Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 85 T.U.B. – Adempimenti iniziali.
In vigore dal 01/09/1996
Modificato da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 64
“1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l’inventario.
2. Si applica l’art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Vedi anche
→TUB art. 84 - Art. 84 T.U.B.: Poteri e funzionamento degli organi liquidatori→TUB art. 86 - Art. 86 T.U.B.: Accertamento del passivo→TUF art. 1 - Art. 1 TUF - Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 82 T.U.B.: Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza→Art. 81 T.U.B.: Organi della procedura→Art. 80 T.U.B.: Liquidazione coatta amministrativa→Art. 79 T.U.B.: Banche comunitarie→Art. 78 T.U.B.: Banche autorizzate in Italia→Art. 77 bis T.U.B.: Aumenti di capitale→Art. 77 T.U.B.: Succursali di banche di Stato terzo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
1. Funzione e collocazione dell'art. 85 TUB nel sistema della LCA bancaria
L'art. 85 T.U.B. (nel testo vigente dal 1° settembre 1996, introdotto dall'art. 64 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e rimasto invariato nei successivi interventi di riforma del TUB) disciplina gli "adempimenti iniziali" della liquidazione coatta amministrativa (LCA) bancaria: le formalità che i commissari liquidatori devono compiere immediatamente dopo la nomina per dar corso alla procedura. L'art. 85 TUB è, nella sequenza normativa, il collegamento tra il provvedimento di apertura della LCA (art. 80 TUB) e gli effetti che la procedura produce sui creditori e sui rapporti giuridici (art. 83 TUB): l'insediamento dei commissari ex art. 85 TUB fissa il dies a quo degli effetti ex art. 83, c. 1 TUB (sospensione dei pagamenti), e l'inventario formato ex art. 85 TUB è il documento patrimoniale fondamentale su cui si basano le successive operazioni di liquidazione e di accertamento del passivo.
L'art. 85 TUB è una norma breve ma operativamente densa: in due commi, descrive le tre attività fondamentali degli adempimenti iniziali (verbale di consegna, acquisizione della situazione dei conti, inventario) e rinvia all'art. 73 TUB per i dettagli formali comuni con l'amministrazione straordinaria. La brevità della norma si spiega con la sua funzione: non definire le regole di merito della liquidazione (che spettano agli artt. 83-97 TUB), ma fissare le formalità procedurali di avvio.
2. Il processo verbale di consegna: natura giuridica e funzione
Il primo adempimento che i commissari liquidatori devono compiere è prendere "in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale". Il processo verbale di consegna ha una pluralità di funzioni giuridiche cruciali:
(a) Fissazione del dies a quo: come chiarisce espressamente l'art. 83, c. 1 TUB, la Banca d'Italia ricava dalla data del verbale di consegna (con giorno, ora e minuto) il momento esatto di decorrenza degli effetti della LCA. L'ora e il minuto hanno rilevanza pratica per le operazioni bancarie in corso al momento dell'insediamento (bonifici, operazioni in T2, regolamenti di borsa).
(b) Documentazione dello stato del patrimonio aziendale: il verbale descrive sommariamente i beni, i diritti e i rapporti giuridici che vengono trasferiti nella gestione dei commissari, consentendo di distinguere ciò che è entrato nella LCA da ciò che era già stato sottratto o disperso prima dell'apertura della procedura (rilevante per le azioni revocatorie).
(c) Prova della legittimazione dei commissari: il verbale di consegna, insieme al decreto ministeriale di nomina pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è il documento che i commissari presentano alle controparti contrattuali, alle banche corrispondenti, ai registri pubblici e agli organi giurisdizionali per dimostrare la propria legittimazione ad agire in nome della banca in LCA.
Il verbale è definito "sommario": non è richiesta una descrizione analitica di ogni singolo bene o contratto (che sarebbe impraticabile in tempi rapidi per una banca con migliaia di contratti), ma una descrizione sintetica e provvisoria della situazione aziendale, che verrà poi integrata dall'inventario analitico. L'art. 73, c. 1, ultimo periodo TUB (richiamato dall'art. 85, c. 2 TUB) prevede che il verbale sia redatto in contraddittorio con i precedenti organi e firmato da tutte le parti presenti.
3. L'acquisizione della situazione dei conti
Immediatamente dopo il verbale di consegna, i commissari "acquisiscono una situazione dei conti". Questo documento (distinto dall'inventario) è un quadro contabile aggiornato alla data dell'insediamento: stato patrimoniale provvisorio, evidenza dei conti di tesoreria, dei conti correnti interbancari, dei debiti e crediti verso clienti risultanti dalle scritture contabili della banca. La situazione dei conti ha una funzione diversa dall'inventario: mentre l'inventario descrive i beni e i rapporti giuridici della banca, la situazione dei conti descrive la posizione finanziaria della banca alla data dell'apertura della procedura.
In pratica, la situazione dei conti fornisce ai commissari una prima mappa del perimetro della liquidazione: entità dell'attivo (crediti verso clienti, titoli, immobili, partecipazioni), entità del passivo (depositi, obbligazioni, debiti interbancari), liquidità disponibile e posizione netta di cassa. Questi dati consentono ai commissari di adottare immediatamente le decisioni urgenti: blocco o mantenimento di determinate operazioni, apertura o chiusura di conti, gestione dei depositi protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).
4. L'inventario: funzione e contenuto
L'inventario è il documento più importante tra gli adempimenti iniziali: i commissari "formano l'inventario" (il termine "formare" implica un'attività di ricognizione attiva e analitica, non di semplice registrazione dei dati preesistenti). L'inventario comprende:
(a) Beni immobili: immobili di proprietà della banca (sedi, filiali, immobili acquisiti a seguito di ipoteche esecutive);
(b) Beni mobili registrati: autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni intestati alla banca;
(c) Strumenti finanziari: titoli di stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi di investimento in portafoglio proprio o in gestione per conto terzi;
(d) Crediti: portafoglio prestiti (mutui, fidi, anticipazioni), crediti commerciali, crediti verso istituti bancari;
(e) Beni di terzi: beni detenuti per conto di terzi (strumenti finanziari in custodia e amministrazione, garanzie ricevute), che devono essere separati dall'attivo proprio della banca in LCA e restituiti ai legittimi proprietari dopo la sospensione ex art. 83, c. 1 TUB;
(f) Contratti in corso: contratti di finanziamento, contratti di locazione, contratti di servizio, contratti derivati.
L'inventario è il documento di riferimento per la successiva formazione dello stato passivo ex art. 86 TUB: i commissari comunicano ai creditori le somme risultanti a credito di ciascuno "secondo le scritture e i documenti della banca" (art. 86, c. 1 TUB), cioè sulla base dell'inventario e della situazione dei conti acquisiti ex art. 85 TUB.
5. Rinvio all'art. 73 TUB e raccordo con l'amministrazione straordinaria (comma 2)
Il comma 2 dell'art. 85 TUB rinvia all'art. 73, cc. 1 (ultimo periodo), 2 e 4 TUB. Il rinvio è selettivo (non integrale): si applicano le disposizioni sull'inventario e sulla formazione del processo verbale dell'amministrazione straordinaria, ma non l'intero art. 73 (ad es., il primo periodo del comma 1 riguarda la presa di possesso dell'amministrazione straordinaria, che ha presupposti diversi dalla LCA). Il rinvio all'art. 73, c. 4 TUB è particolarmente rilevante: quella norma prevede che il processo verbale di consegna attesti lo stato degli atti di amministrazione in corso, permettendo ai commissari di conoscere immediatamente le operazioni pendenti che richiedono una decisione urgente (es. ordini di bonifico non ancora eseguiti, operazioni in T2 in corso di regolamento).
Il raccordo tra gli adempimenti iniziali della LCA (art. 85 TUB) e quelli dell'amministrazione straordinaria (art. 73 TUB) riflette la volontà del legislatore di uniformare le formalità iniziali delle due principali procedure di crisi bancaria, pur mantenendone distinta la natura: l'amministrazione straordinaria mira al risanamento (con eventuale ritorno all'ordinaria attività), la LCA mira alla liquidazione ordinata del patrimonio.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia
Domande frequenti
Che cos'è il processo verbale di consegna ex art. 85 TUB e quale rilevanza ha?
Il processo verbale di consegna è il documento con cui i commissari liquidatori prendono in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione, fissando il momento esatto dell'insediamento (giorno, ora, minuto). Ha rilevanza fondamentale perché, salvo il termine suppletivo del sesto giorno lavorativo, è il dies a quo degli effetti della LCA ex art. 83, c. 1 TUB (sospensione dei pagamenti). È anche la prova della legittimazione dei commissari verso terzi.
Qual è la differenza tra la 'situazione dei conti' e l'inventario ex art. 85 TUB?
La situazione dei conti è un quadro contabile-finanziario provvisorio (stato patrimoniale, liquidità, debiti e crediti dalle scritture contabili) che fornisce ai commissari una prima mappa del perimetro finanziario della liquidazione. L'inventario è una ricognizione analitica dei beni, dei diritti e dei rapporti giuridici della banca, distinto tra attivo proprio e beni di terzi; è il documento di riferimento per la successiva formazione dello stato passivo ex art. 86 TUB.
I beni di terzi in possesso della banca entrano nell'inventario della LCA?
Sì, ma con separazione. I beni di terzi (es. titoli in custodia e amministrazione per conto di clienti) vengono censiti nell'inventario come categoria distinta dall'attivo proprio della banca. Dopo la sospensione temporanea ex art. 83, c. 1 TUB, i commissari procedono alla restituzione dei beni di terzi ai legittimi proprietari, che non partecipano al concorso tra i creditori per i beni propri della banca ma hanno diritto alla restituzione specifica.
Quali norme dell'art. 73 TUB si applicano agli adempimenti iniziali della LCA?
Per rinvio dell'art. 85, c. 2 TUB, si applicano: l'art. 73, c. 1, ultimo periodo (attestazione dello stato degli atti di amministrazione in corso nel verbale di consegna), l'art. 73, c. 2 (modalità formali del verbale, redatto in contraddittorio con i precedenti organi) e l'art. 73, c. 4 (obblighi informativi dei precedenti organi verso i commissari). Non si applica il primo periodo dell'art. 73, c. 1, che riguarda la presa di possesso specifica dell'amministrazione straordinaria.
Il verbale di consegna ex art. 85 TUB è necessario anche se la banca era già in liquidazione ordinaria?
Sì. L'art. 85 TUB prevede la consegna 'dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria': la norma copre espressamente anche il caso in cui la banca fosse già in liquidazione volontaria (deliberata dall'assemblea ex art. 2484 ss. c.c.) prima del decreto di LCA. In questo caso, il verbale è redatto con i liquidatori ordinari in carica, che consegnano l'azienda ai commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia.