più dirigenti. È un potere significativo e penetrante, analogo a quello esercitabile nei confronti degli esponenti aziendali delle banche italiane ex artt. 69-octiesdecies ss. TUB, che riflette la necessità di garantire una governance affidabile della succursale in assenza di controllo da parte di un supervisore europeo sulla casa madre.
Il comma 6 estende il potere di convocazione agli amministratori, sindaci e personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali, in parallelo con l'obbligo informativo del comma 2.
Il comma 8 disciplina la cooperazione internazionale per i gruppi di Stato terzo che operano in più Stati UE: la Banca d'Italia può istituire collegi di supervisori con le altre autorità nazionali competenti, o partecipare ai collegi già istituiti da altre autorità, al fine di coordinare la vigilanza sul gruppo extraeuropeo a livello paneuropeo. Il meccanismo è ispirato ai collegi di supervisori già previsti per i gruppi bancari europei nell'ambito del CRD VI e del Regolamento SSM, adattato alla specificità dei gruppi di Stato terzo (definiti all'art. 69.3, c. 1 TUB).
Il riferimento all'art. 54, c. 1 TUB al comma 7, che prevede l'applicazione alle succursali degli obblighi di segnalazione periodica delle banche, conferma la volontà del legislatore di allineare, per quanto possibile, il regime delle succursali di Paesi terzi a quello già vigente per le banche italiane, salvaguardando la coerenza sistematica del TUB.
Domande frequenti