Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69.1 T.U.B. – Autorizzazione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. Le società di partecipazionefinanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) abbiano sede legale in Italia, non siano aloro volta controllate da una banca italiana o da un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell’insieme delle società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell’attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia oppure quando Banca d’Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata;

b) abbiano sede legale in Italia o in un altroStato dell’Unione europea e siano tenute al rispetto su base sub-consolidata del regolamento (UE) n. 575/2013 e delledisposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE.

2. L’autorizzazione prevista al comma 1 èrilasciata dalla Banca d’Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l’autorità competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia.

3. Si applicano gli articoli 60-bis,60-ter, 61-bis, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.”

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In sintesi

  • L'art. 69.1 TUB disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo, quando queste detengono il controllo prevalente su banche italiane o sono soggette a vigilanza su base consolidata.
  • L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, ed è concessa congiuntamente con l'autorità competente dello Stato UE in cui la società ha sede legale, se diverso dall'Italia.
  • Alla procedura di autorizzazione si applicano in via analogica le norme TUB in materia di vigilanza consolidata (artt. 60-bis, 60-ter, 61-bis, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69).
  • Il D.Lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, ha aggiornato la disciplina recependo le ultime modifiche al quadro europeo di vigilanza bancaria consolidata derivanti dalla revisione della CRD V e dal pacchetto bancario europeo.
  • La norma persegue l'obiettivo di rafforzare la supervisione sui soggetti che si interpongono tra le autorità di vigilanza e le banche operative, prevenendo arbitraggi regolatori attraverso strutture di controllo non autorizzate.
Indice dei contenuti

Funzione e ratio dell'art. 69.1 TUB

L'articolo 69.1 del Testo Unico Bancario, introdotto in recepimento della Direttiva CRD V (2019/878/UE) e aggiornato dal D.Lgs. 208/2025, regolamenta l'obbligo di autorizzazione per le società di partecipazione finanziaria (financial holding company) e le società di partecipazione finanziaria mista (mixed financial holding company) che non ricoprono il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario, ma che comunque esercitano un'influenza determinante su banche o istituti finanziari italiani. La norma risponde all'esigenza di chiudere le lacune del precedente regime di vigilanza, che non prevedeva un pieno controllo autorizzativo su queste entità intermedie, consentendo potenzialmente arbitraggi regolatori.

Presupposti per l'obbligo di autorizzazione

Il comma 1 individua due condizioni alternative che fanno scattare l'obbligo di autorizzazione. La prima (lett. a) riguarda le società con sede legale in Italia non controllate da una banca italiana o da un'altra holding finanziaria italiana, quando nell'insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane, oppure quando il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate con sede in altri Stati UE, oppure quando la Banca d'Italia sia comunque nominata autorità di vigilanza su base consolidata. Questa previsione garantisce che la Banca d'Italia possa esercitare la sua funzione di supervisione anche nei confronti di strutture societarie complesse che non rientrano nella definizione formale di capogruppo.

La seconda condizione (lett. b) si applica a società con sede in Italia o in altro Stato UE che siano tenute al rispetto su base sub-consolidata del CRR (Regolamento UE 575/2013) e delle disposizioni attuative della CRD IV (Direttiva 2013/36/UE). La base sub-consolidata implica che la società deve consolidare i propri rischi come se fosse a capo di un sotto-gruppo, indipendentemente dalla sua posizione nel gruppo bancario complessivo.

Il procedimento autorizzativo congiunto

Il comma 2 stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata (consolidated supervisor), ma con una particolarità fondamentale: se la società ha sede legale in uno Stato UE diverso dall'Italia, l'autorizzazione deve essere concessa congiuntamente con l'autorità competente dello Stato di sede. Questo meccanismo di decisione congiunta, tipico del diritto bancario europeo, si ispira al principio di cooperazione tra supervisori nazionali e riflette la struttura del Meccanismo di Vigilanza Unico, dove la BCE coordina le autorità nazionali competenti attraverso i Joint Supervisory Teams. In assenza di accordo tra le autorità nel termine fissato, la questione può essere deferita all'Autorità Bancaria Europea (ABE) per la mediazione vincolante, secondo il modello previsto dal Regolamento ABE (UE) n. 1093/2010.

Applicazione analogica delle norme TUB

Il comma 3 stabilisce che alla società autorizzata ai sensi dell'art. 69.1 si applicano le norme del TUB in materia di vigilanza consolidata, incluse quelle relative all'albo delle banche e dei gruppi bancari (art. 64), ai requisiti organizzativi (art. 65), ai requisiti patrimoniali (art. 66), alle attività rischiose e ai conflitti di interesse (art. 67), ai poteri di intervento (art. 67-bis), alle misure di risanamento (art. 67-ter), alla partecipazione ai sistemi di garanzia (art. 68) e alle misure ordinatorie (art. 69). Vengono espressamente richiamate anche le norme sull'autorizzazione delle partecipazioni (art. 60-bis), sulla revoca dell'autorizzazione (art. 60-ter) e sulle partecipazioni detenibili (art. 61-bis). Questa catena di rinvii crea un regime di vigilanza sostanzialmente equivalente a quello delle capogruppo, differenziandosi solo per l'ambito applicativo.

Rilevanza nel contesto della risoluzione bancaria

L'autorizzazione delle holding finanziarie ha un'importanza cruciale anche nell'ottica della risoluzione bancaria. Il D.Lgs. 180/2015, in attuazione della BRRD, estende molti degli strumenti di risoluzione (bail-in, bridge bank, cessione di attività) anche alle holding finanziarie che controllano banche. La corretta identificazione e autorizzazione di questi soggetti ex art. 69.1 TUB è quindi un presupposto indispensabile per la predisposizione di piani di risoluzione efficaci da parte della Banca d'Italia e del SRB a livello europeo.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali società sono obbligate a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 69.1 TUB?

Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo, quando: (a) hanno sede in Italia, non sono controllate da una banca o holding italiana, e controllano prevalentemente banche italiane o la Banca d'Italia è autorità di vigilanza consolidata; oppure (b) sono tenute al rispetto su base sub-consolidata del CRR e delle norme CRD IV.

Chi rilascia l'autorizzazione e come avviene il procedimento?

L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata. Se la società ha sede in uno Stato UE diverso dall'Italia, l'autorizzazione deve essere concessa congiuntamente con l'autorità competente dello Stato di sede. In caso di mancato accordo, può intervenire l'ABE in funzione di mediazione vincolante.

Qual è la differenza tra capogruppo e società di partecipazione finanziaria ex art. 69.1 TUB?

La capogruppo è la società che guida il gruppo bancario ai sensi dell'art. 61 TUB ed è iscritta come tale nell'albo. Le società ex art. 69.1 sono invece holding intermedie che non ricoprono formalmente il ruolo di capogruppo, ma che comunque controllano banche o sono soggette a vigilanza sub-consolidata, e per questo necessitano di un'autorizzazione autonoma.

Cosa cambia con il D.Lgs. 208/2025 per le holding finanziarie?

Il D.Lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, ha aggiornato la disciplina dell'art. 69.1 TUB recependo le ultime modifiche al quadro europeo di supervisione bancaria. Le principali novità riguardano l'aggiornamento dei rimandi normativi al CRR e alla CRD nella versione più recente, e il rafforzamento del coordinamento procedurale tra Banca d'Italia e autorità UE estere.

Le norme sulla risoluzione bancaria si applicano alle società autorizzate ex art. 69.1 TUB?

Sì. Il D.Lgs. 180/2015 (attuazione BRRD) estende la maggior parte degli strumenti di risoluzione, incluso il bail-in, alle holding finanziarie che controllano banche. L'autorizzazione ex art. 69.1 TUB è quindi rilevante anche ai fini della predisposizione dei piani di risoluzione e dell'applicazione delle misure di risanamento previste dalla BRRD II.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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