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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 81 T.U.B. – Organi della procedura (1).

In vigore dal 01/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

“1. La Banca d’Italia nomina:

a) uno o piu’ commissari liquidatori;

b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche societa’ o altri enti.

1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti dalla Banca d’Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 26, comma 3, lettere a) e d).

2. Il provvedimento della Banca d’Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito web della Banca d’Italia. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione nel registro delle imprese.

3. La Banca d’Italia puo’ revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

4. Le indennita’ spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.”

(1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 24 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza da parte della Banca d'Italia (comma 1). La Banca d'Italia nomina uno o più commissari liquidatori e un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri; il comitato elegge a maggioranza di voti il proprio presidente.
  • Possibilità di nominare società o enti come commissari (comma 1-bis). La novità del d.lgs. 193/2021 consente di nominare come liquidatori anche soggetti collettivi (società di professionisti o enti specializzati), ampliando il perimetro soggettivo rispetto al modello tradizionale della persona fisica.
  • Criteri di nomina basati sui requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti bancari (comma 1-ter). I commissari e i membri del comitato sono selezionati in base a criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, che tiene conto dei requisiti di professionalità, onorabilità e assenza di conflitti di interesse previsti dall'art. 26, c. 3, lett. a) e d) TUB.
  • Pubblicità degli atti di nomina e deposito nel registro delle imprese (comma 2). Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato sono pubblicati sul sito web della Banca d'Italia; entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano gli atti nel registro delle imprese per l'iscrizione.
  • Poteri di revoca e sostituzione della Banca d'Italia e indennità a carico della liquidazione (commi 3-4). La Banca d'Italia può revocare o sostituire commissari e componenti del comitato; le indennità degli organi della procedura, determinate dalla Banca d'Italia, sono a carico della liquidazione.
1. Collocazione sistematica: la liquidazione coatta amministrativa bancaria e i suoi organi

L'art. 81 T.U.B. (nel testo vigente dal 1° dicembre 2021, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193, che ha adeguato il TUB al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza — d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — CCII) disciplina gli organi della liquidazione coatta amministrativa bancaria (LCA): la procedura concorsuale speciale applicabile alle banche che non possono essere risanate e devono essere liquidate in modo ordinato. La liquidazione coatta amministrativa è la procedura liquidatoria prevista per le banche (e per altri soggetti vigilati quali assicurazioni, società finanziarie, SGR) in alternativa al fallimento: non è gestita da un giudice fallimentare ma da organi nominati dall'autorità di vigilanza (la Banca d'Italia) e supervisionata da questa, con un ruolo marginale dell'autorità giudiziaria (limitato all'accertamento dello stato di insolvenza ex art. 82 TUB e alla vigilanza sui diritti dei creditori).

L'art. 81 TUB è la norma "portante" della disciplina degli organi della LCA bancaria: determina chi gestisce la procedura (commissari liquidatori), chi la controlla (comitato di sorveglianza) e secondo quali criteri questi organi vengono selezionati, nominati, eventualmente sostituiti e remunerati. In prospettiva sistematica, l'art. 81 TUB si raccorda con gli artt. 80 (apertura della liquidazione coatta), 82 (accertamento dell'insolvenza), 83 (poteri del commissario liquidatore), 84 (inventario), 85 (gestione), 86 (avviso ai creditori), 87-95 (verificazione del passivo e pagamento), e con le norme del CCII richiamate per rinvio (artt. 297-299 CCII).

2. I commissari liquidatori: struttura, nomina e caratteristiche (commi 1, 1-bis, 1-ter)

Il comma 1 prevede che la Banca d'Italia nomini "uno o più commissari liquidatori": la pluralità è possibile per banche di grandi dimensioni o per procedimenti complessi, in cui le attività da liquidare sono così articolate da richiedere più professionisti. A differenza dell'amministrazione straordinaria (dove la pluralità dei commissari è la regola — art. 71, c. 2 TUB), nella LCA la nomina di un commissario unico è frequente per banche di dimensioni medie o piccole.

Il comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. 193/2021, ha innovato significativamente il modello tradizionale: "possono essere nominati come liquidatori anche società o altri enti". Questa apertura ai soggetti collettivi consente alla Banca d'Italia di nominare come commissario liquidatore una società di consulenza specializzata in ristrutturazioni aziendali, un'associazione professionale di commercialisti o avvocati, o un ente pubblico o privato con specifica expertise nelle procedure di gestione delle crisi bancarie. La ratio è doppia: (a) permettere la gestione di liquidazioni complesse che richiedono team multidisciplinari, non una singola persona fisica; (b) garantire la continuità della procedura anche in caso di impedimento o decesso del commissario persona fisica, evitando interruzioni nella gestione della LCA.

Il comma 1-ter stabilisce i criteri di selezione dei commissari: la Banca d'Italia individua i commissari e i componenti del comitato "in base ai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 26, c. 3, lett. a) e d) TUB". Il rinvio all'art. 26 TUB è significativo: questa norma disciplina i requisiti degli esponenti aziendali delle banche (amministratori, sindaci, DG), richiedendo onorabilità, professionalità, correttezza, disponibilità di tempo e assenza di conflitti di interesse rilevanti. I commissari liquidatori devono soddisfare standard analoghi, in quanto esercitano funzioni di gestione di asset e passività bancari di rilevante impatto sistemico.

3. Il comitato di sorveglianza: composizione, elezione del presidente e funzioni

La Banca d'Italia nomina anche un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri (comma 1, lett. b). La forbice numerica consente di adeguare la composizione alla dimensione e alla complessità della banca in liquidazione: per banche piccole è sufficiente un comitato di tre membri, per banche più complesse o per LCA con problematiche specifiche (es. molti creditori garantiti, operazioni di cessione di sportelli in corso) può essere opportuno un comitato più ampio. Il comitato elegge il proprio presidente a maggioranza di voti tra i propri componenti.

Il comitato di sorveglianza svolge nella LCA una funzione analoga a quella del comitato dei creditori nel fallimento ordinario ex CCII: controlla l'operato dei commissari liquidatori, esprime pareri preventivi sulle operazioni di straordinaria amministrazione, tutela gli interessi dei creditori e degli azionisti rispetto alla gestione della procedura. I principali poteri del comitato includono: (a) esprimere pareri sulle operazioni di liquidazione di valore superiore a determinate soglie (fissate dalla Banca d'Italia); (b) vigilare sulla regolarità della procedura e segnalare irregolarità alla Banca d'Italia; (c) approvare il piano di liquidazione predisposto dai commissari; (d) concorrere alla formazione dello stato passivo.

4. Pubblicità degli atti di nomina e deposito nel registro delle imprese (comma 2)

Il comma 2 impone un regime di pubblicità articolato: (a) il provvedimento della Banca d'Italia (che apre la LCA e nomina i commissari) e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito web della Banca d'Italia; (b) entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza nel registro delle imprese per l'iscrizione. La pubblicità erga omnes del provvedimento di apertura della LCA è essenziale per l'operatività della procedura: (a) segna il dies a quo per i creditori che devono presentare domanda di insinuazione al passivo; (b) avvia il termine di maturazione degli effetti del provvedimento nei confronti dei terzi; (c) consente ai commissari di esercitare i propri poteri di gestione opponendo a terzi la qualità di organi della procedura; (d) attiva i meccanismi di tutela dei depositanti (rimborso da parte del FITD per i depositi garantiti). Il precedente testo dell'art. 81 TUB prevedeva la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; il d.lgs. 193/2021 ha sostituito la GU con il sito web della Banca d'Italia, in linea con la progressiva digitalizzazione degli adempimenti pubblicistici.

5. Revoca, sostituzione e indennità degli organi (commi 3 e 4)

Il comma 3 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di "revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza" in qualsiasi momento durante la procedura. Questo potere risponde all'esigenza di mantenere un controllo continuo sull'efficienza e sulla correttezza degli organi della LCA: se un commissario non adempie diligentemente ai propri compiti, si trova in conflitto di interesse, commette irregolarità nella gestione o non collabora con la Banca d'Italia, questa può revocarlo senza necessità di un procedimento giudiziario. La revoca è un provvedimento amministrativo della Banca d'Italia, impugnabile davanti al TAR ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.), ma non sospende l'efficacia della procedura.

Il comma 4 stabilisce che le indennità spettanti ai commissari liquidatori e ai componenti del comitato di sorveglianza sono "determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione". Le indennità sono quindi un credito prededucibile della procedura (da soddisfarsi prima dei creditori privilegiati e chirografari), analogamente agli onorari del curatore nel fallimento ex CCII. La Banca d'Italia determina i criteri di calcolo delle indennità in modo da allinearli alla complessità della procedura, alle dimensioni della banca liquidanda e ai risultati ottenuti nella liquidazione del passivo.

6. Raccordo con il CCII e con la disciplina ante-riforma

Il d.lgs. 193/2021 ha adeguato l'art. 81 TUB al CCII (d.lgs. 14/2019), aggiornando i rinvii normativi e introducendo le novità (comma 1-bis sui liquidatori collettivi, comma 1-ter sui criteri di nomina). In prospettiva comparativa, gli organi della LCA bancaria si distinguono dagli organi della liquidazione giudiziale ex CCII (liquidatore nominato dal tribunale su proposta del curatore, comitato dei creditori) per la natura amministrativa della nomina (Banca d'Italia vs. tribunale) e per la natura pubblicistico-regolatoria del controllo (Banca d'Italia vs. giudice delegato). Questa differenza strutturale riflette la specificità delle banche rispetto alle imprese commerciali ordinarie: la liquidazione bancaria non è solo un problema di soddisfazione dei creditori, ma anche un problema di stabilità del sistema finanziario e di tutela dei depositanti, giustificando il ruolo centrale dell'autorità di vigilanza nella gestione della procedura.

Domande frequenti

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Redazione Legge in Chiaro
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