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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 14 bis T.U.B. – Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo).

In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. Una banca di Stato terzo che intenda stabilire una succursale nel territorio della Repubblica presenta domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, l’esercizio nel territorio della Repubblica di una o piu’ delle attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), da parte di una banca di Stato terzo e’ soggetto all’obbligo di stabilire una succursale ai sensi del presente articolo.

3. In deroga al comma 2, le banche di Stato terzo possono esercitare le attivita’ indicate al medesimo comma senza stabilimento di una succursale nei confronti di:

a) banche;

b) altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo;

c) clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come rispettivamente definiti dall’articolo 1, comma 1, lettere m-duodecies) e m-undecies), e dall’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, si applica l’articolo 16, comma 4.

5. Lo stabilimento in Italia di una succursale di banca di Stato terzo e’ autorizzato dalla Banca d’Italia quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) la banca dello Stato terzo e’ autorizzata nello Stato terzo in cui e’ stabilita a esercitare le attivita’ per le quali ha chiesto di essere autorizzata ai sensi del presente articolo e le stesse attivita’ sono ivi sottoposte a vigilanza;

b) e’ presentato un programma contenente l’indicazione delle operazioni che si intendono effettuare, le attivita’ da esercitare e la struttura dell’organizzazione e la gestione del rischio della succursale;

c) la competente autorita’ di vigilanza nello Stato terzo ha ricevuto la notifica dell’istanza corredata dal programma di attivita’ di cui alla lettera b);

d) la competente autorita’ di vigilanza nello Stato terzo ha attestato che la banca dello Stato terzo e il suo gruppo soddisfano i requisiti applicabili a norma del diritto dello Stato terzo in ordine alla solidita’ patrimoniale, all’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili;

e) sono soddisfatti i requisiti di cui al titolo III, capo I-bis;

f) ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza, non sussistono ostacoli allo scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la competente autorita’ di vigilanza nello Stato terzo sulla banca dello Stato terzo e, se applicabile, sulle imprese madri intermedie o capogruppo;

g) non vi sono fondati motivi per sospettare che la succursale sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

6. L’autorizzazione e’ rilasciata sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e tenuto anche conto della condizione di reciprocita’.

7. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia non possono operare al di fuori del territorio della Repubblica, eccetto per operazioni infragruppo di provvista concluse con succursali della stessa banca di Stato terzo stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea e per operazioni effettuate nei confronti di clienti che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle medesime succursali.

8. Prima che la succursale inizi le proprie attivita’ nel territorio della Repubblica, la Banca d’Italia si adopera per concludere accordi di cooperazione con la competente autorita’ di vigilanza nello Stato terzo. Il presente comma non si applica in caso di succursali non qualificate ai sensi dell’articolo 58-ter, comma 1.

9. La decadenza dall’autorizzazione e’ pronunciata dalla Banca d’Italia qualora:

a) non si faccia uso dell’autorizzazione entro dodici mesi dal rilascio della stessa;

b) l’autorizzazione sia oggetto di espressa rinuncia;

c) la succursale abbia cessato le attivita’ per un periodo superiore a sei mesi.

10. La revoca dell’autorizzazione e’ disposta dalla Banca d’Italia quando sussistono una o piu’ delle seguenti condizioni:

a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l’autorizzazione e’ stata rilasciata;

b) l’autorizzazione e’ stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) la banca dello Stato terzo o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili in base al diritto dello Stato terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violera’ entro i dodici mesi successivi;

d) la succursale non offre piu’ la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non garantisce piu’ la sicurezza delle attivita’ a essa affidate dai depositanti;

e) vi sono fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo, o che sia aumentato il rischio che abbia luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo;

f) sia commessa una delle violazioni richiamate all’articolo 144, comma 1, lettera a);

g) nei casi di cui all’articolo 58-septies, comma 4, non sia presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 entro il termine indicato dalla Banca d’Italia ovvero l’autorizzazione sia negata.

11. Pronunciata la decadenza o disposta la revoca ai sensi dei commi 9 e 10, nei confronti della succursale restano fermi i poteri delle autorita’ creditizie previsti dal presente decreto.

12. La revoca dell’autorizzazione e’ inoltre disposta nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 95.

13. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Norma di nuova introduzione: l'art. 14-bis TUB è stato introdotto dal D.Lgs. 31/12/2025 n. 208 (in vigore dal 09/01/2026 con efficacia dal 11/01/2027), in attuazione della direttiva CRD VI (direttiva UE 2024/1619), recante la nuova disciplina UE delle succursali di banche di Paesi terzi.
  • Obbligo di succursale autorizzata (comma 2): una banca di Stato terzo che intenda esercitare in Italia in via stabile attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito o di servizi di pagamento (art. 1, comma 2, lett. f, nn. 1, 2, 6 TUB) deve preventivamente stabilire una succursale autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 14-bis.
  • Deroghe (comma 3): l'obbligo di succursale non si applica nei rapporti con banche, con altre imprese del gruppo della banca extra-UE o con clienti professionali/controparti qualificate che si rivolgano per reverse solicitation esclusivamente alla banca estera, salvo armonizzazione con MiFID II.
  • Sette condizioni autorizzative (comma 5): autorizzazione e vigilanza nello Stato terzo, programma di attività in Italia, notifica all'autorità d'origine, attestazione di solidità patrimoniale e organizzativa, rispetto del Titolo III Capo I-bis TUB, scambio informativo Bank of Italy - autorità Stato terzo, assenza di rischi di riciclaggio/terrorismo.
  • Reciprocità diplomatica (comma 6): l'autorizzazione è rilasciata sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo conto della condizione di reciprocità (Stato terzo che accordi pari trattamento alle banche italiane).
  • Limite operativo (comma 7): le succursali italiane di banche di Stato terzo non possono operare fuori dall'Italia, eccetto operazioni infragruppo con altre succursali UE della stessa banca e reverse solicitation; decadenza, revoca e accordi di cooperazione con l'autorità d'origine completano il regime.
Il nuovo art. 14-bis TUB: la riforma CRD VI delle succursali extra-UE

L'art. 14-bis del Testo Unico Bancario è una norma di nuova introduzione, inserita nel TUB dal D.Lgs. 31/12/2025 n. 208, in vigore dal 09/01/2026 con efficacia operativa differita al 11/01/2027. Il decreto recepisce la direttiva CRD VI (direttiva UE 2024/1619 del 31/05/2024), che modifica la CRD IV/V su molteplici fronti — rischi ESG, governance, ristrutturazioni transfrontaliere, vigilanza di gruppo — e introduce per la prima volta un regime armonizzato europeo per l'accesso al mercato bancario UE da parte delle banche di Stati terzi (non UE né SEE). La riforma colma un vuoto storico: prima della CRD VI ciascuno Stato membro disciplinava autonomamente le succursali di banche extra-UE, con regimi tra loro disomogenei (alcuni Stati esigevano sempre la succursale autorizzata, altri permettevano operatività in regime di libera prestazione, altri ancora pretendevano la costituzione di una filiazione di diritto interno). L'asimmetria normativa generava arbitraggio regolamentare e creava un mercato unico bancario «a geometria variabile» rispetto all'esterno. Con la CRD VI e l'art. 14-bis TUB l'Italia adotta un regime uniforme con il resto dell'UE: la banca di Stato terzo che vuole operare in via stabile in Italia deve stabilire una succursale autorizzata o costituire una filiazione di diritto italiano ex art. 14 TUB. Cessano gli spazi di operatività informale.

L'ambito applicativo del comma 2: l'obbligo di succursale

Il comma 2 dell'art. 14-bis definisce l'ambito oggettivo dell'obbligo di succursale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29-ter, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 (TUF, che disciplina la prestazione di servizi di investimento da parte di imprese di Paesi terzi), l'esercizio in Italia di una o più delle attività indicate all'art. 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6) TUB da parte di una banca di Stato terzo è subordinato all'obbligo di stabilire una succursale autorizzata ai sensi dell'art. 14-bis. Le attività rientranti sono quelle core del business bancario: la raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili (n. 1), le operazioni di prestito in tutte le forme (n. 2, comprese le operazioni di leasing finanziario, factoring e altre forme di credito), i servizi di pagamento (n. 6, inclusi i servizi di money transfer e i servizi di moneta elettronica). Restano fuori dall'obbligo di succursale, e dunque possono essere prestate dalla banca di Stato terzo anche senza succursale italiana, le attività che non rientrano nei numeri 1, 2 e 6 dell'art. 1, comma 2, lettera f), come ad esempio l'emissione di garanzie, le operazioni di custodia e amministrazione di titoli, l'intermediazione su cambi (se non costituenti prestazione di servizi di investimento, per i quali opera l'art. 29-ter TUF).

Le deroghe del comma 3: reverse solicitation e wholesale

Il comma 3 introduce tre deroghe all'obbligo di succursale, in linea con il principio europeo della reverse solicitation e con la distinzione tra clientela retail e wholesale. La lettera a) esclude le operazioni nei confronti di altre banche: si tratta dell'operatività interbancaria pura (depositi tra istituti, pronti contro termine, prestiti interbancari), che per natura sfugge alla logica della tutela del depositante retail. La lettera b) esclude le operazioni nei confronti di altre imprese del gruppo della banca di Stato terzo (operatività infragruppo: prestiti intercompany, servizi di tesoreria di gruppo, gestione liquidità centralizzata). La lettera c) esclude le operazioni nei confronti di clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate (categorie come definite dall'art. 1, comma 1, lettere m-duodecies e m-undecies, e dall'art. 6, comma 2-quater, lettera d, TUF) che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo. È la trasposizione del principio di reverse solicitation: se il cliente italiano contatta autonomamente la banca extra-UE senza che questa abbia svolto attività di marketing in Italia, l'operazione è ammessa anche in assenza di succursale. La regola è rigorosa: come chiarito dalle Q&A ESMA in materia MiFID e ribadito dalla EBA nelle linee guida CRD VI, l'iniziativa deve essere esclusiva del cliente; qualsiasi attività di marketing, pubblicità o sollecitazione preventiva della banca estera (anche tramite siti web rivolti al mercato italiano, presentazioni o roadshow) qualifica l'operazione come attiva e ne richiede la canalizzazione attraverso la succursale autorizzata. Il comma 4 precisa che nei casi delle lettere a) e b) (operatività interbancaria e infragruppo) si applica l'art. 16, comma 4, TUB, che disciplina i requisiti minimi di reporting alla Banca d'Italia per consentire la vigilanza sui flussi transfrontalieri.

Le sette condizioni autorizzative del comma 5

Il comma 5 dell'art. 14-bis disciplina le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia. Lettera a): la banca di Stato terzo deve essere autorizzata nel proprio Stato d'origine a esercitare le attività per le quali chiede autorizzazione in Italia, e quelle attività devono essere sottoposte a vigilanza nello Stato d'origine. È il principio di home country authorization: la legittimazione originaria sta nello Stato terzo. Lettera b): deve essere presentato un programma di attività descrivendo operazioni, attività esercitate, struttura organizzativa e gestione del rischio della succursale italiana. Lettera c): l'autorità di vigilanza dello Stato terzo deve aver ricevuto la notifica dell'istanza con il programma di attività (è un meccanismo di trasparenza inter-autorità, che impedisce «fughe» della banca dal controllo home senza il consenso del Paese d'origine). Lettera d): l'autorità di vigilanza dello Stato terzo deve attestare che la banca e il suo gruppo soddisfano i requisiti applicabili in materia di solidità patrimoniale e adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili. Si tratta di un certificato di sanità rilasciato dall'autorità di vigilanza dello Stato terzo, che presuppone la cooperazione attiva dell'autorità d'origine. Lettera e): devono essere soddisfatti i requisiti del Titolo III, Capo I-bis del TUB (autorizzazione delle succursali, dotazione di mezzi propri, riserve di liquidità, organizzazione e controlli interni propri della succursale, equivalenti agli standard applicabili alle banche italiane). Lettera f): non devono sussistere ostacoli allo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e l'autorità dello Stato terzo (la cosiddetta clausola di trasparenza informativa, che esclude di fatto i Paesi non cooperativi). Lettera g): non devono esserci fondati motivi per sospettare uso della succursale per riciclaggio o finanziamento del terrorismo (clausola AML rafforzata, in attuazione della V e VI direttiva antiriciclaggio).

La reciprocità diplomatica del comma 6

Il comma 6 introduce un elemento di politica diplomatica nel procedimento autorizzativo. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e tenendo conto della condizione di reciprocità. Si tratta di una valutazione bilaterale: lo Stato terzo della banca richiedente deve accordare, nel proprio ordinamento, condizioni di pari trattamento alle banche italiane che intendano stabilire succursali nel suo territorio. Il principio di reciprocità è di antica tradizione nel diritto bancario internazionale (già presente nella L. 03/04/1957 n. 213 sull'attività delle banche estere in Italia) ed è stato ripreso dalla CRD VI come safeguard contro l'asimmetria di trattamento. Sul piano pratico, il MAECI esprime un parere consultivo non vincolante, ma la Banca d'Italia tiene fortemente conto della valutazione diplomatica: se lo Stato d'origine impedisce l'ingresso alle banche italiane (caso storico tipico: alcuni Stati del Golfo Persico, della fascia ex sovietica, dell'Asia centrale), l'autorizzazione viene negata anche se i requisiti tecnici sono formalmente soddisfatti. La reciprocità è dunque una clausola di chiusura politica del sistema, complementare alla clausola tecnica di sana e prudente gestione.

L'equivalenza prudenziale e la cooperazione con l'autorità d'origine

Il regime delle succursali extra-UE poggia sull'equivalenza prudenziale: la disciplina vigilanziale dello Stato terzo deve essere sostanzialmente equivalente a quella europea per quanto attiene a solidità patrimoniale, gestione dei rischi, controlli interni, governance, antiriciclaggio. La valutazione di equivalenza non è oggetto di una decisione formale della Commissione europea (a differenza di quanto avviene per il settore assicurativo con Solvency II), ma è valutazione caso per caso dell'autorità di vigilanza del Paese ospitante. L'EBA ha pubblicato nel 2024 una position paper sull'equivalenza CRD VI che richiama i criteri di Basilea III come standard di riferimento. Sono considerati Stati terzi con regime prudenziale equivalente o sostanzialmente equivalente quelli del G10 (Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Canada, Svizzera, Australia), gli Stati del SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, anche se di fatto trattati come UE), Israele e Singapore. Per altri Stati la valutazione è più complessa e richiede analisi caso per caso. Il comma 8 dell'art. 14-bis dispone che, prima dell'inizio delle attività in Italia, la Banca d'Italia si adopera per concludere accordi di cooperazione con l'autorità d'origine. Si tratta dei classici Memorandum of Understanding (MoU) bilaterali, modellati sui template IOSCO e BIS, che disciplinano: scambio di informazioni periodiche, notifiche di operazioni straordinarie, ispezioni congiunte, coordinamento in caso di crisi della banca. L'eccezione per le succursali «non qualificate» (rinvio all'art. 58-ter, comma 1) esclude dall'obbligo di MoU le succursali di piccole dimensioni a basso impatto sistemico.

Il limite operativo del comma 7: succursale italiana non «paneuropea»

Il comma 7 dell'art. 14-bis impone un limite operativo geografico alla succursale italiana di banca di Stato terzo: la succursale non può operare al di fuori del territorio italiano. È una regola dirimente, che impedisce alla succursale italiana di trasformarsi in una piattaforma di accesso al mercato unico UE per la banca di Stato terzo (cosiddetto fenomeno del shopping for jurisdiction). La banca extra-UE non può, in altri termini, scegliere lo Stato membro con il regime più permissivo, stabilirvi una succursale e poi operare in libera prestazione di servizi in tutta l'UE: ciascuno Stato membro deve autorizzare separatamente l'attività sul proprio territorio. Sono ammesse due eccezioni: (1) le operazioni infragruppo di provvista con altre succursali UE della stessa banca di Stato terzo (operatività interna al gruppo, di natura prevalentemente di tesoreria); (2) le operazioni di reverse solicitation per clienti che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alla succursale italiana. Le due eccezioni mantengono coerenza con la disciplina del comma 3, ma sono di portata limitata e non consentono attività di marketing transfrontaliero. Il commercialista che assiste banche di Stato terzo nella pianificazione del loro accesso al mercato europeo deve dunque considerare l'UE come un mosaico di mercati nazionali, ciascuno da approcciare separatamente con una propria succursale autorizzata o filiazione di diritto interno.

Decadenza, revoca e poteri residuali

I commi 9, 10 e 11 dell'art. 14-bis disciplinano i casi di decadenza e revoca dell'autorizzazione. La decadenza (comma 9) opera in tre ipotesi: mancato utilizzo dell'autorizzazione entro dodici mesi dal rilascio (decadenza per inerzia), rinuncia espressa (decadenza volontaria), cessazione delle attività per oltre sei mesi (decadenza per cessazione di fatto). La revoca (comma 10) è disposta dalla Banca d'Italia in sette ipotesi: (a) venir meno delle condizioni autorizzative; (b) ottenimento dell'autorizzazione con false dichiarazioni o mezzi irregolari; (c) banca di Stato terzo o suo gruppo che non soddisfa più i requisiti prudenziali dello Stato d'origine; (d) succursale che non offre più garanzia di soddisfare le obbligazioni verso i creditori (in particolare i depositanti); (e) sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; (f) violazioni dell'art. 144, comma 1, lettera a) TUB (sanzioni amministrative pecuniarie aggravate); (g) mancata presentazione di domanda di autorizzazione ex art. 14 TUB (per trasformazione in filiazione italiana) nei casi di succursali qualificate ex art. 58-septies. Il comma 11 chiarisce che, anche dopo decadenza o revoca, restano fermi i poteri delle autorità creditizie (Banca d'Italia, MEF, CICR) per la gestione ordinata della cessazione: nomina di commissari liquidatori, tutela dei depositi, azione di responsabilità verso amministratori. Il comma 12 aggiunge che la revoca è sempre disposta nei casi di liquidazione coatta amministrativa ex art. 95 TUB. Il comma 13 demanda alla Banca d'Italia l'emanazione di disposizioni attuative (Circolari di vigilanza), che integreranno il quadro normativo primario con regole operative di dettaglio.

Profili pratici e strategie di accesso al mercato italiano

Per il consulente d'affari che assiste banche extra-UE interessate al mercato italiano dopo il 11/01/2027, la scelta del veicolo di ingresso ha rilevanti implicazioni operative, fiscali e regolamentari. Opzione 1: succursale italiana ex art. 14-bis: assenza di personalità giuridica autonoma, dotazione di mezzi propri della succursale, governance interna integrata con la banca-madre, vigilanza congiunta Banca d'Italia/autorità d'origine. Vantaggi: minor capitale iniziale rispetto alla filiazione, integrazione gestionale con la casa-madre, rapidità di setup. Svantaggi: limiti operativi geografici (no operatività UE), assenza di passaporto europeo, dipendenza dall'equivalenza prudenziale del Paese d'origine. Opzione 2: filiazione italiana ex art. 14 TUB: costituzione di una società di diritto italiano controllata dalla banca extra-UE, autorizzazione bancaria ordinaria con capitale minimo di 10 milioni di euro, personalità giuridica autonoma, passaporto europeo per operare in tutta l'UE. Vantaggi: piena operatività UE, struttura ben familiare alle controparti italiane, maggiore continuità operativa in caso di crisi della casa-madre. Svantaggi: maggior capitale, maggiore complessità governativa, autonomia decisionale rispetto alla casa-madre. Opzione 3: reverse solicitation: operatività cross-border senza presenza fisica in Italia, limitata ai clienti che contattino autonomamente la banca estera. Vantaggi: nessun adempimento regolamentare in Italia. Svantaggi: rigidità del requisito di esclusività dell'iniziativa, rischio sanzionatorio elevato in caso di attività di marketing implicito. La scelta dipende dal business plan, dalla scala dell'operatività attesa, dalla durata strategica della presenza in Italia e dalla geografia dei target di clientela (italiana, italiana+UE, italiana retail vs wholesale). Il professionista assiste tipicamente nella fase di scoping, nella predisposizione del business plan e della documentazione regolamentare, nella negoziazione con la Banca d'Italia (e BCE per le significant institutions), nel coordinamento con l'autorità d'origine e nel disegno della struttura di governance interna.

Continuità sistematica e prospettive

L'art. 14-bis TUB inaugura un nuovo capitolo della disciplina italiana degli operatori bancari extra-UE. La sua entrata in vigore dal 11/01/2027 chiude un periodo lungo decenni di disciplina frammentaria (originariamente la L. 213/1957, poi le disposizioni TUB precedenti, integrate da numerosi provvedimenti della Banca d'Italia) e apre una fase di armonizzazione europea. Le banche extra-UE già operanti in Italia con succursali autorizzate sotto il regime precedente dovranno adeguarsi alla nuova disciplina entro i termini transitori previsti dal D.Lgs. 208/2025 (presumibilmente 24 mesi dall'efficacia della norma): adeguamento del programma di attività, integrazione del fascicolo informativo, eventuale ricostituzione dei mezzi propri della succursale secondo i nuovi standard. Per le succursali di nuova costituzione la procedura sarà direttamente quella dell'art. 14-bis. Il quadro sarà completato dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia (Circolare di vigilanza, attesa entro la fine del 2026), che disciplineranno gli aspetti operativi: modulistica dell'istanza, formato del programma di attività, tempistica dell'istruttoria, criteri di valutazione dell'equivalenza prudenziale, contenuti minimi degli accordi di cooperazione (MoU) con le autorità d'origine. Il mercato italiano accoglierà presumibilmente un consolidamento delle presenze extra-UE: alcune banche di paesi terzi potrebbero rinunciare alla presenza italiana a fronte dei nuovi requisiti, altre potrebbero trasformare le succursali in filiazioni ex art. 14 per acquisire il passaporto europeo. La riforma è dunque un'occasione di riposizionamento strategico per gli operatori coinvolti.

Domande frequenti

Quando entra in vigore il nuovo art. 14-bis TUB?

L'art. 14-bis TUB è stato introdotto dal D.Lgs. 31/12/2025 n. 208, attuativo della direttiva CRD VI (direttiva UE 2024/1619). Il decreto è entrato in vigore il 09/01/2026 ma la norma ha efficacia operativa differita al 11/01/2027. Il differimento serve a consentire alle banche di Stato terzo già operanti in Italia (in regime precedente) di adeguarsi alla nuova disciplina e alla Banca d'Italia di emanare le disposizioni attuative (Circolare di vigilanza). Dal 11/01/2027 ogni banca extra-UE che intenda esercitare in Italia in via stabile le attività di raccolta del risparmio, di credito o di servizi di pagamento dovrà aver costituito una succursale autorizzata ex art. 14-bis o una filiazione di diritto italiano ex art. 14 TUB.

Qual è la differenza tra art. 14, art. 14-bis e art. 15 TUB?

I tre articoli regolano tre regimi distinti di accesso al mercato bancario italiano. L'art. 14 TUB disciplina l'autorizzazione delle banche italiane (sede legale e direzione generale in Italia, forma di s.p.a. o di banca popolare cooperativa, capitale minimo, sette requisiti del comma 1). L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia (BCE in regime SSM dal 2014). L'art. 14-bis TUB (in vigore dal 11/01/2027) disciplina lo stabilimento in Italia di succursali di banche di Stato terzo (extra-UE): la succursale è autorizzata dalla Banca d'Italia con sette condizioni specifiche, è soggetta a limiti operativi geografici (no operatività UE), opera in regime di cooperazione tra Banca d'Italia e autorità del Paese d'origine. L'art. 15 TUB disciplina lo stabilimento di succursali di banche comunitarie (autorizzate in altro Stato UE/SEE): opera in regime di mutuo riconoscimento ex CRD IV, senza autorizzazione preventiva ma con semplice notifica alla Banca d'Italia da parte dell'autorità d'origine. Il sistema è dunque articolato su tre cerchi concentrici: banche italiane (art. 14), banche UE (artt. 15-16), banche extra-UE (art. 14-bis).

Cosa significa «reverse solicitation» e quando si applica?

La reverse solicitation è la deroga all'obbligo di succursale o di autorizzazione, prevista dal comma 3 dell'art. 14-bis lettera c), per i casi in cui il cliente italiano contatti autonomamente la banca di Stato terzo senza che questa abbia svolto attività di marketing o sollecitazione in Italia. Si applica ai clienti al dettaglio, ai clienti professionali e alle controparti qualificate (categorie definite dal TUF: art. 1, comma 1, lettere m-duodecies e m-undecies; art. 6, comma 2-quater, lettera d) che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alla banca estera. Il requisito è rigoroso: l'iniziativa deve essere completamente del cliente, senza alcuna attività di marketing previa della banca extra-UE (anche tramite siti web rivolti al mercato italiano, presentazioni, roadshow, intermediari italiani che agiscano per conto della banca estera). Le Q&A ESMA in materia MiFID e le linee guida EBA CRD VI sono restrittive: ogni iniziativa promozionale della banca estera, anche indiretta, qualifica l'operazione come attiva e richiede la canalizzazione tramite succursale autorizzata o filiazione italiana. La reverse solicitation è quindi una valvola di sfogo per operazioni di nicchia (private banking offshore richiesto autonomamente da clienti high net worth), non una scappatoia per operare strutturalmente sul mercato italiano senza autorizzazione.

Cos'è la condizione di reciprocità del comma 6?

La condizione di reciprocità è un meccanismo di politica diplomatica previsto dal comma 6 dell'art. 14-bis: l'autorizzazione della succursale italiana di banca di Stato terzo è rilasciata dalla Banca d'Italia sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenuto conto della condizione di reciprocità. Significa che lo Stato d'origine deve accordare, nel proprio ordinamento, condizioni di pari trattamento alle banche italiane che intendano stabilirsi in quel Paese. Il principio è di antica tradizione nel diritto bancario internazionale italiano (già nella L. 03/04/1957 n. 213, oggi abrogata) ed è stato ripreso dalla CRD VI come strumento di leva diplomatica contro Stati che pratichino discriminazioni nei confronti delle banche europee. Sul piano procedurale, il MAECI esprime un parere consultivo non vincolante, ma la Banca d'Italia ne tiene rilevante conto: se lo Stato d'origine impedisce l'ingresso alle banche italiane, l'autorizzazione viene generalmente negata anche in presenza dei requisiti tecnici. Si tratta dunque di una clausola di chiusura politica, complementare alla clausola tecnica della sana e prudente gestione che permea l'intero TUB.

Quali sono i limiti operativi di una succursale italiana di banca extra-UE?

Il comma 7 dell'art. 14-bis impone alla succursale italiana di banca di Stato terzo un limite operativo geografico: la succursale non può operare al di fuori del territorio italiano. È una regola dirimente che impedisce alla succursale di trasformarsi in piattaforma di accesso al mercato unico UE (cosiddetto shopping for jurisdiction): la banca extra-UE non può scegliere lo Stato membro con il regime più permissivo, stabilirvi una succursale e poi operare in libera prestazione di servizi in tutta l'UE. Sono ammesse due eccezioni: (1) le operazioni infragruppo di provvista con altre succursali UE della stessa banca di Stato terzo (operatività di tesoreria interna al gruppo); (2) le operazioni di reverse solicitation per clienti che contattino autonomamente la succursale italiana. Le due eccezioni sono di portata limitata e non consentono attività di marketing transfrontaliero attivo. Per la banca extra-UE che intenda operare su scala UE, la sola alternativa è costituire una filiazione di diritto italiano ex art. 14 TUB (società di diritto italiano con personalità giuridica autonoma e capitale minimo di 10 milioni di euro), che acquisisce il passaporto europeo e può operare in tutti gli Stati membri ai sensi degli artt. 33-37 CRD IV.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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