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Testo dell'articoloVigente
Art. 75 T.U.B. – Adempimenti finali.
In vigore dal 16/11/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1
“1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli periodici stabiliti all’atto della nomina o successivamente nonche’ al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attivita’ svolta e li trasmettono alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia cura che della chiusura dell’amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria e’ protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l’approvazione alla Banca d’Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell’amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L’esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d’imposta. Entro un mese dall’approvazione della Banca d’Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perche’ siano ricostituiti gli organi dell’amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari secondo le modalita’ previste dall’art. 73, comma 1.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
1. Collocazione sistematica: l'art. 75 TUB come norma di chiusura dell'amministrazione straordinaria
L'art. 75 T.U.B. (nel testo in vigore dal 16 novembre 2015, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, recante attuazione della BRRD, direttiva 2014/59/UE) disciplina la fase conclusiva dell'amministrazione straordinaria bancaria: i adempimenti finali che i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza devono compiere per chiudere in modo ordinato la procedura. La norma opera in tre direzioni: (a) garantisce la trasparenza e la rendicontazione dell'attività svolta durante la procedura (rapporti periodici e finale a Banca d'Italia); (b) risolve i problemi contabili e fiscali connessi all'anomalia della durata dell'esercizio durante la procedura (bilancio e periodo d'imposta unico); (c) assicura la transizione ordinata dalla gestione straordinaria alla gestione ordinaria (ricostituzione degli organi e consegna finale).
L'art. 75 TUB si raccorda con l'art. 73 TUB (adempimenti iniziali) e con l'art. 78 TUB (durata dell'amministrazione straordinaria), creando un quadro normativo completo per il ciclo di vita della procedura. In prospettiva sistematica, gli adempimenti dell'art. 75 TUB operano in modo diverso a seconda dell'esito della procedura: se l'amministrazione straordinaria si chiude con il risanamento della banca e la prosecuzione dell'attività, si procede alla ricostituzione degli organi ordinari ex comma 3; se si chiude con il trasferimento dell'azienda a un altro soggetto bancario (es. nell'ambito di una procedura di risoluzione) o con l'avvio della liquidazione coatta amministrativa, il comma 3 viene applicato in modo parziale o si applicano disposizioni speciali previste dagli artt. 80 ss. TUB o dal d.lgs. 180/2015.
2. I rapporti periodici e finale: funzione e destinatari (comma 1)
Il comma 1 impone ai commissari straordinari e al comitato di sorveglianza di redigere separati rapporti sull'attività svolta: la separatezza dei rapporti garantisce l'indipendenza delle valutazioni degli organi di gestione (commissari) da quelli di controllo (comitato di sorveglianza) e consente alla Banca d'Italia di confrontare le due prospettive. I rapporti vengono trasmessi alla Banca d'Italia, che è il destinatario istituzionale della rendicontazione della procedura in qualità di autorità vigilante e di supervisore della gestione straordinaria.
I rapporti periodici sono redatti a intervalli periodici stabiliti all'atto della nomina o successivamente: la frequenza non è fissa per legge ma è determinata dalla Banca d'Italia in base alla complessità della procedura e all'urgenza della situazione. Nella prassi, la Banca d'Italia richiede tipicamente rapporti mensili o trimestrali, con rapporti straordinari in caso di eventi rilevanti (es. emersione di nuove perdite, proposte di cessione, sviluppi nelle azioni di responsabilità verso i precedenti amministratori). Il rapporto finale viene redatto al termine delle funzioni dei commissari e del comitato di sorveglianza: è il documento di chiusura della procedura, che illustra i risultati raggiunti (stato patrimoniale finale, misure di risanamento adottate, azioni di responsabilità intentate, soluzioni trovate per i depositanti e i creditori) e le valutazioni conclusive degli organi straordinari.
La Banca d'Italia cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di chiusura dell'amministrazione straordinaria: la pubblicazione ha una funzione di pubblicità erga omnes, speculare rispetto alla pubblicazione del provvedimento di apertura, e segna formalmente il termine del periodo di sospensione degli organi ordinari e di operatività degli organi straordinari. Con la chiusura della procedura, cessano anche gli effetti della sospensione dei pagamenti eventualmente adottata ai sensi dell'art. 74 TUB e gli altri provvedimenti accessori adottati nel corso della procedura.
3. L'esercizio contabile unico e il bilancio della procedura (comma 2)
Il comma 2 affronta una delle questioni più delicate degli adempimenti finali: la gestione del bilancio e del periodo d'imposta durante una procedura che può durare anni (l'art. 78, c. 1 TUB stabilisce che l'amministrazione straordinaria non dura di norma più di due anni, prorogabili per un massimo di un ulteriore anno ex art. 78, c. 2 TUB). La soluzione adottata è quella dell'esercizio contabile unico per tutta la durata della procedura: la chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta "a ogni effetto di legge fino al termine della procedura".
Questa soluzione tecnico-contabile ha implicazioni pratiche rilevanti: (a) evita la complicazione di redigere e approvare bilanci annuali durante la procedura (che richiederebbe l'intervento dell'assemblea degli azionisti, soppressa con lo scioglimento degli organi, o di un organo sostitutivo); (b) concentra in un unico atto di rendicontazione finale la documentazione contabile dell'intera gestione straordinaria; (c) definisce un unico periodo d'imposta per tutta la durata della procedura ai fini delle imposte sui redditi.
Il bilancio redatto dai commissari viene presentato alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria, per l'approvazione. L'approvazione del bilancio da parte della Banca d'Italia (e non dell'assemblea degli azionisti, come avverrebbe ordinariamente) è una specificità della procedura di amministrazione straordinaria, giustificata dalla sospensione dei poteri degli azionisti. Il bilancio approvato viene poi pubblicato "nei modi di legge" (ovvero con iscrizione nel registro delle imprese), garantendo la trasparenza verso i creditori e i terzi. Entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte della Banca d'Italia, gli organi subentranti ai commissari (i nuovi amministratori nominati per ricostituire l'amministrazione ordinaria, o il commissario liquidatore in caso di conversione in liquidazione coatta) presentano la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta unico corrispondente alla durata della procedura.
4. La ricostituzione degli organi ordinari e la consegna finale dell'azienda (comma 3)
Il comma 3 disciplina il momento finale della procedura di risanamento: la restituzione della gestione ordinaria alla banca. I commissari, prima della cessazione delle proprie funzioni, devono provvedere alla ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria della banca: questa locuzione impone ai commissari un ruolo attivo nella transizione gestionale, non una mera cessazione passiva delle proprie funzioni. La ricostituzione degli organi ordinari può avvenire attraverso: la convocazione dell'assemblea degli azionisti (che durante la procedura hanno perso i propri poteri ordinari ma non il diritto di proprietà sulle azioni) per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; la nomina degli organi da parte della Banca d'Italia, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa applicabile o dallo statuto.
Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'art. 73, c. 1 TUB: processo verbale sommario con acquisizione della situazione dei conti, con l'assistenza di almeno un componente del comitato di sorveglianza. Il rinvio all'art. 73, c. 1 crea una simmetria tra gli adempimenti iniziali e quelli finali della procedura: lo stesso rito formale di consegna che ha segnato l'inizio della gestione straordinaria (commissari che ricevono l'azienda dagli organi disciolti) viene ripetuto alla fine (organi ordinari ricostituiti che ricevono l'azienda dai commissari). Questa simmetria garantisce la documentazione precisa dello stato dell'azienda sia all'inizio sia al termine del periodo di gestione straordinaria, consentendo una valutazione puntuale dei risultati della procedura.
5. Raccordo con la durata della procedura e con gli scenari di uscita (art. 78 TUB)
Gli adempimenti dell'art. 75 TUB presuppongono che l'amministrazione straordinaria si chiuda con un esito positivo (risanamento della banca e ricostituzione della gestione ordinaria). Tuttavia, nella prassi, l'amministrazione straordinaria può concludersi anche con esiti diversi: la cessione dell'azienda bancaria a un acquirente terzo (es. cessione a banca-ponte o a un acquirente di mercato nell'ambito di una procedura di risoluzione ex d.lgs. 180/2015), la conversione in liquidazione coatta amministrativa (artt. 80 ss. TUB) per le banche la cui crisi non sia reversibile, o il completamento del piano di risanamento concordato con la Banca d'Italia nell'ambito dell'amministrazione straordinaria stessa. In tutti questi casi, gli adempimenti dell'art. 75 TUB si applicano in forma adattata o si coordinano con le disposizioni delle procedure applicabili: ad es., in caso di conversione in liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore riceve in consegna l'azienda dai commissari straordinari con la medesima procedura dell'art. 73, c. 1 TUB per rinvio dell'art. 81, c. 1 TUB.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
I commissari devono rendicontare la loro attività durante l'amministrazione straordinaria?
Sì. Ai sensi dell'art. 75, c. 1 TUB, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti a intervalli periodici stabiliti dalla Banca d'Italia (tipicamente mensili o trimestrali) e un rapporto finale al termine delle funzioni. Tutti i rapporti vengono trasmessi alla Banca d'Italia. La chiusura della procedura è comunicata mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Come viene gestito il bilancio di esercizio durante l'amministrazione straordinaria?
L'art. 75, c. 2 TUB stabilisce che la chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della procedura è protratta fino al termine della stessa: tutta la durata dell'amministrazione straordinaria costituisce un unico esercizio contabile e un unico periodo d'imposta. Il bilancio è redatto dai commissari e presentato alla Banca d'Italia per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura della procedura.
Chi presenta la dichiarazione dei redditi relativa al periodo dell'amministrazione straordinaria?
Gli organi subentranti ai commissari (i nuovi amministratori ordinari o il commissario liquidatore), entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte della Banca d'Italia (art. 75, c. 2 TUB). Il periodo d'imposta unico corrispondente all'intera durata della procedura viene così dichiarato dopo la chiusura della stessa, non durante.
Come avviene la restituzione della gestione ordinaria alla banca al termine dell'amministrazione straordinaria?
I commissari, prima della cessazione delle funzioni, provvedono alla ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria (es. convocando l'assemblea degli azionisti per la nomina del nuovo CdA e del collegio sindacale). Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda con processo verbale sommario ex art. 73, c. 1 TUB, con assistenza di almeno un componente del comitato di sorveglianza (art. 75, c. 3 TUB).
Il bilancio della procedura viene approvato dall'assemblea degli azionisti?
No. L'art. 75, c. 2 TUB attribuisce l'approvazione del bilancio della procedura alla Banca d'Italia, e non all'assemblea degli azionisti (i cui poteri sono sospesi per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria a seguito dello scioglimento degli organi ex art. 70 TUB). Il bilancio approvato dalla Banca d'Italia viene poi pubblicato nei modi di legge (iscrizione nel registro delle imprese).