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Ultimo aggiornamento: 3 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • La delibera di concessione del sostegno finanziario infragruppo deve essere trasmessa alla Banca d'Italia, che può vietarla o limitarla.
  • La Banca d'Italia interviene se le condizioni per il sostegno di cui all'art. 69-quinquiesdecies TUB non sono soddisfatte.
  • La delibera è comunicata all'ABE e alle autorità competenti per la vigilanza sulle entità coinvolte.
  • Il provvedimento inibitorio della Banca d'Italia è trasmesso all'ABE, agli altri supervisori e al collegio di risoluzione.
  • La norma attua il meccanismo di coordinamento tra autorità di vigilanza previsto dalla BRRD per il sostegno finanziario di gruppo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 sexies decies T.U.B. – Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni.

In vigore dal 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

“1. La delibera di concessione del sostegno e’ trasmessa alla Banca d’Italia, che puo’ vietare o limitarne l’esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all’articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.

2. La delibera di cui al comma 1 e’ trasmessa all’ABE nonche’, se diverse dalla Banca d’Italia, all’autorita’ competente per la vigilanza sulla societa’ che riceve il sostegno e all’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidata.

3. Il provvedimento della Banca d’Italia di cui al comma 1 e’ trasmesso all’ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonche’, se la Banca d’Italia e’ l’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59].”

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In sintesi

  • La delibera di concessione del sostegno finanziario infragruppo deve essere trasmessa alla Banca d'Italia, che può vietarla o limitarla.
  • La Banca d'Italia interviene se le condizioni per il sostegno di cui all'art. 69-quinquiesdecies TUB non sono soddisfatte.
  • La delibera è comunicata all'ABE e alle autorità competenti per la vigilanza sulle entità coinvolte.
  • Il provvedimento inibitorio della Banca d'Italia è trasmesso all'ABE, agli altri supervisori e al collegio di risoluzione.
  • La norma attua il meccanismo di coordinamento tra autorità di vigilanza previsto dalla BRRD per il sostegno finanziario di gruppo.
Indice dei contenuti

Funzione e collocazione dell'art. 69-sexiesdecies TUB

L'articolo 69-sexiesdecies del TUB, introdotto dal D.Lgs. 181/2015 in attuazione degli artt. 23-25 della Direttiva BRRD (2014/59/UE), disciplina il procedimento di controllo preventivo della Banca d'Italia sulla delibera di concessione del sostegno finanziario infragruppo. La norma costituisce un presidio fondamentale del sistema di supervisione bancaria europea, assicurando che il sostegno di gruppo non avvenga in violazione delle condizioni prudenziali stabilite dall'ordinamento.

Il potere inibitorio della Banca d'Italia (comma 1)

Il comma 1 prevede che la delibera assembleare o degli organi sociali con cui si approva la concessione del sostegno finanziario sia trasmessa alla Banca d'Italia prima dell'esecuzione. L'Autorità di vigilanza può vietare l'operazione o limitarla qualora accerti che le condizioni di cui all'art. 69-quinquiesdecies TUB non siano soddisfatte. Tali condizioni riguardano essenzialmente: la sussistenza dello stress finanziario dell'ente beneficiario; la ragionevole prospettiva che il sostegno risolva la situazione di difficoltà; la remunerazione congrua e la tutela dell'ente erogante. Il potere inibitorio si inquadra nelle misure di early intervention previste dagli artt. 27 ss. BRRD e dagli artt. 69-octies ss. TUB.

Le comunicazioni all'ABE e alle autorità competenti (comma 2)

Il comma 2 introduce obblighi di trasparenza verso le autorità europee: la delibera di concessione del sostegno deve essere trasmessa all'ABE nonché, qualora diverse dalla Banca d'Italia, all'autorità competente per la vigilanza sulla società ricevente il sostegno e all'autorità competente per la vigilanza su base consolidata. Tale flusso informativo assicura il coordinamento nell'ambito dei collegi di supervisori (supervisory colleges) previsti dalla CRD IV e dalla BRRD, nonché la coerenza con i piani di risanamento approvati a livello di gruppo.

Il provvedimento inibitorio e le comunicazioni al collegio di risoluzione (comma 3)

Qualora la Banca d'Italia adotti un provvedimento di divieto o limitazione, questo deve essere tempestivamente trasmesso: all'ABE; agli altri soggetti indicati al comma 2; e, se la Banca d'Italia è anche autorità di vigilanza su base consolidata, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del D.Lgs. 180/2015 (recepimento BRRD per la risoluzione). Il coinvolgimento del collegio di risoluzione, composto dalle resolution authorities degli Stati membri in cui opera il gruppo, garantisce che il diniego al sostegno sia valutato anche in chiave di resolution planning, potendo incidere sull'attivabilità di misure di risoluzione.

Il contesto europeo: SRM e BRRD II

La norma va letta nel contesto del Single Resolution Mechanism (Reg. UE 806/2014), che affida al Single Resolution Board (SRB) la gestione della risoluzione dei gruppi bancari significativi nell'area euro. Per tali soggetti, il collegio di risoluzione menzionato al comma 3 si identifica sostanzialmente con il SRB. La BRRD II (Direttiva 2019/879/UE) ha rafforzato le disposizioni in materia di MREL e di pianificazione della risoluzione, ma non ha modificato strutturalmente il meccanismo di controllo sul sostegno finanziario infragruppo qui disciplinato.

Profili procedurali e tempistiche

La trasmissione della delibera alla Banca d'Italia deve avvenire prima dell'esecuzione dell'operazione di sostegno. L'Autorità non dispone di un termine legale esplicito per l'adozione del provvedimento inibitorio nella norma primaria, ma la disciplina regolamentare della Banca d'Italia (Circolare 285/2013, Parte Prima) specifica le modalità e i tempi del procedimento. In assenza di intervento inibitorio entro il termine previsto, la delibera può essere eseguita. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia espone l'ente a sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 144 ss. TUB.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa può fare la Banca d'Italia dopo aver ricevuto la delibera di sostegno?

Può vietare integralmente l'operazione oppure limitarla, ad esempio riducendone l'importo o imponendo condizioni, qualora accerti che le condizioni di ammissibilità al sostegno finanziario infragruppo previste dall'art. 69-quinquiesdecies TUB non siano soddisfatte.

Perché la delibera deve essere comunicata anche all'ABE?

L'ABE esercita un ruolo di coordinamento e monitoraggio nel sistema bancario europeo. La comunicazione assicura che l'Autorità di vigilanza bancaria europea sia informata delle operazioni di sostegno infragruppo e possa eventualmente attivare meccanismi di mediazione vincolante tra autorità nazionali in caso di disaccordo.

Chi compone il collegio di risoluzione menzionato al comma 3?

Il collegio di risoluzione è composto dalle resolution authorities degli Stati membri in cui operano le entità del gruppo bancario. Per i gruppi bancari significativi dell'area euro, la funzione è svolta in larga misura dal Single Resolution Board (SRB) istituito dal Reg. UE 806/2014.

Il provvedimento inibitorio della Banca d'Italia è impugnabile?

Sì, i provvedimenti della Banca d'Italia in materia di vigilanza bancaria sono impugnabili davanti ai TAR competenti, con eventuale appello al Consiglio di Stato. Tuttavia, l'urgenza tipica delle situazioni di stress finanziario rende spesso inefficaci i rimedi giurisdizionali ordinari in termini di tempistica.

Quale differenza c'è tra l'autorità di vigilanza su base individuale e quella su base consolidata?

L'autorità di vigilanza su base individuale supervisiona il singolo ente creditizio, mentre quella su base consolidata vigila sull'intero gruppo bancario. Nel contesto SSM, la BCE vigila direttamente sui gruppi significativi; le banche meno significative restano sotto la supervisione primaria della Banca d'Italia.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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