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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 69 ter T.U.B. – Ambito di applicazione.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

a) alle banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo;

b) alle societa’ italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle societa’ componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;

c) alle societa’ incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter).

2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Soggetti destinatari del Capo IV (piano di risanamento) — comma 1. Le disposizioni del Capo IV del Titolo III TUB (artt. 69-ter ss.) si applicano a tre categorie: (a) banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo; (b) società italiane capogruppo di un gruppo bancario e le altre componenti del gruppo ex artt. 60-61 TUB; (c) talune società incluse nella vigilanza consolidata ex art. 65, c. 1, lett. c), h), i-bis) e i-ter) TUB (ma non le società industriali della lett. i)).
  • Esclusione delle banche UE e di talune holding. Sono escluse dal perimetro le succursali italiane di banche UE (soggette alla legislazione dello Stato d'origine per i piani di risanamento, in coerenza con il principio del home country control della BRRD), le società della lett. i) dell'art. 65 c. 1 (società non bancarie/finanziarie controllate dalla banca) e le SPF/SPFM esentate ex art. 60-bis c. 3 che non siano anche della lett. h): perimetro più ristretto di quello della vigilanza consolidata generale.
  • Definizione di controllo (comma 2). Ai fini del Capo IV, il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23 TUB (controllo di diritto e di fatto sul modello dell'art. 2359 c.c., ma adattato alla normativa bancaria): la definizione è autonoma rispetto al diritto societario comune e comprende il controllo esercitato tramite accordi parasociali o attraverso soggetti interposti.
1. Collocazione sistematica dell'art. 69-ter nel quadro BRRD-TUB

L'art. 69-ter T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo in vigore dal 30 novembre 2021, risultante dalla sostituzione operata dall'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, attuativo della direttiva (UE) 2019/879 — BRRD II) è la norma definitoria di apertura del Capo IV del Titolo III TUB, dedicato ai piani di risanamento (artt. 69-ter — 69-undecies). I piani di risanamento sono strumenti di prevenzione delle crisi bancarie: redatti autonomamente dalle banche in condizioni di normalità, descrivono le misure che la banca adotterebbe in caso di significativo deterioramento della propria situazione patrimoniale e finanziaria, senza fare affidamento su sostegni pubblici o interventi dello Stato.

Il Capo IV TUB attua la Sezione I del Titolo II della direttiva 2014/59/UE (BRRD — Bank Recovery and Resolution Directive), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II), dedicata ai recovery plans. In Italia, la disciplina di dettaglio è contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia in materia di "Piani di risanamento" e nel d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (attuazione BRRD), che disciplina il lato complementare della resolution (piani di risoluzione, MREL, bail-in). L'art. 69-ter delimita il campo di applicazione soggettivo dell'intero Capo IV, determinando i soggetti obbligati a redigere e mantenere aggiornati i piani di risanamento.

2. Le tre categorie di destinatari (comma 1)

Il comma 1 elenca tre categorie di soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni del Capo IV:

  • Lett. a) — Banche italiane e succursali di banche di Stato terzo. Le banche italiane (indipendentemente dalle loro dimensioni e dall'appartenenza a un gruppo) e le succursali in Italia di banche aventi sede legale in Paesi non UE (c.d. "Paesi terzi" — es. banche americane, svizzere, giapponesi con succursali in Italia). Le succursali di banche UE sono escluse: per queste vale il principio del home country control della BRRD, per cui il piano di risanamento è redatto e valutato dall'autorità del Paese d'origine.
  • Lett. b) — Capogruppo italiane e componenti del gruppo bancario. Le società italiane capogruppo di un gruppo bancario ai sensi degli artt. 60-61 TUB (banche capogruppo, SPF autorizzate, SPFM autorizzate) e tutte le componenti italiane del gruppo bancario rientranti nella definizione dell'art. 60 TUB. Queste sono soggette all'obbligo di piano di risanamento di gruppo (art. 69-quinquies TUB) in aggiunta o in sostituzione dei piani individuali.
  • Lett. c) — Alcune società della vigilanza consolidata ex art. 65 TUB. Non tutte le società del perimetro dell'art. 65 sono incluse nel perimetro del Capo IV, ma soltanto quelle indicate nelle lettere c) (vigilanza parallela — controllate dallo stesso soggetto che controlla il gruppo), h) (holding finanziarie che controllano banche), i-bis) (SPF/SPFM esentate non escluse dal perimetro CRR) e i-ter) (perimetro CRR residuale). Sono invece escluse le società della lett. i) (società non bancarie/finanziarie controllate dalla banca): la loro inclusione nel perimetro di vigilanza consolidata serve ai soli fini informativi del consolidamento, non all'applicazione degli obblighi di piano di risanamento.
3. I soggetti esclusi: perché non tutte le entità del perimetro consolidato sono destinatarie

Il confronto tra il perimetro dell'art. 65 (vigilanza consolidata in senso lato) e quello dell'art. 69-ter (piano di risanamento) mette in luce tre importanti esclusioni:

  • Succursali di banche UE. Sono soggette alla legislazione dello Stato d'origine per i piani di risanamento (art. 7, par. 2, BRRD): l'autorità del Paese d'origine include la succursale nel piano di risanamento del gruppo europeo, e la Banca d'Italia riceve copia del piano nell'ambito della cooperazione tra autorità (art. 69-septies TUB).
  • Società non bancarie/finanziarie controllate dalla banca (lett. i) art. 65). Queste società rientrano nel perimetro di vigilanza consolidata ai soli fini informativi (verifica dell'esattezza dei dati per il consolidamento ex art. 68, c. 1). Non sono soggette agli obblighi BRRD perché non svolgono attività bancaria o finanziaria e non detengono passività rilevanti ai fini del bail-in o del MREL: includerle nei piani di risanamento bancari creerebbe oneri normativi sproporzionati senza corrispondente beneficio per la stabilità finanziaria.
  • SPF/SPFM della lett. i-bis) escluse anche dal perimetro CRR. Le holding esentate dall'autorizzazione come capogruppo ex art. 60-bis c. 3 E escluse dal perimetro CRR ex art. 60-ter TUB fuoriescono anche dal perimetro del Capo IV: la doppia esclusione (da capogruppo + da perimetro CRR) comporta che la holding non eserciti funzioni di direzione e coordinamento sul gruppo bancario e sia del tutto fuori dal perimetro prudenziale europeo, rendendo irragionevole l'applicazione degli obblighi di piano di risanamento.
4. La definizione di controllo ex art. 23 TUB (comma 2)

Il comma 2 chiarisce che, ai fini del Capo IV, il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23 TUB. Questa precisazione è necessaria perché la nozione di "controllo" rilevante per i piani di risanamento non è quella del diritto societario comune (art. 2359 c.c.), ma quella speciale dell'art. 23 TUB, che include:

  • il controllo di diritto (maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria);
  • il controllo di fatto (voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante);
  • il controllo contrattuale (diritto di nominare la maggioranza degli organi di gestione o controllo);
  • il controllo indiretto (esercitato tramite soggetti controllati, fiduciari o interposte persone, compreso l'esercizio congiunto di controllo attraverso accordi parasociali).

La scelta del rinvio all'art. 23 TUB anziché all'art. 2359 c.c. è coerente con il principio di prevalenza della sostanza sulla forma nella regolazione bancaria: la nozione di controllo bancaria è più ampia di quella civilistica e consente di catturare le strutture di controllo complesse o dissimulate tipiche dei conglomerati finanziari, garantendo che il perimetro dei piani di risanamento non possa essere aggirato attraverso la riorganizzazione formale delle catene di controllo.

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Redazione Legge in Chiaro
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