Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 quater decies T.U.B. – Approvazione dell’accordo da parte dell’assemblea dei soci e concessione del sostegno.

In vigore dal 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

“1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell’articolo 69-terdecies e’ sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci di ciascuna societa’ del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell’organo amministrativo sull’interesse della societa’ ad aderire all’accordo nonche’ sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L’accordo produce effetti solo nei confronti delle societa’ le cui assemblee hanno approvato il progetto.

2. La competenza a decidere sulla concessione o sull’accettazione del sostegno finanziario in esecuzione dell’accordo spetta all’organo amministrativo. La delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo e’ motivata, indica l’obiettivo del sostegno finanziario e la conformita’ alle condizioni stabilite all’articolo 69-quinquiesdecies.

3. L’organo amministrativo della societa’ aderente all’accordo riferisce annualmente all’assemblea dei soci in merito all’esecuzione dell’accordo.

4. L’assemblea straordinaria dei soci puo’ revocare la propria approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono ancora realizzati i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 69-octiesdecies in capo a una o piu’ societa’ aderenti all’accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca.

5. L’approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla societa’.

6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 e’ pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a una descrizione sommaria del contenuto dell’accordo. La Banca d’Italia puo’ dettare disposizioni sull’informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle societa’ capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo.”

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In sintesi

  • Il progetto di accordo di sostegno finanziario di gruppo deve essere approvato dall'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società aderente, con parere degli amministratori indipendenti.
  • La competenza a decidere sulla singola concessione del sostegno spetta all'organo amministrativo, con delibera motivata.
  • L'organo amministrativo riferisce annualmente all'assemblea sull'esecuzione dell'accordo.
  • L'assemblea può revocare l'approvazione dell'accordo, ma la revoca è efficace solo dopo 12 mesi o dopo l'adozione di un nuovo piano di risoluzione.
  • La revoca non costituisce causa di recesso del socio; la delibera di approvazione è pubblicata con le modalità del Pillar 3.

Art. 69 quater decies TUB, Approvazione dell'accordo e concessione del sostegno: analisi e commento

Il procedimento di approvazione: il ruolo dell'assemblea straordinaria

L'art. 69 quater decies TUB disciplina la fase procedimentale dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo, introducendo un duplice livello di governance: la delibera assembleare per l'approvazione del progetto e la delibera dell'organo amministrativo per la singola concessione del sostegno. Questa struttura riflette la sensibilità dello strumento: vincolare la banca a fornire risorse proprie in favore di un'altra entità del gruppo incide direttamente sugli interessi dei soci, e richiede pertanto il coinvolgimento dell'assemblea in sede straordinaria.

Il progetto di accordo, già autorizzato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 69 ter decies TUB, viene sottoposto all'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società che intende aderirvi. L'assemblea delibera anche sulla base di un parere specifico redatto dai componenti indipendenti dell'organo amministrativo, che devono valutare: (i) l'interesse della società all'adesione all'accordo; (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni contrattuali. Il parere degli amministratori indipendenti costituisce un presidio di governance essenziale per evitare che le decisioni del gruppo penalizzino le minoranze delle singole società.

L'effetto limitato dell'approvazione: principio di consenso individuale

Un principio di rilievo sistematico emerge dal comma 1: l'accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto. Ciò significa che l'accordo non è vincolante per le società del gruppo che non abbiano deliberato favorevolmente, neppure in forza di direttive della capogruppo. Si tratta di un'applicazione del principio di autonomia societaria nel contesto dei gruppi bancari: ciascuna entità giuridica rimane soggetto distinto, con propri organi sovrani e propria responsabilità patrimoniale.

La governance operativa: delibera dell'organo amministrativo

Mentre l'approvazione dell'accordo è un atto straordinario di competenza assembleare, la decisione caso per caso di concedere o accettare il sostegno finanziario spetta all'organo amministrativo. La delibera deve essere: (i) motivata (indicando le ragioni della decisione); (ii) espressa nell'obiettivo del sostegno; (iii) contenente la verifica di conformità alle condizioni di cui all'art. 69 quinquies decies TUB (condizioni per il sostegno). Il requisito di motivazione rafforza la responsabilità degli amministratori e consente un controllo ex post da parte dell'autorità di vigilanza e dell'assemblea.

Il reporting annuale e il diritto di revoca assembleare

Il comma 3 prevede che l'organo amministrativo riferisca annualmente all'assemblea dei soci sull'esecuzione dell'accordo: i soci hanno così accesso continuativo alle informazioni sulla partecipazione della società al meccanismo di sostegno, potendo valutare l'impatto sull'esposizione al rischio della banca. Il comma 4 riconosce all'assemblea straordinaria il potere di revocare la propria approvazione dell'accordo, con un importante limite temporale: la revoca diviene efficace solo dopo 12 mesi, ovvero dopo che sia stato adottato un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze. Questo differimento tutela la stabilità del sistema: impedisce che una singola banca si «sfili» dall'accordo in modo immediato in un momento di stress del gruppo, preservando la coesione del meccanismo di solidarietà.

Irrecidibilità della revoca e trasparenza al pubblico

Il comma 5 stabilisce che né l'approvazione né la revoca dell'accordo costituiscono causa di recesso del socio dalla società: il legislatore ha voluto escludere che la partecipazione all'accordo possa essere usata come pretesto per liquidare la propria partecipazione a condizioni privilegiate. Infine, il comma 6 impone la pubblicazione della delibera di approvazione con le stesse modalità previste per le informazioni di Pillar 3 ex art. 53, comma 1, lett. d) TUB, unitamente a una descrizione sommaria del contenuto dell'accordo. La Banca d'Italia può dettare ulteriori disposizioni sull'informativa al pubblico, assicurando trasparenza nei confronti del mercato sulla solidità strutturale dei gruppi bancari.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Chi deve approvare l'accordo di sostegno finanziario di gruppo?

L'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che intende aderirvi, previo parere degli amministratori indipendenti sulla convenienza e correttezza delle condizioni. L'accordo vincola solo le società le cui assemblee hanno deliberato favorevolmente.

Chi decide la singola concessione del sostegno?

L'organo amministrativo della società aderente, con delibera motivata che indica l'obiettivo del sostegno e la conformità alle condizioni dell'art. 69 quinquies decies TUB. Non è richiesta una nuova delibera assembleare per ogni singola operazione.

L'assemblea può revocare la propria approvazione dell'accordo?

Sì, ma con effetto differito: la revoca diviene efficace solo decorsi 12 mesi o dopo l'adozione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze. Il differimento evita che una banca si svincoli dall'accordo in modo immediato in periodi di stress.

La revoca dell'approvazione dell'accordo legittima il socio a recedere dalla società?

No. Il comma 5 esclude espressamente che l'approvazione o la revoca dell'accordo costituiscano causa di recesso del socio dalla società, impedendo così un'uscita opportunistica dalla compagine sociale.

Come viene resa pubblica la partecipazione di una banca all'accordo di sostegno?

La delibera di approvazione viene pubblicata con le stesse modalità previste per le informazioni di Pillar 3 (art. 53, comma 1, lett. d) TUB), insieme a una descrizione sommaria dell'accordo. La Banca d'Italia può dettare disposizioni aggiuntive sull'informativa al pubblico.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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