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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 72 T.U.B. – Poteri e funzionamento degli organi straordinari (1).

In vigore dal 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

“1. Salvo che non sia diversamente specificato all’atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all’organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, puo’ stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione.

1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che dispone l’amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarita’ e promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. All’atto della nomina, la Banca d’Italia puo’ stabilire speciali limitazioni dei compiti dei commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma.

2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia.

2-bis. La Banca d’Italia puo’, in ogni momento, revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri.

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l’insediamento degli stessi ai sensi dell’articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.

4. La Banca d’Italia puo’ stabilire, all’atto della nomina o successivamente con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, che determinati atti dei commissari siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d’Italia ovvero imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle prescrizioni della Banca d’Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonche’ dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilita’ e riferiscono alla Banca d’Italia in merito alle stesse.

5-bis. Nell’interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono sostituire il soggetto incaricato della revisione legale dei conti per la durata della procedura stessa.

6. Il potere di convocare l’assemblea dei soci e gli altri organi indicati all’articolo 70, comma 2, spetta esclusivamente ai commissari previa approvazione della Banca d’Italia. L’ordine del giorno e’ stabilito in via esclusiva dai commissari e non e’ modificabile dall’organo convocato.

7. Quando i commissari siano piu’ di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E’ fatta salva la possibilita’ di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o piu’ commissari.

8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parita’ prevale il voto del presidente.

9. La responsabilita’ dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico e’ limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d’Italia.

9-bis. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.”

(1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 17 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Poteri gestionali pieni dei commissari, salvo diversa specificazione (comma 1). I commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri dell'organo di amministrazione della banca ex statuto e codice civile, salvo che la Banca d'Italia non abbia limitato i poteri nell'atto di nomina; la Banca d'Italia può altresì attribuire poteri di gestione più limitati.
  • Compiti specifici nella gestione ordinaria e finalità di interesse pubblico (comma 1-bis). Salvo diversa indicazione, ai commissari spettano: accertamento della situazione aziendale, rimozione delle irregolarità e promozione di soluzioni utili per i depositanti e la sana e prudente gestione; le clausole statutarie e convenzionali sui diritti di controllo dei soci non si applicano agli atti dei commissari.
  • Revoca, sostituzione e modifica dei compiti da parte della Banca d'Italia in qualsiasi momento (comma 2-bis). La Banca d'Italia può in ogni momento revocare o sostituire i commissari e i componenti del comitato di sorveglianza, ovvero modificarne compiti e poteri: potere di controllo continuo sulla procedura.
  • Responsabilità limitata e status di pubblici ufficiali (commi 9 e 9-bis). La responsabilità dei commissari e del comitato di sorveglianza è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave; le azioni civili nei loro confronti richiedono previa autorizzazione della Banca d'Italia. I commissari sono pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
  • Azione di responsabilità contro i disciolti organi (comma 5). L'azione sociale di responsabilità contro gli ex amministratori e controllori e contro il revisore dei conti spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia; gli organi subentranti proseguono le azioni avviate dai commissari.
1. Collocazione sistematica dell'art. 72 TUB: poteri e funzionamento degli organi straordinari

L'art. 72 T.U.B. (nel testo in vigore dal 16 novembre 2015, come sostituito dall'art. 1, c. 17 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, recante attuazione della BRRD — direttiva 2014/59/UE) è la norma cardine della disciplina dell'amministrazione straordinaria bancaria: definisce i poteri, le funzioni, i meccanismi di funzionamento e il regime di responsabilità degli organi straordinari (commissari e comitato di sorveglianza) nominati ai sensi dell'art. 71 TUB. La disposizione è di notevole complessità tecnica, con nove commi e diversi commi bis, e opera come lex specialis rispetto alle norme del codice civile sulla gestione societaria, che si applicano residualmente nella misura in cui non siano derogate dall'art. 72 o da istruzioni della Banca d'Italia.

L'art. 72 TUB ha subito significative modifiche nel corso degli anni: la struttura attuale riflette le innovazioni introdotte dalla BRRD per rafforzare i poteri dei commissari straordinari (in particolare con i commi 1-bis e 2-bis, introdotti rispettivamente dal d.lgs. 181/2015 e dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 18) e allineare il regime italiano agli standard europei in materia di amministrazione straordinaria come strumento di gestione delle crisi bancarie.

2. I poteri gestionali dei commissari: contenuto e limiti (commi 1 e 1-bis)

Il comma 1 stabilisce il principio generale: i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto. Questo significa che i commissari si sostituiscono integralmente al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione preesistente, con i medesimi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, di rappresentanza legale e di gestione dell'impresa bancaria. La Banca d'Italia può tuttavia, nel provvedimento di nomina, limitare i poteri dei commissari a soli determinati atti o funzioni (es. solo poteri di ordinaria amministrazione, con riserva dell'autorizzazione della Banca d'Italia per gli atti di straordinaria amministrazione).

Il comma 1-bis, introdotto dalla BRRD, specifica i compiti ordinari dei commissari in assenza di diverse indicazioni nel provvedimento di nomina: (a) accertare la situazione aziendale — comprendere la reale situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa della banca, anche attraverso audit interni e revisioni contabili, per poter predisporre le misure di risanamento appropriate; (b) rimuovere le irregolarità — eliminare le cause che hanno determinato il dissesto o le irregolarità della banca (es. rimozione di prassi gestionali illecite, rettifica delle poste di bilancio, dismissione di posizioni irregolari); (c) promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione — individuare e attuare le misure più adeguate per salvaguardare i depositanti e la stabilità dell'ente (cessione di assets, ricerca di soci o investitori, operazioni di aggregazione con altre banche, ecc.).

Una disposizione di rilievo del comma 1-bis è che le clausole degli statuti societari o degli accordi convenzionali relative ai diritti di controllo dei soci (es. diritti di veto, clausole di gradimento, limiti al trasferimento delle partecipazioni) non si applicano agli atti dei commissari: i commissari operano nell'interesse pubblico della stabilità finanziaria e non possono essere ostacolati nei loro poteri di gestione dalle prerogative contrattuali degli azionisti preesistenti, che sono stati privati dei loro poteri ordinari con il provvedimento di scioglimento.

3. Il controllo della Banca d'Italia sugli atti dei commissari (commi 4 e 2-bis)

Il comma 4 disciplina il sistema di supervisione della Banca d'Italia sugli atti dei commissari durante la procedura: la Banca d'Italia può stabilire — sia all'atto della nomina sia successivamente con istruzioni impartite ai commissari — che determinati atti dei commissari siano sottoposti ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia o che siano imposte speciali cautele e limitazioni nella gestione. I commissari sono personalmente responsabili dell'inosservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni della Banca d'Italia non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza: questa clausola di tutela dei terzi è essenziale per la certezza giuridica degli atti compiuti nella procedura.

Il comma 2-bis attribuisce alla Banca d'Italia un potere di revoca e sostituzione degli organi straordinari esercitabile in qualsiasi momento durante la procedura. La Banca d'Italia può: revocare i commissari (per inadempimento, per perdita dei requisiti, per ragioni di opportunità) e nominarne di nuovi; revocare i componenti del comitato di sorveglianza; modificare compiti e poteri dei commissari e del comitato. Questo potere di intervento continuo riflette la natura dell'amministrazione straordinaria come procedura sotto la supervisione attiva della Banca d'Italia, non come procedura gestita autonomamente dagli organi straordinari.

4. L'azione di responsabilità contro i disciolti organi (comma 5)

Il comma 5 attribuisce ai commissari straordinari il potere (e, implicitamente, il dovere) di promuovere le azioni di responsabilità contro i soggetti che hanno causato il dissesto della banca: i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo (ex amministratori, ex sindaci), il direttore generale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'esercizio dell'azione richiede: (a) audizione del comitato di sorveglianza; (b) previa autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione della Banca d'Italia è un filtro essenziale: evita che azioni di responsabilità vengano promosse in modo strumentale o con finalità diverse dalla tutela del patrimonio della banca e dei suoi creditori.

La norma garantisce la continuità dell'azione di responsabilità oltre la durata della procedura: gli organi subentranti all'amministrazione straordinaria (es. gli organi ordinari della banca risanata, o il commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa) proseguono le azioni di responsabilità già intraprese dai commissari e informano la Banca d'Italia sullo stato delle medesime. Questo obbligo di informativa post-procedura è funzionale al controllo della Banca d'Italia sull'esito complessivo della procedura di amministrazione straordinaria.

5. Regime di responsabilità degli organi straordinari e status di pubblici ufficiali (commi 9 e 9-bis)

Il comma 9 introduce un regime di responsabilità attenuata: la responsabilità dei commissari e dei componenti del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, escludendo la responsabilità per colpa lieve. Questo regime di responsabilità attenuata riflette la natura eccezionale del mandato degli organi straordinari: essi operano in condizioni di crisi aziendale, con informazioni incomplete, sotto la supervisione della Banca d'Italia, e devono poter assumere decisioni difficili senza il rischio di esposizione a responsabilità per scelte gestionali rivelatesi ex post non ottimali ma adottate in buona fede. Le azioni civili contro i commissari e i componenti del comitato richiedono la previa autorizzazione della Banca d'Italia: questa condizione di procedibilità evita azioni di disturbo nei confronti degli organi straordinari durante la procedura.

Il comma 9-bis, introdotto dal d.lgs. 181/2015, qualifica i commissari come pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. Questa qualifica ha rilevanti implicazioni: (a) penalistiche — l'ostacolo all'esercizio delle funzioni dei commissari può integrare il reato di resistenza o violenza a pubblico ufficiale (art. 336-337 c.p.), e i commissari sono soggetti alle norme penali sui pubblici ufficiali (artt. 357-360 c.p.); (b) civili — gli atti dei commissari beneficiano di una presunzione di legittimità rafforzata; (c) di responsabilità — la qualifica di pubblici ufficiali non esclude la responsabilità civile ex art. 28 Cost. per dolo o colpa grave, nel rispetto del regime di cui al comma 9.

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Redazione Legge in Chiaro
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