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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 69.2 TUB regola l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e mista con sede in Italia che controllano banche soggette a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità UE di altri Stati membri, in casi diversi da quelli già coperti dagli artt. 60 e 60-bis TUB.
  • L'autorizzazione è rilasciata congiuntamente dalla Banca d'Italia e dall'autorità UE competente per la vigilanza consolidata; se entro due mesi non si raggiunge una decisione congiunta, la controversia è deferita all'ABE per la procedura di mediazione vincolante.
  • Le società autorizzate sono iscritte in una sezione speciale dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia e sono soggette alle principali norme TUB di vigilanza consolidata, ad eccezione del Titolo III, Capo I (norme specifiche per le banche italiane).
  • La norma, aggiornata dal D.Lgs. 208/2025, è strumentale alla cooperazione transfrontaliera tra supervisori UE, coerentemente con la struttura del Meccanismo di Vigilanza Unico e con il quadro BRRD/SRM per la gestione delle crisi bancarie cross-border.
  • La Banca d'Italia collabora con l'autorità consolidante estera e adotta congiuntamente provvedimenti specifici previsti dagli artt. 60-bis, 60-ter e 67-ter TUB.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69.2 T.U.B. – Autorizzazione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorita’ di vigilanza di altri Stati dell’Unione europea

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. Fuori dai casi previsti negli articoli 60, comma 2 e 60-bis, comma 3-bis, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell’Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.

2. L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia congiuntamente all’autorità competente all’esercizio della vigilanza su base consolidata. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma. Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione è rinviata all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

3. Si applicano gli articoli 60-bis, 60-ter, 61, 61-bis, comma 1, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69. A tal fine la Banca d’Italia collabora con l’autorità di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5, 60-ter e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le società indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell’albo tenuto dalla Banca d’Italia.

4. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.”

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Commento

Indice dei contenuti

Ratio e contesto normativo dell'art. 69.2 TUB

L'articolo 69.2 TUB, nella formulazione vigente dal 9 gennaio 2026 a seguito del D.Lgs. 208/2025, affronta un caso specifico e frequente nella pratica bancaria europea: quello di holding finanziarie con sede legale in Italia che, pur controllando banche italiane o di altri Stati UE, ricadono sotto la vigilanza su base consolidata di un'autorità competente di un altro Stato membro. La norma si applica residualmente rispetto all'art. 60 comma 2 e all'art. 60-bis comma 3-bis TUB, che già regolano alcune ipotesi di controllo transfrontaliero.

Questa situazione, una holding italiana vigilata su base consolidata da un'autorità straniera, può verificarsi quando la controllante ultima del gruppo ha sede in un altro Stato UE, o quando la struttura del gruppo è tale da attribuire la competenza consolidante a un supervisore diverso dalla Banca d'Italia. La norma risponde all'esigenza di non lasciare questi soggetti privi di un adeguato regime autorizzativo italiano, pur rispettando la competenza consolidante dell'autorità estera.

Il meccanismo dell'autorizzazione congiunta

Il comma 2 dell'art. 69.2 TUB prevede che l'autorizzazione sia rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità competente per la vigilanza su base consolidata. Le società interessate sono tenute ad attenersi alla decisione congiunta adottata in esito a questo procedimento. Il termine per il raggiungimento della decisione congiunta non è esplicitamente fissato nell'articolo, ma la norma prevede che, decorsi due mesi senza che sia stata adottata una decisione congiunta, la questione venga deferita all'ABE (Autorità Bancaria Europea) per la risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza in situazioni transfrontaliere. Questo meccanismo di mediazione ABE è previsto dall'art. 19 del Regolamento ABE (UE) n. 1093/2010 e rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire l'impasse decisionale nei procedimenti transfrontalieri.

Regime applicabile e poteri della Banca d'Italia

Il comma 3 elenca le norme TUB applicabili alle società autorizzate ex art. 69.2, richiamando gli articoli in materia di autorizzazione delle partecipazioni (60-bis), revoca (60-ter), partecipazioni detenibili (61, 61-bis comma 1), requisiti prudenziali (65, 66), attività rischiose (67, 67-bis), misure di risanamento (67-ter), partecipazione ai sistemi di garanzia (68) e norme generali (69). Con riferimento agli artt. 60-bis commi 3 e 5, 60-ter e 67-ter comma 1 lett. d), la Banca d'Italia è tenuta ad adottare i relativi provvedimenti congiuntamente all'autorità di vigilanza su base consolidata. Questa previsione di co-decisione obbligatoria riflette il principio di leale cooperazione tra supervisori nell'ambito dell'Unione bancaria e del Meccanismo di Vigilanza Unico.

Le società autorizzate sono iscritte in una sezione separata dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia, garantendo trasparenza e pubblicità al regime autorizzativo. Tale iscrizione ha effetti costitutivi e consente ai terzi di verificare la legittimità operativa della holding.

L'esclusione del Titolo III Capo I

Il comma 4 prevede espressamente che alle società di cui all'art. 69.2 non si applicano le disposizioni del Titolo III, Capo I del TUB, che riguarda le banche italiane in senso stretto (criteri di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, requisiti degli esponenti aziendali, partecipanti al capitale). Questa esclusione è logica: le holding finanziarie non esercitano direttamente l'attività bancaria di raccolta del risparmio e concessione del credito, e il loro regime di vigilanza è incentrato sulla supervisione consolidata piuttosto che sull'autorizzazione operativa.

Rilevanza nella gestione delle crisi cross-border

La corretta identificazione e autorizzazione delle holding finanziarie italiane appartenenti a gruppi vigilati su base consolidata da autorità estere è determinante anche per la gestione delle crisi bancarie transfrontaliere. Il D.Lgs. 180/2015, in attuazione della BRRD, e il Regolamento SRM (UE) n. 806/2014 prevedono meccanismi di coordinamento nella pianificazione della risoluzione e nell'esercizio dei poteri di intervento precoce che richiedono la precisa mappatura delle entità del gruppo. L'art. 69.2 TUB contribuisce a questa mappatura assicurando che le holding intermedie italiane siano identificate, autorizzate e soggette agli obblighi di segnalazione e cooperazione previsti dal framework europeo di gestione delle crisi.

Prassi e linee guida

Banca d'Italia · Disposizioni di vigilanza per le banche

Leggi il documento su www.bancaditalia.it

Domande frequenti

In quale caso si applica l'art. 69.2 TUB invece dell'art. 69.1?

L'art. 69.2 si applica alle holding finanziarie con sede in Italia che controllano banche soggette a vigilanza consolidata di competenza di un'autorità UE estera (diversa dalla Banca d'Italia), fuori dai casi già regolati dagli artt. 60 comma 2 e 60-bis comma 3-bis TUB. L'art. 69.1, invece, si applica quando la Banca d'Italia è l'autorità consolidante.

Cosa accade se la Banca d'Italia e l'autorità UE estera non raggiungono un accordo sull'autorizzazione?

Se entro due mesi non viene adottata una decisione congiunta, la questione viene deferita all'ABE (Autorità Bancaria Europea) per la procedura di risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento ABE (UE) n. 1093/2014. La decisione ABE è vincolante per le autorità nazionali.

Le società ex art. 69.2 TUB sono soggette alle stesse norme di quelle ex art. 69.1?

In larga misura sì, con alcune differenze. Entrambe le categorie sono soggette alle principali norme TUB di vigilanza consolidata. Le società ex art. 69.2, però, sono iscritte in una sezione apposita dell'albo della Banca d'Italia e non si applicano loro le disposizioni del Titolo III Capo I, riservate alle banche operative. Inoltre, alcuni provvedimenti devono essere adottati congiuntamente con l'autorità consolidante estera.

Perché le holding ex art. 69.2 devono essere iscritte in una sezione separata dell'albo?

L'iscrizione in una sezione specifica dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ha funzione di trasparenza e pubblicità: consente a terzi, autorità di vigilanza e mercato di identificare con precisione questi soggetti e verificarne la legittimità operativa. Differenzia inoltre queste holding dalle capogruppo vere e proprie, evitando confusioni sul regime di vigilanza applicabile.

Il regime dell'art. 69.2 TUB è rilevante in caso di crisi bancaria?

Sì, in modo significativo. La BRRD II (Direttiva 2019/879/UE) e il Regolamento SRM (UE) n. 806/2014 estendono le misure di intervento precoce e gli strumenti di risoluzione anche alle holding finanziarie. La corretta identificazione delle holding ex art. 69.2 è quindi essenziale per la predisposizione dei piani di risoluzione e per il coordinamento tra Banca d'Italia e SRB in caso di crisi transfrontaliera.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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