Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 duodecies T.U.B. – Accordo di gruppo.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. La capogruppo di un gruppo bancario, le societa’ italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre societa’ incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo. Il medesimo accordo puo’ essere concluso anche dalle societa’ indicate all’articolo 69.2 con le societa’ da essa controllate e le altre societa’ soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell’Unione europea.

2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del titolo V del libro V del codice civile, il presente capo non si applica:

a) alle operazioni di finanziamento e di gestione della liquidita’ eseguite tra societa’ del gruppo bancario se per nessuna di esse sussistono i presupposti dell’intervento precoce;

b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso l’apporto di capitale, a un’altra societa’ del gruppo al di fuori dei casi previsti dall’accordo, quando la societa’ cui il sostegno e’ concesso si trovi in difficolta’ e il sostegno sia in linea con le politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilita’ del gruppo.

3. Le societa’ che aderiscono all’accordo di sostegno finanziario di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformita’ dei termini dell’accordo. Possono essere previsti anche obblighi di sostegno reciproco.

4. Il sostegno finanziario puo’ essere concesso in forma di finanziamento, di prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attivita’ da utilizzare come garanzia reale o finanziaria, nonche’ con qualsiasi combinazione di queste forme, mediante un’unica o piu’ operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti all’accordo.

5. L’accordo e’ conforme ai seguenti principi:

a) l’accordo e’ sottoscritto da ciascuna parte nell’esercizio della propria autonomia negoziale e in coerenza con le eventuali direttive impartite dalla capogruppo;

b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere pienamente informate sulla situazione dei beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno;

c) l’accordo indica i criteri di calcolo per determinare, al momento in cui il sostegno finanziario viene fornito, il corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in virtu’ dell’accordo stesso; ove necessario per conseguire le finalita’ dell’accordo, i criteri possono non tenere conto del prezzo di mercato, in particolare se esso e’ influenzato da fattori anomali ed esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone, in forza dell’appartenenza al gruppo del beneficiario, di informazioni non pubbliche rilevanti.

6. L’accordo di sostegno finanziario di gruppo non puo’ essere concluso se, al momento della sua conclusione, per una delle parti dell’accordo sussistono, a giudizio dell’autorita’ competente, i presupposti dell’intervento precoce.

7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall’accordo puo’ essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure ai sensi dell’articolo 2900 del codice civile.”

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In sintesi

  • Disciplina l'accordo di sostegno finanziario di gruppo tra capogruppo, banche italiane ed estere e altre società del gruppo bancario.
  • Consente di concedere sostegno (finanziamenti, garanzie, attività in garanzia) quando per una delle parti si verificano i presupposti dell'intervento precoce.
  • Definisce i principi dell'accordo: autonomia negoziale delle parti, piena informativa, corrispettivo adeguato anche in deroga al prezzo di mercato.
  • Vieta la conclusione dell'accordo se per una delle parti sussistono già i presupposti dell'intervento precoce al momento della stipula.
  • I diritti derivanti dall'accordo sono riservati esclusivamente alle parti contraenti, escludendo azioni di terzi anche ex art. 2900 c.c.

Art. 69 duodecies TUB, Accordo di sostegno finanziario di gruppo: analisi e commento

Inquadramento sistematico

L'art. 69 duodecies del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 181/2015 in attuazione degli artt. 19-26 della Direttiva BRRD (2014/59/UE) e aggiornato dal D.Lgs. 182/2021 (recepimento BRRD II, Dir. 2019/879/UE), costituisce il fulcro della disciplina degli accordi di sostegno finanziario di gruppo (group financial support agreements). La norma si colloca nel Capo II del Titolo IV TUB, dedicato agli strumenti di prevenzione delle crisi bancarie, e disciplina uno strumento di solidarietà infragruppo pensato per prevenire il deterioramento di singole entità e salvaguardare la stabilità complessiva del gruppo.

I soggetti e l'oggetto dell'accordo

L'accordo può essere concluso tra: la capogruppo di un gruppo bancario italiano; le società italiane ed estere del gruppo; le altre società incluse nella vigilanza consolidata ex art. 69-ter, comma 1, lett. c) TUB. Una specifica estensione consente alle società di cui all'art. 69.2 TUB di stipulare l'accordo con le proprie controllate o con società soggette a vigilanza consolidata in altri Stati UE, garantendo così copertura ai gruppi transfrontalieri. Il sostegno può assumere diverse forme: finanziamento diretto, prestazione di garanzia, messa a disposizione di beni o attività da utilizzare come garanzia reale o finanziaria, o combinazioni di queste modalità, anche mediante più operazioni successive o tramite soggetti terzi.

Le condizioni di operatività: l'intervento precoce come trigger

Il meccanismo si attiva quando per una delle parti dell'accordo si realizzano i presupposti dell'«intervento precoce» ai sensi dell'art. 69 octies decies TUB, cioè quando una banca o società del gruppo manifesta un deterioramento significativo della propria situazione finanziaria, patrimoniale o di liquidità, pur non essendo ancora in stato di dissesto. In tal caso, le altre parti dell'accordo possono essere chiamate a fornire sostegno secondo i termini contrattualmente stabiliti. Questo meccanismo di early warning e solidarietà preventiva è uno dei pilastri del sistema BRRD: intervenire prima che la crisi diventi irreversibile riduce il rischio di ricorso a fondi pubblici.

I principi dell'accordo: autonomia, informativa e corrispettivo

La norma enuncia tre principi cardine che devono informare qualsiasi accordo di sostegno: (i) autonomia negoziale: ogni parte sottoscrive nell'esercizio della propria libertà contrattuale, nel rispetto delle direttive della capogruppo ma senza subire imposizioni contrarie all'interesse sociale; (ii) piena informativa: prima di decidere il sostegno, la parte che fornisce deve avere accesso completo alla situazione reale del beneficiario, evitando asimmetrie informative che potrebbero distorcere la decisione; (iii) corrispettivo adeguato: l'accordo deve indicare criteri di calcolo del corrispettivo al momento dell'effettiva erogazione del sostegno; è ammessa la deroga al prezzo di mercato solo se questo è influenzato da fattori anomali o se il fornitore dispone di informazioni privilegiate sull'appartenenza al gruppo del beneficiario.

Il divieto di conclusione in stato di crisi e l'esclusione dei terzi

Due ulteriori disposizioni meritano attenzione. Il comma 6 stabilisce un divieto assoluto: l'accordo non può essere concluso se, al momento della firma, per una delle parti sussistono già i presupposti dell'intervento precoce. Questa regola impedisce che lo strumento venga usato abusivamente per travasare risorse da una banca sana a una già in difficoltà al di fuori delle procedure formali di risoluzione. Il comma 7 esclude espressamente che soggetti terzi possano esercitare diritti o pretese derivanti dall'accordo, neppure ricorrendo all'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.: si tutela così la certezza dei rapporti contrattuali e si evita che creditori di una delle parti del gruppo possano interferire con il meccanismo di sostegno.

Coordinamento con il diritto societario e la vigilanza

La norma si sovrappone parzialmente al diritto societario codicistico: il comma 2 fa salvo il Capo IX del Titolo V del Libro V c.c. (gruppi societari), ma ne esclude l'applicazione per le operazioni puramente ordinarie di finanziamento e liquidità infragruppo (in assenza dei presupposti di intervento precoce) e per il sostegno concesso al di fuori dell'accordo per preservare la stabilità del gruppo. L'equilibrio tra autonomia privata e supervisione pubblica è garantito dall'obbligo di preventiva autorizzazione dell'accordo da parte dell'autorità competente (disciplinata dall'art. 69 ter decies TUB) e dal costante monitoraggio della Banca d'Italia.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cos'è l'accordo di sostegno finanziario di gruppo ex art. 69 duodecies TUB?

È un accordo contrattuale tra le società di un gruppo bancario che si impegnano a fornirsi reciprocamente sostegno finanziario (finanziamenti, garanzie, attività in garanzia) quando per una di esse si verificano i presupposti dell'intervento precoce, cioè un deterioramento significativo della situazione finanziaria o patrimoniale.

Quali soggetti possono concludere l'accordo?

La capogruppo, le banche italiane ed estere del gruppo, le altre società incluse nella vigilanza consolidata ex art. 69-ter TUB. È esteso anche alle società di cui all'art. 69.2 TUB con le proprie controllate o con società in vigilanza consolidata in altri Stati UE.

Il corrispettivo del sostegno deve sempre essere al prezzo di mercato?

No: il comma 5, lett. c) ammette la deroga al prezzo di mercato se questo è influenzato da fattori anomali o se la parte che fornisce dispone, per l'appartenenza al gruppo, di informazioni privilegiate sul beneficiario. I criteri di calcolo devono però essere definiti nell'accordo in anticipo.

L'accordo può essere concluso se una banca del gruppo è già in difficoltà?

No. Il comma 6 vieta espressamente la conclusione dell'accordo se, al momento della firma, per una delle parti sussistono già i presupposti dell'intervento precoce ex art. 69 octies decies TUB. Lo strumento è di prevenzione, non di gestione della crisi già conclamata.

Terzi creditori possono far valere diritti sull'accordo di sostegno?

No. Il comma 7 esclude espressamente che soggetti diversi dalle parti possano esercitare diritti derivanti dall'accordo, neppure attraverso l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. I diritti e gli obblighi dell'accordo restano strettamente infragruppo.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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