Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 69 septies decies T.U.B. – Norme applicabili e disposizioni di attuazione.
In vigore dal 01/09/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369
“1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonche’ agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza.
2. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento normativo dell'art. 69-septiesdecies TUB
L'articolo 69-septiesdecies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), introdotto in attuazione della direttiva BRRD (2014/59/UE) e aggiornato dal D.Lgs. 14/2019, disciplina il regime derogatorio applicabile agli accordi di sostegno finanziario infragruppo e alle operazioni di sostegno finanziario eseguite in loro attuazione. La norma è collocata nel Capo IV-bis del TUB, dedicato ai piani di risanamento e al sostegno finanziario di gruppo, e costituisce la chiusura sistematica del regime speciale previsto per le situazioni di stress finanziario nei gruppi bancari.
Il perimetro delle deroghe civilistiche
Il comma 1 individua tassativamente le disposizioni del codice civile non applicabili agli accordi di sostegno finanziario infragruppo e alle relative operazioni:
Le deroghe al codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019)
Il comma 1 esclude altresì l'applicazione di numerosi articoli del codice della crisi e dell'insolvenza (CCII), segnatamente: artt. 163, 164, 165 e 166 (operazioni in pendenza di procedure; autorizzazioni del tribunale); artt. 290 e 292 (liquidazione coatta amministrativa); artt. 322, comma 1, lett. a), comma 3, e 323 (disposizioni sulla crisi dei gruppi). Queste deroghe riflettono l'esigenza di mantenere la fluidità operativa degli accordi di sostegno anche quando uno o più enti del gruppo si trovino in situazioni che richiamerebbero l'applicazione del diritto della crisi.
Potere regolamentare della Banca d'Italia
Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare disposizioni attuative del Capo IV-bis, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Autorità Bancaria Europea (ABE). Tale previsione si inserisce nel quadro di armonizzazione tecnica promosso dalla BRRD II (Direttiva 2019/879/UE), che demanda all'ABE la definizione di standard tecnici in materia di accordi di sostegno finanziario infragruppo (artt. 19-26 BRRD). La Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 costituisce, allo stato attuale, il principale riferimento di secondo livello.
Coordinamento con la normativa europea e nazionale
La norma va letta in combinato disposto con: il D.Lgs. 180/2015 (recepimento BRRD per la risoluzione bancaria); il D.Lgs. 181/2015 (modifiche TUB per risanamento); il Reg. UE 806/2014 (Single Resolution Mechanism, SRM); la BRRD II (Direttiva 2019/879/UE) che ha rafforzato il quadro MREL e gli strumenti di gestione della crisi. Il Reg. UE 877/2019 completa il quadro in materia di MREL fissando i criteri di eleggibilità e subordinazione delle passività.
Profili pratici e operativi
Dal punto di vista pratico, l'articolo 69-septiesdecies consente ai gruppi bancari di attivare accordi di sostegno finanziario, previamente autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69-terdecies, senza incorrere nei vincoli ordinari sulle operazioni con parti correlate, sulle autorizzazioni giudiziali o nei rischi di revocabilità delle operazioni stesse. Ciò è essenziale per la tempestività degli interventi nelle fasi di early intervention previste dalla BRRD, evitando che i meccanismi di protezione dei terzi, giustificati in scenari ordinari, neutralizzino le misure di stabilizzazione del gruppo.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Perché l'art. 69-septiesdecies TUB esclude l'<a href="/articolo-2467-codice-civile/">art. 2467 c.c.</a>?
Perché senza tale deroga, il finanziamento concesso dalla capogruppo a una controllata in crisi risulterebbe postergato rispetto agli altri creditori ordinari, rendendo economicamente svantaggioso e giuridicamente rischioso il sostegno stesso. La deroga consente al sostegno infragruppo di operare in modo efficace.
L'esclusione dell'azione revocatoria (<a href="/articolo-2901-codice-civile/">art. 2901 c.c.</a>) è assoluta?
L'esclusione si applica specificamente agli accordi di sostegno finanziario infragruppo autorizzati dalla Banca d'Italia e alle operazioni eseguite in loro attuazione, nei limiti e alle condizioni previste dal Capo IV-bis TUB. Operazioni al di fuori di tale perimetro restano soggette alle regole ordinarie.
Quali sono gli orientamenti ABE rilevanti in materia?
L'ABE ha pubblicato linee guida sui piani di risanamento, sulle misure di early intervention e sugli accordi di sostegno finanziario infragruppo in attuazione degli artt. 19-26 BRRD. Tali orientamenti sono richiamati dalla Banca d'Italia nell'esercizio del potere regolamentare attribuito dal comma 2.
Come si coordina questa norma con il codice della crisi e dell'insolvenza?
Le deroghe agli artt. 163-166, 290, 292, 322 e 323 D.Lgs. 14/2019 garantiscono che le procedure ordinarie del codice della crisi non blocchino l'esecuzione degli accordi di sostegno. Il principio è la prevalenza della disciplina speciale bancaria su quella concorsuale generale.
La Banca d'Italia può limitare ulteriormente le deroghe previste dal comma 1?
No: le deroghe del comma 1 sono previste direttamente dalla legge. La Banca d'Italia esercita il potere regolamentare del comma 2 per disciplinare le modalità attuative, non per restringere le esclusioni legislative. Eventuali limitazioni operative derivano dall'autorizzazione ex art. 69-terdecies.