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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 69 ter T.U.B. – Ambito di applicazione.
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
“1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo;
b) alle societa’ italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle societa’ componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
c) alle societa’ incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter).
2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23.”
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Vedi anche
→TUB art. 69-bis - Art. 69 bis et vicies T.U.B.: Disposizioni di attuazione→TUB art. 69-ter - Art. 69 ter decies T.U.B.: Autorizzazione dell’accordo→TUF art. 1 - Art. 1 TUF - Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 69 bis T.U.B.: Definizioni→Art. 69 quater decies T.U.B.: Approvazione dell’accordo da parte→Art. 69 T.U.B.: Presupposti→Art. 68 T.U.B.: Vigilanza ispettiva→Art. 67 ter T.U.B.: Poteri di intervento→Art. 67 bis T.U.B.: Disposizioni applicabili alla società di pa→Art. 67 T.U.B.: Vigilanza consolidata
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
1. Collocazione sistematica dell'art. 69-ter nel quadro BRRD-TUB
L'art. 69-ter T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo in vigore dal 30 novembre 2021, risultante dalla sostituzione operata dall'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, attuativo della direttiva (UE) 2019/879, BRRD II) è la norma definitoria di apertura del Capo IV del Titolo III TUB, dedicato ai piani di risanamento (artt. 69-ter, 69-undecies). I piani di risanamento sono strumenti di prevenzione delle crisi bancarie: redatti autonomamente dalle banche in condizioni di normalità, descrivono le misure che la banca adotterebbe in caso di significativo deterioramento della propria situazione patrimoniale e finanziaria, senza fare affidamento su sostegni pubblici o interventi dello Stato.
Il Capo IV TUB attua la Sezione I del Titolo II della direttiva 2014/59/UE (BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II), dedicata ai recovery plans. In Italia, la disciplina di dettaglio è contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia in materia di "Piani di risanamento" e nel d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (attuazione BRRD), che disciplina il lato complementare della resolution (piani di risoluzione, MREL, bail-in). L'art. 69-ter delimita il campo di applicazione soggettivo dell'intero Capo IV, determinando i soggetti obbligati a redigere e mantenere aggiornati i piani di risanamento.
2. Le tre categorie di destinatari (comma 1)
Il comma 1 elenca tre categorie di soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni del Capo IV:
3. I soggetti esclusi: perché non tutte le entità del perimetro consolidato sono destinatarie
Il confronto tra il perimetro dell'art. 65 (vigilanza consolidata in senso lato) e quello dell'art. 69-ter (piano di risanamento) mette in luce tre importanti esclusioni:
4. La definizione di controllo ex art. 23 TUB (comma 2)
Il comma 2 chiarisce che, ai fini del Capo IV, il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23 TUB. Questa precisazione è necessaria perché la nozione di "controllo" rilevante per i piani di risanamento non è quella del diritto societario comune (art. 2359 c.c.), ma quella speciale dell'art. 23 TUB, che include:
La scelta del rinvio all'art. 23 TUB anziché all'art. 2359 c.c. è coerente con il principio di prevalenza della sostanza sulla forma nella regolazione bancaria: la nozione di controllo bancaria è più ampia di quella civilistica e consente di catturare le strutture di controllo complesse o dissimulate tipiche dei conglomerati finanziari, garantendo che il perimetro dei piani di risanamento non possa essere aggirato attraverso la riorganizzazione formale delle catene di controllo.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Chi è obbligato a redigere un piano di risanamento ai sensi dell'art. 69-ter TUB?
Sono obbligati: le banche italiane (di qualsiasi dimensione, salvo esenzione per le banche di gruppo ex art. 69-quater c. 2); le succursali italiane di banche di Paesi terzi non-UE; le società italiane capogruppo di gruppi bancari e le componenti del gruppo ex artt. 60-61 TUB; alcune categorie di società incluse nella vigilanza consolidata ex art. 65, c. 1, lett. c), h), i-bis) e i-ter) TUB. Sono escluse le succursali di banche UE e le società industriali controllate da banche.
Perché le succursali di banche dell'UE sono escluse dall'ambito dell'art. 69-ter TUB?
Perché si applica il principio del 'home country control' della direttiva BRRD (2014/59/UE): per le banche UE, l'autorità del Paese d'origine (es. Deutsche Bundesbank per una banca tedesca con succursale in Italia) è responsabile del piano di risanamento, che include la succursale italiana. La Banca d'Italia riceve copia del piano nell'ambito della cooperazione tra autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 69-septies TUB.
Una holding finanziaria (SPF) capogruppo italiana deve redigere un piano di risanamento?
Dipende. Se la SPF è autorizzata come capogruppo ex art. 60-bis TUB e appartiene alla lett. b) del comma 1 dell'art. 69-ter, sì: è soggetta all'obbligo di piano di risanamento di gruppo ex art. 69-quinquies TUB. Se invece è esentata dall'autorizzazione ex art. 60-bis c. 3 E anche esclusa dal perimetro CRR ex art. 60-ter, non rientra nel perimetro del Capo IV (doppia esclusione).
Qual è la differenza tra piano di risanamento (art. 69-quater TUB) e piano di risoluzione (d.lgs. 180/2015)?
Il piano di risanamento è redatto dalla banca stessa in condizioni di normalità: descrive le misure che la banca adotterebbe autonomamente per ripristinare la solidità finanziaria in caso di deterioramento, senza sostegno pubblico (art. 69-quater c. 4 TUB). Il piano di risoluzione è invece redatto dalla Banca d'Italia o dal SRB in qualità di autorità di risoluzione, e descrive le misure che l'autorità adotterebbe per gestire ordinatamente la crisi di una banca che non riesce a risanarsi autonomamente (d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180).
Perché il comma 2 dell'art. 69-ter rinvia alla nozione di controllo dell'art. 23 TUB e non all'<a href="/articolo-2359-codice-civile/">art. 2359 c.c.</a>?
La nozione di controllo dell'art. 23 TUB è più ampia di quella civilistica: include il controllo indiretto, quello esercitato tramite fiduciari o interposte persone e quello derivante da accordi parasociali, elementi spesso presenti nelle strutture di controllo dei conglomerati finanziari. Il rinvio all'art. 23 TUB anziché all'art. 2359 c.c. garantisce che il perimetro dei piani di risanamento non possa essere aggirato attraverso riorganizzazioni formali della catena di controllo.