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Testo dell'articoloVigente
Art. 75 bis T.U.B. – Commissari in temporaneo affiancamento.
In vigore dal 16/11/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia, ricorrendo i presupposti indicati all’articolo 70, puo’ nominare uno o piu’ commissari in temporaneo affiancamento all’organo di amministrazione. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l’organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l’obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l’assunzione di determinati atti o decisioni.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 75-bis TUB, Commissari in temporaneo affiancamento: una misura di vigilanza graduata
L'art. 75-bis TUB, introdotto dal D.Lgs. 181/2015 in recepimento della direttiva BRRD (Dir. 2014/59/UE) e della sua revisione operata dalla BRRD II (Dir. 2019/879/UE), disciplina uno strumento di supervisione chirurgico: i commissari in temporaneo affiancamento. A differenza dell'amministrazione straordinaria, qui l'organo di amministrazione non è sostituito ma affiancato da uno o più commissari nominati dalla Banca d'Italia.
Presupposti: rinvio all'art. 70 TUB
I presupposti sono quelli dell'art. 70, comma 1 TUB: irregolarità nell'amministrazione o violazioni normative/statutarie di eccezionale gravità, ovvero perdite patrimoniali di eccezionale gravità. La norma si inserisce quindi nel più ampio sistema di gestione delle crisi bancarie delineato dal titolo IV TUB, operante in parallelo con gli strumenti di intervento precoce (artt. 69-octiesdecies ss. TUB) e di risoluzione (D.Lgs. 180/2015).
Flessibilità del modello: personalizzazione del provvedimento
L'elemento più caratteristico dell'art. 75-bis è la flessibilità. La Banca d'Italia non dispone di un template fisso: il provvedimento di nomina individua di volta in volta funzioni, doveri e poteri dei commissari, calibrandoli sulla specifica situazione della banca. Questo approccio riflette il principio di proporzionalità che guida la supervisione europea nel quadro del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM).
Rapporti commissari-amministratori
Il provvedimento deve necessariamente disciplinare i rapporti tra commissari e organo amministrativo. Le possibili configurazioni spaziano da una mera funzione consultiva dei commissari (gli amministratori devono consultarli prima di certi atti) fino a una funzione autorizzatoria (gli amministratori devono ottenere la previa autorizzazione dei commissari). In quest'ultimo caso il commissario assume di fatto un potere di veto sulle decisioni strategiche, avvicinandosi funzionalmente, pur senza formalmente sostituire gli organi, all'amministrazione straordinaria.
Applicazione delle disposizioni della sezione
Il comma 2 opera un rinvio di compatibilità alle altre disposizioni della sezione sull'amministrazione straordinaria (artt. 70-75 TUB). Ne consegue che, ove compatibili, si applicano le norme su responsabilità, incompatibilità, remunerazione e poteri dei commissari straordinari. Questo evita lacune normative senza duplicare la disciplina.
Collocazione nel sistema BRRD
L'art. 75-bis si colloca nel quadro più ampio del recepimento italiano della BRRD. La Dir. 2014/59/UE impone agli Stati di dotarsi di strumenti di intervento precoce flessibili; il D.Lgs. 181/2015 ha tradotto questo obbligo arricchendo il TUB di misure graduate. I commissari in affiancamento rappresentano un punto di equilibrio tra due esigenze: garantire la continuità aziendale (non si paralizza la governance) e assicurare la supervisione rafforzata nei momenti di vulnerabilità. Per le banche significant supervised entities, l'attivazione di questa misura avviene in coordinamento con la BCE, che mantiene la supervisione diretta.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Qual è la differenza tra i commissari in affiancamento (art. 75-bis) e i commissari straordinari (art. 70 TUB)?
I commissari straordinari sostituiscono integralmente gli organi di amministrazione e controllo; i commissari in affiancamento operano accanto all'organo amministrativo che rimane in carica. La misura ex art. 75-bis è dunque meno invasiva e consente di preservare la continuità gestionale mentre la Banca d'Italia esercita un controllo rafforzato.
Può la Banca d'Italia nominare commissari in affiancamento senza prima tentare altre misure meno invasive?
La norma non prevede un ordine gerarchico tassativo tra le misure di vigilanza, ma il principio di proporzionalità impone all'Autorità di calibrare l'intervento alla gravità della situazione. In pratica, commissari in affiancamento con poteri autorizzatori vengono disposti quando misure correttive ordinarie si siano rivelate insufficienti o inopportune.
I commissari in affiancamento possono avere il potere di bloccare decisioni degli amministratori?
Sì. Il provvedimento di nomina può prevedere l'obbligo degli amministratori di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per determinati atti o decisioni. In questo caso i commissari esercitano un potere sostanzialmente autorizzatorio che limita significativamente l'autonomia gestionale degli organi in carica.
Come si coordina questa misura con la supervisione BCE sulle banche significative?
Per le banche significant supervised entities (SSI), la BCE detiene la supervisione diretta nel quadro dell'MVU. L'adozione di misure di intervento precoce come l'affiancamento commissariale richiede coordinamento tra Banca d'Italia e BCE, sebbene le misure nazionali di gestione della crisi restino formalmente di competenza dell'autorità nazionale.
Quali disposizioni dell'amministrazione straordinaria si applicano ai commissari in affiancamento?
Per effetto del rinvio di compatibilità del comma 2, si applicano in quanto compatibili le norme su incompatibilità e requisiti dei commissari, sulla loro remunerazione, sulla responsabilità civile e penale, nonché sulle modalità di svolgimento dell'incarico. Restano escluse le disposizioni che presuppongono la sostituzione degli organi, incompatibili con la natura dell'affiancamento.