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Testo dell'articoloVigente
Art. 69 sexies T.U.B. – Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo.
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorita’ competenti degli Stati dell’Unione europea in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformita’ dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.
2. Il piano di risanamento e’ trasmesso all’autorita’ di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.
3. Se all’esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalita’ del piano, la Banca d’Italia puo’, fissando i relativi termini:
a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;
b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;
c) ordinare modifiche da apportare all’attivita’, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalita’ del piano.
4. Resta ferma la possibilita’ di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una o piu’ delle misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
1. Il processo di valutazione dei piani di risanamento: collocazione sistematica e fonti
L'art. 69-sexies T.U.B. (nel testo in vigore dal 30 novembre 2021, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879, BRRD II) disciplina il processo mediante il quale la Banca d'Italia valuta i piani di risanamento individuali e di gruppo presentati dalle banche e dalle capogruppo. La norma recepisce principalmente gli artt. 6 e 8 BRRD (come modificati dalla BRRD II), che impongono alle autorità competenti di sottoporre a revisione i piani di risanamento almeno annualmente, nonché a seguito di significative variazioni nella struttura legale o organizzativa dell'ente o della sua situazione finanziaria.
Le fonti tecniche che regolano la valutazione sono: il Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (criteri di valutazione di completezza e adeguatezza del piano); le Linee guida EBA/GL/2022/12 (metodologia per la valutazione e la calibrazione degli indicatori di risanamento); il Technical Standard EBA/RTS/2014/11 (formato e termini di presentazione dei piani). La Banca d'Italia applica questi standard nel contesto del proprio processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) e del dialogo supervisivo annuale con ciascun ente.
2. Tempistica e criteri della valutazione (comma 1)
Il termine di sei mesi dalla presentazione del piano riflette la complessità della valutazione, che non si limita a un controllo formale di completezza documentale ma include una valutazione sostanziale di adeguatezza: la Banca d'Italia verifica che le opzioni di risanamento identificate siano effettivamente implementabili in condizioni di stress grave, che gli indicatori di risanamento (recovery indicators) siano calibrati in modo credibile rispetto ai buffer di capitale e liquidità dell'ente, e che le misure contemplate non pregiudichino la stabilità del sistema finanziario.
La consultazione delle autorità competenti degli Stati UE in cui siano stabilite succursali significative è un elemento procedurale obbligatorio, introdotto dall'art. 6, par. 2, BRRD: le autorità dello Stato ospitante della succursale possono fornire elementi rilevanti sulla struttura operativa locale e sugli impatti delle misure di risanamento a livello locale. La qualifica di "significativa" delle succursali è determinata dalla Banca d'Italia in conformità dei criteri EBA, con notifica all'EBA ai sensi dell'art. 51, par. 1, CRD.
Il parametro di valutazione, "conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea", rinvia principalmente al Reg. delegato UE 2016/1075, che distingue tra criteri di completezza (presenza di tutte le sezioni obbligatorie del piano) e criteri di adeguatezza (credibilità delle opzioni, coerenza degli indicatori, assenza di ostacoli all'implementazione). L'adeguatezza richiede un giudizio qualitativo della Banca d'Italia sulla realisticità delle assunzioni e sulla fattibilità delle opzioni in scenari di stress credibili.
3. Il raccordo con l'autorità di risoluzione (comma 2)
Il comma 2 prevede la trasmissione del piano all'autorità di risoluzione, la Banca d'Italia in tale veste per i gruppi non soggetti al MRU, il Comitato di risoluzione unico (SRB) per i gruppi soggetti alla supervisione diretta della BCE, affinché formuli eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione. Questa previsione recepisce l'art. 6, par. 3, BRRD e riflette il principio della "sequenza recovery-resolution": l'autorità di risoluzione, nell'elaborare il proprio piano di risoluzione, deve tener conto delle opzioni di risanamento disponibili all'ente; a sua volta, nell'elaborare il piano di risanamento, l'ente deve tener conto dei possibili ostacoli alla risolubilità individuati dall'autorità di risoluzione.
Le raccomandazioni dell'autorità di risoluzione sono eventuali (non obbligatorie) e non vincolanti per la Banca d'Italia come autorità di vigilanza: tuttavia, nella pratica del processo SREP, tali raccomandazioni orientano i requisiti di revisione del piano imposti ai sensi del comma 3. Il dialogo tra autorità di vigilanza e di risoluzione sulle carenze dei piani di risanamento è fondamentale per garantire la coerenza tra i due pilastri della preparedness framework.
4. Le misure in caso di carenze o impedimenti (comma 3)
Se all'esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano, la Banca d'Italia dispone di un arsenale di misure graduate in ordine crescente di invasività, da adottare fissando i relativi termini:
Le misure del comma 3 sono distinte, per natura e presupposti, dai poteri di intervento precoce ex art. 53-bis TUB (che presuppongono la violazione dei requisiti prudenziali o un significativo deterioramento della situazione finanziaria) e dai poteri di vigilanza ex art. 67-ter TUB (che presuppongono un'esigenza di intervento sulla capogruppo). La Banca d'Italia può adottare le misure del comma 3 anche in assenza di crisi, come strumento di miglioramento preventivo dei presidi di gestione della crisi.
5. Il coordinamento con i poteri di intervento precoce e di vigilanza (comma 4)
Il comma 4 chiarisce che il procedimento di valutazione del piano di risanamento non preclude l'adozione delle misure previste dagli artt. 53-bis TUB (intervento precoce sulle banche) e 67-ter TUB (poteri di intervento sulla capogruppo), qualora le circostanze lo richiedano. Questa clausola di salvaguardia è essenziale: garantisce che, nel caso in cui la situazione dell'ente si deteriori durante il periodo di revisione del piano o all'esito della stessa, la Banca d'Italia possa agire tempestivamente con i propri poteri di vigilanza senza attendere la conclusione del processo formale di valutazione del piano.
Il riferimento agli artt. 53-bis e 67-ter rispecchia la struttura bifronte del regime di prevenzione e gestione delle crisi TUB: l'art. 53-bis disciplina i poteri di intervento precoce sulla singola banca; l'art. 67-ter disciplina i poteri di intervento sulla capogruppo del gruppo bancario. Entrambi possono essere attivati in parallelo con il procedimento di revisione del piano, assicurando la disponibilità di tutti gli strumenti di vigilanza nell'arco del ciclo di pianificazione del risanamento.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Entro quanto tempo la Banca d'Italia deve valutare un piano di risanamento presentato da una banca?
Entro sei mesi dalla presentazione del piano, ai sensi dell'art. 69-sexies, comma 1 TUB, in conformità dell'art. 6, par. 2, BRRD. Il termine decorre dalla presentazione completa del piano (inclusiva di tutta la documentazione richiesta dal Reg. delegato UE 2016/1075 e dalle EBA/GL/2022/12). Durante la valutazione, la Banca d'Italia può consultare le autorità competenti degli altri Stati UE in cui il gruppo ha succursali significative.
Quali criteri usa la Banca d'Italia per valutare il piano di risanamento?
I criteri sono quelli stabiliti dalle 'pertinenti disposizioni dell'Unione europea', che includono: il Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (criteri di completezza e adeguatezza); le Linee guida EBA/GL/2022/12 (metodologia per la valutazione degli indicatori di risanamento e delle opzioni); e, per i gruppi significativi soggetti al MRU, le ECB Guidelines on Recovery Planning. La valutazione distingue tra completezza documentale e adeguatezza sostanziale delle opzioni e degli indicatori.
Cosa succede se il piano di risanamento ha carenze o impedimenti all'attuazione?
L'art. 69-sexies, comma 3 TUB prevede tre tipi di misure graduate: (a) richiesta di un piano modificato, che lascia all'ente la scelta delle modalità di integrazione; (b) indicazione di modifiche specifiche da apportare al piano; (c) ordine di modifiche strutturali all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo, ovvero di altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano. Le misure sono adottate fissando i relativi termini di adempimento.
Perché il piano di risanamento viene trasmesso all'autorità di risoluzione?
Perché l'autorità di risoluzione (Banca d'Italia in tale veste, o il SRB per i gruppi soggetti al MRU) deve poter formulare raccomandazioni sui profili del piano rilevanti per la risoluzione, garantendo la coerenza tra pianificazione del risanamento e pianificazione della risoluzione. Le raccomandazioni orientano i successivi aggiornamenti del piano e il dialogo supervisivo ex art. 69-sexies, comma 3 TUB, ma non vincolano l'autorità di vigilanza nell'adozione delle misure del comma 3.
L'art. 69-sexies esclude l'adozione di misure di intervento precoce mentre è in corso la valutazione del piano?
No. Il comma 4 dell'art. 69-sexies TUB chiarisce espressamente che resta ferma la possibilità di adottare le misure previste dagli artt. 53-bis (intervento precoce sulla banca) e 67-ter TUB (poteri di intervento sulla capogruppo) qualora le circostanze lo richiedano, indipendentemente dallo stato di avanzamento della valutazione del piano. I due procedimenti (valutazione del piano e intervento precoce/di vigilanza) possono quindi svolgersi in parallelo.