Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 quinquies T.U.B. – Piani di risanamento di gruppo.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

2. Non è tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo italiana di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato dell’Unione europea, salvo che ciò non sia a essa specificamente richiesto in conformità dell’articolo 69-septies.

3. Il piano di risanamento di gruppo è finalizzato a ripristinare l’equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.

4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d’Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le società del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all’attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all’allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività nonché al rimborso di passività fra società del gruppo.

5. Il piano di risanamento di gruppo è approvato dall’organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d’Italia, in conformità dell’articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati dell’Unione europea.

6. La Banca d’Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell’articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:

a) alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;

b) alle autorità competenti degli Stati dell’Unione europea in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;

c) alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

7. Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d’Italia. Si procede comunque al riesame e all’eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

7-bis. Le società indicate all’articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l’articolo 69-novies, comma 2.

7-ter. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.”

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In sintesi

  • Obbligo di piano di risanamento di gruppo per la capogruppo italiana (comma 1). La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, ove di interesse non trascurabile, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata ex art. 69-ter, c. 1, lett. c) TUB: il piano copre l'intero perímetro rilevante per il risanamento.
  • Esenzione per capogruppo italiana in gruppo soggetto a vigilanza consolidata estera UE (comma 2). Non è tenuta a dotarsi del piano la capogruppo italiana il cui gruppo sia soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato UE, salvo specifica richiesta in conformità dell'art. 69-septies TUB.
  • Finalità: ripristino dell'equilibrio patrimoniale e finanziario (comma 3). Il piano mira a ripristinare l'equilibrio del gruppo nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.
  • Contenuto minimo e obbligo di contemplare il sostegno finanziario di gruppo (comma 4). Il piano contiene le informazioni richieste da provvedimenti BI e regolamenti UE; se vigono accordi di sostegno finanziario di gruppo (Capo 02-I TUB), il piano ne contempla il ricorso. Individua altresì ostacoli all'attuazione (impedimenti al trasferimento di fondi propri, attività e passività infragruppo).
  • Approvazione e trasmissione alle autorità (commi 5-6). Il piano è approvato dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia; questa lo trasmette alle autorità competenti di altri Stati UE e all'autorità di risoluzione ex d.lgs. 180/2015 e art. 7 TUB, con le specifiche coordinate dall'art. 69-septies per i gruppi cross-border.
Indice dei contenuti

1. Il piano di risanamento di gruppo nel sistema BRRD: ratio e fonti normative

L'art. 69-quinquies T.U.B. (nel testo in vigore dal 9 gennaio 2026, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, che ha recepito la direttiva (UE) 2024/1619, CRD VI) disciplina l'obbligo per la capogruppo italiana di un gruppo bancario di dotarsi di un piano di risanamento di gruppo. La norma si inserisce nel più ampio sistema di pianificazione preventiva introdotto dalla direttiva 2014/59/UE (BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive), recepita in Italia con i d.lgs. 16 novembre 2015, nn. 180 e 181. Il piano di risanamento di gruppo (artt. 7 e 8 BRRD; artt. 69-quinquies ss. TUB) è distinto dal piano di risoluzione (elaborato dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di risoluzione ex art. 9 d.lgs. 180/2015): mentre il primo è predisposto dall'ente stesso e contempla misure privatistiche di stabilizzazione, il secondo è uno strumento pubblico di gestione della crisi conclamata.

A livello europeo, il contenuto dettagliato dei piani di risanamento è disciplinato dall'art. 5 BRRD e dal Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (criteri di valutazione dei piani di risanamento), integrato dalle Linee guida EBA/GL/2015/02 (aggiornate da EBA/GL/2022/12) sui piani di risanamento delle banche, che forniscono la metodologia comune per la valutazione di completezza e adeguatezza. In Italia, la Banca d'Italia ha adottato provvedimenti attuativi in materia di piani di risanamento nell'ambito della Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1 (processo SREP e pianificazione del risanamento).

2. L'obbligo di piano di risanamento di gruppo: perimetro soggettivo e oggettivo (commi 1 e 2)

Il comma 1 individua il soggetto obbligato nella capogruppo italiana di un gruppo bancario, in conformità dell'art. 7, par. 1, BRRD. Il perimetro del piano è ampio: copre le misure da attuare per la capogruppo stessa, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento dell'intero gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 69-ter, c. 1, lett. c) TUB (controllate e partecipate al di fuori del perimetro del gruppo bancario stricto sensu, ma rilevanti ai fini prudenziali). Il criterio di materialità ("interesse non trascurabile") è lasciato alla valutazione della capogruppo, soggetta alla supervisione della Banca d'Italia in sede di revisione del piano.

Il comma 2 introduce un'esenzione: non è tenuta a dotarsi del piano la capogruppo italiana il cui gruppo bancario sia soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato UE (es. controllata italiana di un gruppo bancario con capogruppo francese soggetta alla supervisione della BCE/Banque de France come autorità consolidante). L'esenzione è condizionata: la Banca d'Italia può richiedere specificamente la predisposizione del piano in conformità dell'art. 69-septies TUB (decisioni congiunte), ad esempio quando la dimensione o rilevanza sistemica della sub-consolidante italiana lo giustifichi. Questa previsione recepisce l'art. 7, par. 2, BRRD e garantisce la proporzionalità degli obblighi di pianificazione nei gruppi bancari cross-border.

3. Finalità e contenuto del piano (commi 3 e 4)

Il comma 3 enuncia la finalità del piano di risanamento di gruppo: il ripristino dell'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte. Questa doppia dimensione, gruppo e singole entità, riflette la struttura della BRRD, che richiede che il piano contempli misure sia a livello consolidato che per ogni ente materiale del gruppo (art. 7, par. 3, BRRD). Le misure di risanamento devono poter essere attuate senza ricorso a fondi pubblici straordinari, e devono permettere la continuità delle funzioni critiche dell'ente anche nelle fasi di stress grave.

Il comma 4 disciplina il contenuto minimo del piano, con una struttura tripartita:

  • Informazioni richieste dalla Banca d'Italia e dai regolamenti UE. Il contenuto del piano è definito in dettaglio dal Regolamento delegato (UE) 2016/1075 (sezioni da 1 a 9: sommario, governance, indicatori e soglie di attivazione, opzioni di risanamento, piani di comunicazione, analisi di interconnessione infragruppo, ecc.) e, per la metodologia di valutazione, dalle Linee guida EBA/GL/2022/12. La Banca d'Italia può specificare ulteriori requisiti con provvedimenti di carattere generale (comunicazioni, Q&A, guidance).
  • Contemplare il sostegno finanziario di gruppo ex Capo 02-I TUB. Se tra le società del gruppo sono stati conclusi accordi di sostegno finanziario di gruppo ai sensi del Capo 02-I TUB (artt. 69-septies ss. nel testo ante-riforma; ora artt. 69-octies-quinquies ss. dopo la riorganizzazione operata dal d.lgs. 208/2025), il piano di risanamento di gruppo deve contemplare il ricorso a tali meccanismi come opzione di risanamento. Il sostegno finanziario infragruppo, disciplinato dall'art. 19 BRRD, rappresenta una delle leve fondamentali per il risanamento di gruppi bancari con distribuzione internazionale del capitale.
  • Individuazione degli ostacoli all'attuazione. Il piano deve identificare i possibili ostacoli all'implementazione delle misure di risanamento, con particolare riguardo agli impedimenti di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività e passività tra le società del gruppo. Questi ostacoli includono: restrizioni normative locali ai flussi di capitali (ring-fencing regolatorio), accordi contrattuali con clausole di change-of-control o cross-default triggerable in fase di risanamento, problemi di liquidabilità degli asset in condizioni di stress, e restrizioni operative alla portabilità dei portafogli.

4. Processo di approvazione e trasmissione alle autorità (commi 5 e 6)

Il comma 5 stabilisce che il piano di risanamento di gruppo sia approvato dall'organo amministrativo della capogruppo (consiglio di amministrazione o consiglio di gestione) e successivamente sottoposto alla Banca d'Italia. Nei gruppi con articolazioni in altri Stati UE, la trasmissione e la procedura di valutazione seguono le regole dell'art. 69-septies TUB (cooperative decision-making tra la Banca d'Italia e le autorità competenti degli altri Stati). L'approvazione da parte dell'organo amministrativo è essenziale: garantisce che il piano sia integrato nella governance del gruppo e che vi sia un impegno formale della capogruppo alla sua attuazione in caso di necessità.

Il comma 6 disciplina i flussi informativi verso le autorità esterne: la Banca d'Italia, nel rispetto degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (obblighi di cooperazione e condivisione delle informazioni tra autorità di vigilanza e di risoluzione) e dell'art. 7 TUB (segreto d'ufficio e scambio di informazioni), trasmette il piano di risanamento di gruppo alle autorità competenti degli altri Stati UE in cui il gruppo è presente e all'autorità di risoluzione (Banca d'Italia in tale veste o, per i gruppi soggetti al MRU, al Comitato di risoluzione unico, SRB). Questo flusso è fondamentale per consentire alla autorità di risoluzione di aggiornare i propri piani di risoluzione (art. 9, par. 1, d.lgs. 180/2015) tenendo conto delle opzioni di risanamento disponibili al gruppo.

5. Coordinamento con il Reg. delegato UE 2016/1075 e le linee guida EBA/GL/2022/12

Il contenuto del piano di risanamento di gruppo deve rispettare il Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, che definisce i criteri tecnici di valutazione e il contenuto delle sezioni obbligatorie del piano. Le Linee guida EBA/GL/2022/12 (aggiornamento delle precedenti EBA/GL/2015/02, in vigore dal 1° gennaio 2024) forniscono la metodologia aggiornata per la calibrazione degli indicatori di risanamento e la valutazione della credibilità delle opzioni di risanamento, in coerenza con il quadro prudenziale post-pandemia e post-crisi energetica. I gruppi bancari significativi soggetti alla supervisione diretta della BCE seguono le ECB Guidelines on Recovery Planning, che integrano le linee guida EBA.

Nella pratica di vigilanza, la Banca d'Italia valuta i piani di risanamento di gruppo nel contesto dello SREP annuale e può richiedere revisioni del piano nell'ambito del dialogo supervisivo. Le lacune o carenze del piano rilevate in sede di revisione possono portare all'applicazione delle misure previste dall'art. 69-sexies TUB.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Chi è obbligato a predisporre un piano di risanamento di gruppo ai sensi dell'art. 69-quinquies TUB?

La capogruppo italiana di un gruppo bancario. L'obbligo non sussiste se il gruppo è già soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato UE (es. sub-holding italiana di un gruppo a capogruppo straniera), salvo specifica richiesta della Banca d'Italia in conformità dell'art. 69-septies TUB. Il piano deve coprire la capogruppo, tutte le società del gruppo, e, se di interesse non trascurabile, anche le società incluse nella vigilanza consolidata ex art. 69-ter, c. 1, lett. c) TUB.

Qual è la differenza tra piano di risanamento di gruppo e piano di risoluzione?

Il piano di risanamento è predisposto dalla capogruppo stessa e contempla misure privatistiche (aumento di capitale, dismissione di attività, ricorso al sostegno finanziario di gruppo) da attuare autonomamente per ripristinare l'equilibrio prima che si renda necessario l'intervento delle autorità. Il piano di risoluzione è invece elaborato dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di risoluzione (o dal SRB per i gruppi soggetti al MRU) e definisce come gestire la crisi conclamata dell'ente attraverso gli strumenti di risoluzione previsti dal d.lgs. 180/2015 (bail-in, bridge bank, ecc.).

Cosa deve contenere il piano di risanamento di gruppo secondo l'art. 69-quinquies, comma 4?

Almeno: (1) le informazioni richieste dai provvedimenti della Banca d'Italia e dai regolamenti UE (Reg. delegato UE 2016/1075; EBA/GL/2022/12); (2) il ricorso agli accordi di sostegno finanziario di gruppo ex Capo 02-I TUB, se vigenti; (3) l'identificazione degli ostacoli all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi impedimenti legali e di fatto al trasferimento di fondi propri, attività e passività tra le entità del gruppo in condizioni di stress.

Il piano di risanamento di gruppo deve essere approvato dagli organi societari?

Sì. L'art. 69-quinquies, comma 5 richiede l'approvazione da parte dell'organo amministrativo della capogruppo (CdA o consiglio di gestione). Questa approvazione è essenziale per integrare il piano nella governance aziendale e garantire l'impegno formale all'attuazione. Nei gruppi con presenza in altri Stati UE, il piano approvato è sottoposto alla Banca d'Italia che avvia il procedimento di decisione congiunta ex art. 69-septies TUB con le altre autorità competenti.

Quali fonti europee regolano il contenuto dei piani di risanamento di gruppo?

Le fonti principali sono: (1) la direttiva 2014/59/UE (BRRD), artt. 5-8, come modificata dalla BRRD II, dir. (UE) 2019/879; (2) il Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, che definisce il contenuto tecnico delle sezioni del piano; (3) le Linee guida EBA/GL/2022/12 (aggiornamento delle EBA/GL/2015/02), sulla metodologia di valutazione e calibrazione degli indicatori. Per i gruppi soggetti al MRU, anche le ECB Guidelines on Recovery Planning completano il quadro.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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