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Art. 69 ter T.U.B. – Ambito di applicazione.
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
“1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo;
b) alle societa’ italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle societa’ componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
c) alle societa’ incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter).
2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23.”
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In sintesi
1. Collocazione sistematica dell'art. 69-ter nel quadro BRRD-TUB
L'art. 69-ter T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo in vigore dal 30 novembre 2021, risultante dalla sostituzione operata dall'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, attuativo della direttiva (UE) 2019/879 — BRRD II) è la norma definitoria di apertura del Capo IV del Titolo III TUB, dedicato ai piani di risanamento (artt. 69-ter — 69-undecies). I piani di risanamento sono strumenti di prevenzione delle crisi bancarie: redatti autonomamente dalle banche in condizioni di normalità, descrivono le misure che la banca adotterebbe in caso di significativo deterioramento della propria situazione patrimoniale e finanziaria, senza fare affidamento su sostegni pubblici o interventi dello Stato.
Il Capo IV TUB attua la Sezione I del Titolo II della direttiva 2014/59/UE (BRRD — Bank Recovery and Resolution Directive), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II), dedicata ai recovery plans. In Italia, la disciplina di dettaglio è contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia in materia di "Piani di risanamento" e nel d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (attuazione BRRD), che disciplina il lato complementare della resolution (piani di risoluzione, MREL, bail-in). L'art. 69-ter delimita il campo di applicazione soggettivo dell'intero Capo IV, determinando i soggetti obbligati a redigere e mantenere aggiornati i piani di risanamento.
2. Le tre categorie di destinatari (comma 1)
Il comma 1 elenca tre categorie di soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni del Capo IV:
3. I soggetti esclusi: perché non tutte le entità del perimetro consolidato sono destinatarie
Il confronto tra il perimetro dell'art. 65 (vigilanza consolidata in senso lato) e quello dell'art. 69-ter (piano di risanamento) mette in luce tre importanti esclusioni:
4. La definizione di controllo ex art. 23 TUB (comma 2)
Il comma 2 chiarisce che, ai fini del Capo IV, il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23 TUB. Questa precisazione è necessaria perché la nozione di "controllo" rilevante per i piani di risanamento non è quella del diritto societario comune (art. 2359 c.c.), ma quella speciale dell'art. 23 TUB, che include:
La scelta del rinvio all'art. 23 TUB anziché all'art. 2359 c.c. è coerente con il principio di prevalenza della sostanza sulla forma nella regolazione bancaria: la nozione di controllo bancaria è più ampia di quella civilistica e consente di catturare le strutture di controllo complesse o dissimulate tipiche dei conglomerati finanziari, garantendo che il perimetro dei piani di risanamento non possa essere aggirato attraverso la riorganizzazione formale delle catene di controllo.
Domande frequenti