Art. 69 septies decies T.U.B. – Norme applicabili e disposizioni di attuazione.
In vigore dal 01/09/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369
“1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonche’ agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza.
2. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”
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In sintesi
Inquadramento normativo dell'art. 69-septiesdecies TUB
L'articolo 69-septiesdecies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), introdotto in attuazione della direttiva BRRD (2014/59/UE) e aggiornato dal D.Lgs. 14/2019, disciplina il regime derogatorio applicabile agli accordi di sostegno finanziario infragruppo e alle operazioni di sostegno finanziario eseguite in loro attuazione. La norma è collocata nel Capo IV-bis del TUB, dedicato ai piani di risanamento e al sostegno finanziario di gruppo, e costituisce la chiusura sistematica del regime speciale previsto per le situazioni di stress finanziario nei gruppi bancari.
Il perimetro delle deroghe civilistiche
Il comma 1 individua tassativamente le disposizioni del codice civile non applicabili agli accordi di sostegno finanziario infragruppo e alle relative operazioni:
Le deroghe al codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019)
Il comma 1 esclude altresì l'applicazione di numerosi articoli del codice della crisi e dell'insolvenza (CCII), segnatamente: artt. 163, 164, 165 e 166 (operazioni in pendenza di procedure; autorizzazioni del tribunale); artt. 290 e 292 (liquidazione coatta amministrativa); artt. 322, comma 1, lett. a), comma 3, e 323 (disposizioni sulla crisi dei gruppi). Queste deroghe riflettono l'esigenza di mantenere la fluidità operativa degli accordi di sostegno anche quando uno o più enti del gruppo si trovino in situazioni che richiamerebbero l'applicazione del diritto della crisi.
Potere regolamentare della Banca d'Italia
Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare disposizioni attuative del Capo IV-bis, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Autorità Bancaria Europea (ABE). Tale previsione si inserisce nel quadro di armonizzazione tecnica promosso dalla BRRD II (Direttiva 2019/879/UE), che demanda all'ABE la definizione di standard tecnici in materia di accordi di sostegno finanziario infragruppo (artt. 19-26 BRRD). La Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 costituisce, allo stato attuale, il principale riferimento di secondo livello.
Coordinamento con la normativa europea e nazionale
La norma va letta in combinato disposto con: il D.Lgs. 180/2015 (recepimento BRRD per la risoluzione bancaria); il D.Lgs. 181/2015 (modifiche TUB per risanamento); il Reg. UE 806/2014 (Single Resolution Mechanism, SRM); la BRRD II (Direttiva 2019/879/UE) che ha rafforzato il quadro MREL e gli strumenti di gestione della crisi. Il Reg. UE 877/2019 completa il quadro in materia di MREL fissando i criteri di eleggibilità e subordinazione delle passività.
Profili pratici e operativi
Dal punto di vista pratico, l'articolo 69-septiesdecies consente ai gruppi bancari di attivare accordi di sostegno finanziario, previamente autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69-terdecies, senza incorrere nei vincoli ordinari sulle operazioni con parti correlate, sulle autorizzazioni giudiziali o nei rischi di revocabilità delle operazioni stesse. Ciò è essenziale per la tempestività degli interventi nelle fasi di early intervention previste dalla BRRD, evitando che i meccanismi di protezione dei terzi, giustificati in scenari ordinari, neutralizzino le misure di stabilizzazione del gruppo.
Domande frequenti