Indice
- Insediamento con consegna dell'azienda e processo verbale (comma 1). I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti mediante un sommario processo verbale; acquisiscono una situazione dei conti e alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.
- Insediamento d'autorità in caso di mancata collaborazione degli organi disciolti (comma 2). Se le consegne non sono possibili per il mancato intervento degli organi disciolti o per altre ragioni, i commissari si insediano d'autorità con l'assistenza di un notaio e, ove necessario, con l'intervento della forza pubblica.
- Ruolo del commissario provvisorio nella fase transitoria (comma 3). Il commissario provvisorio nominato per urgenza ai sensi dell'art. 71, c. 5 TUB assume la gestione della banca e poi esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le modalità dei commi 1 e 2.
- Deposito della relazione in sostituzione del bilancio non approvato (comma 4). Se il bilancio dell'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non è stato approvato, i commissari depositano nel registro delle imprese una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza; è in ogni caso esclusa la distribuzione di utili.
Testo dell'articoloVigente
Art. 73 T.U.B. – Adempimenti iniziali. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.24 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)
In vigore dal 29/02/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 9
“1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d’autorita’ a insediarsi, con l’assistenza di un notaio e, ove occorra, con l’intervento della forza pubblica. 3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalita’ indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio dell’amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione e’ accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E’ comunque esclusa ogni distribuzione di utili.”
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- Art. 73 D.Lgs. 42/2004 — Denominazioni
In sintesi
1. Collocazione sistematica e funzione dell'art. 73 TUB
L'art. 73 T.U.B. (nel testo in vigore dal 29 febbraio 2004, come modificato dall'art. 9.24 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37) disciplina gli adempimenti iniziali dell'amministrazione straordinaria bancaria: il momento operativo in cui i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 71 TUB assumono concretamente la gestione della banca, subentrando agli organi disciolti con il provvedimento della Banca d'Italia ex art. 70 TUB. Si tratta di una norma di raccordo tra il momento provvedimentale (l'atto di scioglimento e nomina) e il momento gestionale (l'effettiva presa in carico dell'azienda bancaria).
La disposizione si articola in quattro commi: il comma 1 disciplina la procedura ordinaria di consegna; il comma 2 prevede la procedura coattiva quando la consegna non è possibile; il comma 3 regola la fase transitoria gestita dal commissario provvisorio; il comma 4 risolve il problema del bilancio non approvato al momento dell'avvio della procedura. Pur nella sua apparente tecnicità, l'art. 73 TUB è di rilevanza pratica fondamentale: la regolarità dell'insediamento dei commissari condiziona la validità degli atti gestionali che questi ultimi compiranno durante la procedura e determina il dies a quo di operatività della procedura nei confronti dei terzi.
2. La consegna ordinaria dell'azienda e il processo verbale (comma 1)
Il comma 1 prescrive che i commissari straordinari si insedino prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. La consegna ha per oggetto l'azienda bancaria nel suo complesso: non un singolo bene ma l'universitas costituita dall'insieme dei beni, dei rapporti giuridici, delle posizioni attive e passive che compongono l'impresa bancaria. La scelta del legislatore di richiedere un processo verbale, sia pure "sommario", risponde all'esigenza di documentare con precisione lo stato dell'azienda al momento dell'insediamento, ai fini della successiva verifica delle responsabilità dei precedenti amministratori e del calcolo dell'eventuale danno patrimoniale da essi causato.
Il processo verbale di consegna deve essere redatto con l'assistenza di almeno un componente del comitato di sorveglianza: questa previsione rafforza il carattere di trasparenza e terzietà dell'operazione di consegna. Il comitato di sorveglianza, pur non essendo un organo di gestione, svolge in questa fase una funzione di testimonianza qualificata e di controllo: garantisce che la situazione dell'azienda al momento della presa in consegna sia documentata fedelmente, a tutela dei commissari stessi (che altrimenti potrebbero essere chiamati a rispondere di situazioni preesistenti al loro insediamento) e degli organi disciolti (che potrebbero essere erroneamente ritenuti responsabili di situazioni sorte dopo la consegna).
Il processo verbale include l'acquisizione di una situazione dei conti: non un bilancio completo e certificato (che richiederebbe tempi incompatibili con l'urgenza dell'insediamento) ma una rappresentazione sommaria e provvisoria della situazione patrimoniale e finanziaria della banca al momento della consegna. Questa situazione contabile costituisce il punto di riferimento iniziale per l'attività dei commissari e per le successive rettifiche e ristrutturazioni del bilancio che saranno operate nel corso della procedura.
3. L'insediamento d'autorità in caso di mancata collaborazione (comma 2)
Il comma 2 prevede una procedura alternativa e coattiva per il caso in cui le consegne non siano possibili: il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti (es. perché i precedenti amministratori si rifiutano di collaborare, sono irreperibili o impediti) o altre ragioni (es. inaccessibilità dei locali aziendali, blocco dei sistemi informatici). In questi casi, i commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.
La norma riconosce ai commissari un potere di autotutela straordinario, giustificato dalla natura pubblicistica della procedura e dalla necessità di garantire la continuità della gestione bancaria anche in presenza di ostacoli frapposti dagli organi disciolti. L'assistenza del notaio assolve la medesima funzione del processo verbale nel caso ordinario: documentazione certificata dello stato dell'azienda al momento dell'insediamento coattivo. L'intervento della forza pubblica consente di superare eventuali resistenze fisiche all'accesso ai locali o ai sistemi aziendali. I precedenti amministratori che ostacolano l'insediamento dei commissari possono incorrere in responsabilità penale (resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., in relazione alla qualifica di pubblici ufficiali dei commissari ex art. 72, c. 9-bis TUB) e in responsabilità civile per i danni causati dal ritardo nell'insediamento.
4. Il ruolo del commissario provvisorio nella fase transitoria (comma 3)
Il comma 3 disciplina la fase transitoria gestita dal commissario provvisorio nominato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 71, c. 5 TUB. Come illustrato nel commento all'art. 71 TUB, il commissario provvisorio è un funzionario della Banca d'Italia nominato per ragioni d'urgenza nel periodo compreso tra l'adozione del provvedimento di scioglimento e l'insediamento dei commissari straordinari ordinari.
Il commissario provvisorio: (a) assume la gestione della banca nell'immediato, esercitando i poteri dei commissari straordinari ex art. 72 TUB per evitare il vuoto gestionale; (b) esegue le consegne ai commissari straordinari quando questi vengono nominati e si insediano, con le stesse modalità previste dai commi 1 e 2 (processo verbale sommario o insediamento d'autorità con notaio). Il commissario provvisorio è quindi un organo di raccordo che garantisce la continuità gestionale nell'arco temporale necessario per completare la selezione e nomina dei commissari straordinari ordinari: il suo insediamento segna l'inizio effettivo della procedura di amministrazione straordinaria, mentre il suo subentro ai commissari ordinari ne delimita la fase transitoria.
5. La relazione sostitutiva del bilancio non approvato (comma 4)
Il comma 4 affronta una problematica frequente nella prassi dell'amministrazione straordinaria: l'avvio della procedura in un momento dell'anno in cui il bilancio relativo all'esercizio precedente non è ancora stato approvato dall'assemblea (es. la procedura viene aperta in febbraio, prima dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'anno precedente prevista entro il 30 aprile). In questa situazione, i commissari non possono depositare un bilancio già approvato, perché non esiste ancora: l'assemblea è stata implicitamente soppressa con lo scioglimento degli organi.
La soluzione adottata dal legislatore è pragmatica: i commissari depositano nel registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica della banca, redatta sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'insediamento. La relazione non ha il medesimo livello di dettaglio e di certificazione contabile di un bilancio di esercizio, ma fornisce una rappresentazione sufficiente della situazione della banca ai fini della pubblicità legale. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza che attesta la correttezza e la completezza delle informazioni fornite, nell'ambito delle funzioni di controllo attribuite al comitato.
Il comma 4 introduce poi un divieto assoluto: è comunque esclusa ogni distribuzione di utili. Il divieto opera in via automatica, indipendentemente dal contenuto della relazione patrimoniale e senza necessità di un atto formale dei commissari o della Banca d'Italia. Esso risponde a un'esigenza di tutela dei creditori della banca in crisi: vietare che le risorse patrimoniali della banca vengano trasferite agli azionisti (a titolo di distribuzione di utili o di acconti su dividendi) in un momento in cui la banca stessa è sotto procedura di amministrazione straordinaria e potrebbe non essere in grado di soddisfare i propri creditori. Il divieto si raccorda con la sospensione dei pagamenti disciplinata dall'art. 74 TUB e con le disposizioni sui poteri gestionali dei commissari ex art. 72 TUB.
6. Raccordo con le procedure di insolvenza del diritto comune
L'art. 73 TUB presenta analogie strutturali con le procedure di consegna previste dal diritto fallimentare e dalla disciplina delle procedure concorsuali del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, CCII). Tuttavia, a differenza di queste, la consegna nell'amministrazione straordinaria bancaria avviene tra organi della medesima procedura (dagli organi disciolti o dal commissario provvisorio ai commissari straordinari) e non tra il fallito/debitore e gli organi della procedura. La presenza del comitato di sorveglianza come organo di garanzia della consegna è una specificità dell'amministrazione straordinaria bancaria, che riflette la natura duale della procedura: gli organi di gestione (commissari) e gli organi di controllo (comitato) operano in parallelo fin dal momento dell'insediamento. Il coordinamento tra art. 73 TUB e artt. 7 ss. d.lgs. 180/2015 (risoluzione bancaria) si pone nel caso in cui, durante la fase iniziale dell'amministrazione straordinaria, la Banca d'Italia deliberi di avviare una procedura di risoluzione: in questo caso, gli organi straordinari nominati ai sensi dell'art. 71 TUB cesserebbero le proprie funzioni e verrebbero sostituiti dall'amministratore speciale nominato dall'autorità di risoluzione ex art. 38 d.lgs. 180/2015.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Come avviene concretamente l'insediamento dei commissari straordinari nell'amministrazione straordinaria bancaria?
Ai sensi dell'art. 73, c. 1 TUB, i commissari si insediano prendendo in consegna l'azienda bancaria dagli organi amministrativi disciolti mediante un sommario processo verbale. Contestualmente acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni deve assistere almeno un componente del comitato di sorveglianza, che garantisce la trasparenza e la documentazione fedele dello stato dell'azienda al momento della consegna.
Cosa succede se i precedenti amministratori si rifiutano di consegnare l'azienda ai commissari?
In base all'art. 73, c. 2 TUB, i commissari provvedono d'autorità a insediarsi con l'assistenza di un notaio e, ove necessario, con l'intervento della forza pubblica. I precedenti amministratori che ostacolano l'insediamento possono incorrere in responsabilità penale (resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., in quanto i commissari sono pubblici ufficiali ex art. 72, c. 9-bis TUB) e in responsabilità civile per i danni causati dal ritardo.
Qual è il ruolo del commissario provvisorio nella fase iniziale dell'amministrazione straordinaria?
Il commissario provvisorio (funzionario della Banca d'Italia nominato per urgenza ai sensi dell'art. 71, c. 5 TUB) assume immediatamente la gestione della banca dopo il provvedimento di scioglimento degli organi ordinari. Svolge poi le consegne ai commissari straordinari ordinari quando questi vengono nominati, secondo le modalità dell'art. 73, c. 1 o c. 2 TUB. È un organo di raccordo che garantisce la continuità gestionale nel periodo tra lo scioglimento e l'insediamento dei commissari ordinari.
Cosa accade al bilancio dell'esercizio precedente se l'amministrazione straordinaria inizia prima della sua approvazione?
Ai sensi dell'art. 73, c. 4 TUB, i commissari depositano nel registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica della banca (redatta sulla base delle informazioni disponibili), accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione di utili, a tutela dei creditori della banca in crisi.
Il processo verbale di consegna è un atto pubblico?
L'art. 73, c. 1 TUB richiede un processo verbale 'sommario', non necessariamente redatto davanti a un notaio. La forma notarile è richiesta solo nell'ipotesi di insediamento coattivo d'autorità ex comma 2, quando la consegna non è possibile per il mancato intervento degli organi disciolti. Nel caso ordinario, il processo verbale è redatto internamente alla procedura con l'assistenza del comitato di sorveglianza, senza necessità di autentica notarile.