Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 ter decies T.U.B. – Autorizzazione dell’accordo.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. Il progetto di accordo e’ sottoposto all’autorizzazione della Banca d’Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell’articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorita’ competenti sulle banche dell’Unione europea aderenti all’accordo, in conformita’ delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.

2. La Banca d’Italia disciplina il procedimento per l’autorizzazione di cui al comma 1.

3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all’autorita’ di risoluzione a seguito dell’autorizzazione di cui al comma 1.”

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In sintesi

  • Il progetto di accordo di sostegno finanziario infragruppo deve essere autorizzato dalla Banca d'Italia prima dell'attuazione.
  • La valutazione avviene congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche UE aderenti all'accordo.
  • La Banca d'Italia disciplina il procedimento autorizzativo con proprie disposizioni regolamentari.
  • Il progetto autorizzato e ogni sua modifica vengono trasmessi all'autorità di risoluzione.
  • La norma attua gli artt. 19-22 BRRD relativi all'autorizzazione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo.
Indice dei contenuti

Funzione sistematica dell'art. 69-terdecies TUB

L'articolo 69-terdecies del TUB, nella versione vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 182/2021, disciplina la fase autorizzativa del progetto di accordo di sostegno finanziario infragruppo. Si tratta di una norma procedimentale di centrale importanza nel Capo IV-bis del TUB, poiché senza l'autorizzazione ivi prevista l'accordo non può essere validamente concluso né eseguito. La disposizione recepisce quanto previsto dall'art. 20 della Direttiva BRRD (2014/59/UE) e dalla BRRD II (Direttiva 2019/879/UE).

Il procedimento autorizzativo (comma 1)

Il comma 1 stabilisce che il progetto di accordo di sostegno finanziario deve essere sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia. L'elemento qualificante della norma è il carattere congiunto della valutazione: la Banca d'Italia non decide in autonomia, ma opera di concerto con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea le cui banche partecipano all'accordo. La valutazione congiunta deve verificare la coerenza del progetto con le condizioni di ammissibilità al sostegno previste dall'art. 69-quinquiesdecies TUB, in conformità alle disposizioni UE applicabili, in primo luogo la BRRD e gli standard tecnici ABE.

Il meccanismo di decisione congiunta richiama quello utilizzato per le decisioni sulle riserve di capitale e sui piani di risanamento nei collegi di supervisori (supervisory colleges) ex art. 116 CRD IV. Qualora non sia raggiunto un accordo entro i termini previsti, si applicano le procedure di mediazione vincolante dell'ABE ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 1093/2010.

Il potere regolamentare della Banca d'Italia (comma 2)

Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare autonomamente il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1. Ciò comprende: i documenti da presentare, i termini del procedimento, le modalità di coinvolgimento delle altre autorità, i criteri di valutazione della coerenza con l'art. 69-quinquiesdecies. La fonte regolamentare di riferimento è la Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 (Pianificazione del risanamento e sostegno finanziario di gruppo). Eventuali disposizioni attuative devono essere coerenti con gli orientamenti ABE rilevanti.

La trasmissione all'autorità di risoluzione (comma 3)

A seguito dell'autorizzazione, il progetto di accordo, e ogni sua successiva modifica, deve essere trasmesso all'autorità di risoluzione competente. Per le banche significative dell'area euro, tale autorità si identifica con il Single Resolution Board (SRB) istituito dal Reg. UE 806/2014; per le banche meno significative, con la Banca d'Italia in qualità di national resolution authority ai sensi del D.Lgs. 180/2015. La trasmissione assolve una funzione di raccordo tra la pianificazione del risanamento (recovery) e quella della risoluzione (resolution), consentendo all'autorità di risoluzione di valutare gli effetti degli accordi di sostegno sui piani di risoluzione e sul calcolo del MREL (Reg. UE 877/2019).

Coordinamento con il quadro MREL

Gli accordi di sostegno finanziario infragruppo autorizzati ai sensi dell'art. 69-terdecies possono avere rilevanza ai fini del calcolo del MREL interno (internal MREL), nella misura in cui le passività oggetto dell'accordo siano computabili come strumenti eleggibili per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione in sede di risoluzione. Il Reg. UE 877/2019 e le linee guida SRB in materia di MREL definiscono i criteri di eleggibilità applicabili.

Modifiche introdotte dal D.Lgs. 182/2021

Il D.Lgs. 182/2021 ha aggiornato il testo dell'art. 69-terdecies per allinearlo alle modifiche apportate dalla BRRD II (2019/879/UE) alla disciplina degli accordi di sostegno finanziario infragruppo, rafforzando il coordinamento tra autorità e il collegamento con la pianificazione della risoluzione. In particolare, il riferimento esplicito alla trasmissione all'autorità di risoluzione a seguito dell'autorizzazione (comma 3) costituisce un'innovazione rispetto alla formulazione originaria del 2015.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa si intende per 'valutazione congiunta' ai sensi del comma 1?

La Banca d'Italia non valuta autonomamente il progetto di accordo, ma lo esamina insieme alle autorità competenti degli altri Stati UE le cui banche partecipano all'accordo. Questa valutazione coordinata avviene nell'ambito del collegio di supervisori e mira a garantire una decisione armonizzata a livello europeo.

Cosa accade se le autorità coinvolte non raggiungono un accordo?

In caso di mancato accordo tra le autorità competenti entro i termini previsti, si applicano le procedure di mediazione vincolante dell'ABE ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 1093/2010. L'ABE può adottare una decisione vincolante che si impone alle autorità nazionali.

Perché il progetto autorizzato deve essere trasmesso all'autorità di risoluzione?

Perché gli accordi di sostegno finanziario infragruppo influenzano la struttura finanziaria del gruppo e possono incidere sulla fattibilità dei piani di risoluzione e sul calcolo del MREL interno. La trasmissione assicura il raccordo tra pianificazione del risanamento e pianificazione della risoluzione.

Chi è l'autorità di risoluzione competente per le banche italiane?

Per le banche significative dell'area euro è il Single Resolution Board (SRB), con sede a Bruxelles. Per le banche meno significative è la Banca d'Italia, che opera come national resolution authority ai sensi del D.Lgs. 180/2015.

Le modifiche all'accordo già autorizzato richiedono una nuova autorizzazione?

Il comma 3 prevede la trasmissione all'autorità di risoluzione di ogni modifica al progetto a seguito dell'autorizzazione, ma non stabilisce espressamente un obbligo di nuova autorizzazione per ogni modifica. La disciplina regolamentare della Banca d'Italia ex comma 2 specifica i casi in cui modifiche sostanziali richiedono una nuova procedura autorizzativa.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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