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Testo dell'articoloVigente
Art. 69 duodevicies T.U.B. – Presupposti.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate agli articoli 69.1 e 69.2:
a) le misure di cui all’articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 , delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 , oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;
b) la rimozione degli esponenti di cui all’articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione .
1-bis. Le misure adottate ai sensi della presente Sezione sono comunicate al Comitato di Risoluzione Unico, quando riguardano i soggetti indicati all’ articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014 .”
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In sintesi
Indice dei contenuti
Quadro normativo e finalità dell'art. 69-duodevicies TUB
L'articolo 69-duodevicies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), nella formulazione vigente dal 9 gennaio 2026 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 208/2025, disciplina i presupposti per l'adozione delle misure di intervento precoce da parte della Banca d'Italia nei confronti degli intermediari bancari. La norma costituisce uno dei pilastri del sistema di prevenzione delle crisi bancarie, costruito in attuazione della Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) e della sua versione aggiornata BRRD II (Direttiva 2019/879/UE), recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. 180/2015 e il D.Lgs. 181/2015.
Ambito di applicazione soggettivo
L'articolo si applica a tre categorie di soggetti: le banche singolarmente considerate, le capogruppo italiane di gruppi bancari, e le società di partecipazione finanziaria e mista di cui agli articoli 69.1 e 69.2 TUB. Questa triplice estensione riflette la necessità di intervenire non solo sul singolo ente, ma sull'intera struttura del gruppo creditizio, considerando che le difficoltà spesso si manifestano a livello consolidato prima ancora che nelle singole entità. La Banca d'Italia agisce in qualità di autorità competente ai sensi del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), coordinandosi con la Banca Centrale Europea per i gruppi di rilevanza sistemica.
Le misure di intervento precoce: natura e presupposti
Il comma 1 dell'articolo distingue due tipologie di misure. La prima categoria, prevista dalla lettera a), riguarda le misure di cui all'art. 69-novies decies, attivabili quando risultano violazioni dei requisiti del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), delle disposizioni attuative della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), del Titolo II della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) o degli artt. 3-7, 14-17, 24, 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Significativo è che la norma consente l'intervento anche quando la violazione è soltanto prevista, purché sia causata da un rapido deterioramento della situazione: si tratta di un'anticipazione del momento di intervento che riflette la filosofia preventiva della normativa BRRD.
La seconda categoria, prevista dalla lettera b), è più severa e riguarda la rimozione degli esponenti aziendali ex art. 69-vicies-semel. Tale misura può essere adottata in presenza di gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie, gravi irregolarità nell'amministrazione, o deterioramento particolarmente significativo della situazione aziendale. Deve inoltre essere dimostrata l'inadeguatezza delle misure meno invasive (quelle di cui alla lettera a), nonché degli interventi previsti dagli artt. 53-bis e 67-ter TUB) a porre rimedio alla situazione: si tratta di un requisito di proporzionalità e sussidiarietà che vincola l'autorità di vigilanza a graduare la risposta regolatoria.
Il coordinamento con il Comitato di Risoluzione Unico (SRB)
Il comma 1-bis, introdotto in attuazione del Regolamento (UE) n. 806/2014 istitutivo del Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU/SRM), prevede un obbligo di comunicazione al Comitato di Risoluzione Unico (SRB, Single Resolution Board) per le misure che riguardano gli enti di cui all'art. 7, paragrafi 2, 4 lett. b) e 5 del Regolamento SRM. Tali soggetti corrispondono sostanzialmente alle banche di rilevanza sistemica sottoposte alla vigilanza diretta della BCE e alle banche transfrontaliere che operano in più Stati dell'eurozona. L'obbligo di comunicazione assicura il coordinamento tra le funzioni di vigilanza prudenziale e quelle di risoluzione, evitando che le misure preventive adottate a livello nazionale pregiudichino i piani di risoluzione predisposti a livello europeo. Il SRB, ricevuta la comunicazione, può formulare osservazioni e, se necessario, anticipare l'attivazione delle proprie competenze in materia di risoluzione.
Collocazione sistematica e rapporto con altre norme
L'art. 69-duodevicies si colloca nella Sezione dedicata all'intervento precoce all'interno del Titolo IV del TUB, che disciplina la gestione delle crisi bancarie. La sequenza normativa segue una logica di escalation: si parte dalla normale vigilanza prudenziale (artt. 51-74 TUB), si passa alle misure di intervento precoce (artt. 69-octiesdecies ss.), si arriva all'amministrazione straordinaria (artt. 70-72 TUB) e infine alla risoluzione vera e propria, regolata dal D.Lgs. 180/2015. Questa architettura a cascata riflette il principio fondamentale del bail-in: prima si tenta il risanamento ordinato, poi si ricorre agli strumenti più invasivi, tutelando al massimo la continuità dell'intermediario e riducendo il ricorso a risorse pubbliche.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Quando può intervenire la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69-duodevicies TUB?
La Banca d'Italia può intervenire quando risultano violazioni dei requisiti prudenziali del CRR o delle direttive CRD IV, MiFID II e MiFIR, oppure quando si prevede una violazione futura causata da rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo. Per la misura più grave (rimozione degli esponenti) è richiesta la prova che le misure meno invasive non siano sufficienti.
Qual è la differenza tra le misure di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b)?
Le misure ex lett. a) (art. 69-novies decies) hanno carattere prevalentemente patrimoniale e organizzativo e possono essere adottate anche in via preventiva. Quelle ex lett. b) (rimozione degli esponenti, art. 69-vicies-semel) sono più invasive sotto il profilo della governance e richiedono gravi violazioni o deterioramento particolarmente significativo, oltre alla dimostrazione che le misure meno incisive siano inadeguate.
Cosa succede se le misure riguardano una banca sotto la vigilanza diretta della BCE?
Il comma 1-bis impone alla Banca d'Italia di comunicare le misure adottate al Comitato di Risoluzione Unico (SRB) quando riguardano soggetti di cui all'art. 7, parr. 2, 4 lett. b) e 5 del Regolamento (UE) n. 806/2014. Il SRB può così coordinare l'eventuale azione di risoluzione con le misure preventive nazionali.
L'art. 69-duodevicies si applica anche alle holding finanziarie?
Sì. La norma si applica non solo alle banche singole e alle capogruppo italiane di gruppi bancari, ma anche alle società di partecipazione finanziaria e mista di cui agli artt. 69.1 e 69.2 TUB, estendendo il perimetro di intervento precoce all'intera struttura del gruppo.
Quali sono i riferimenti normativi europei che ispirano l'art. 69-duodevicies?
La disposizione attua la Direttiva BRRD II (2019/879/UE), che ha modificato la Direttiva 2014/59/UE. A livello nazionale si coordina con il D.Lgs. 180/2015 (risoluzione bancaria) e il D.Lgs. 181/2015 (risanamento). A livello europeo si integra con il Regolamento SRM (UE) n. 806/2014 e il Regolamento CRR (UE) n. 575/2013.