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Art. 78 T.U.B. – Banche autorizzate in Italia.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche di Stato terzo, anche per insufficienza di fondi.”
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento del professionista
L'art. 78 del Testo Unico Bancario, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 208 (in vigore dal 9 gennaio 2026), regola gli strumenti restrittivi di cui dispone la Banca d'Italia nei confronti delle banche autorizzate in Italia. La norma fa parte del sistema di vigilanza prudenziale e si colloca tra gli strumenti intermedi di intervento: più gravi della semplice irrogazione di sanzioni amministrative, meno gravi rispetto a misure ultime come l'amministrazione straordinaria (artt. 70 ss.) o la liquidazione coatta amministrativa (artt. 80 ss.). Per il consulente bancario o l'avvocato che assista istituti di credito, la conoscenza della disciplina è essenziale per la gestione delle relazioni con la vigilanza e per la difesa nei procedimenti restrittivi.
I presupposti dell'intervento restrittivo
L'art. 78 individua tre presupposti distinti per l'attivazione dei poteri restrittivi della Banca d'Italia. Violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie: la banca contravviene a norme di legge (T.U.B., legge sulle banche, regolamenti europei come la CRR e CRD), a provvedimenti amministrativi (disposizioni di Banca d'Italia, decisioni BCE per banche significative), o al proprio statuto sociale. La violazione deve essere accertata, ma non richiede colpa qualificata: basta l'oggettiva inosservanza. Irregolarità di gestione: si tratta di un concetto più ampio, che ricomprende inadeguatezze organizzative, deficienze nei controlli interni, prassi operative contrarie al sano e prudente esercizio dell'attività bancaria. La giurisprudenza sviluppata in sede di Consiglio di Stato e TAR ha chiarito che l'irregolarità deve avere rilievo sostanziale per la vigilanza, non essere meramente formale. Insufficienza di fondi: presupposto specifico per le succursali di banche di Stato terzo (cioè non UE/SEE), riflette la maggiore esposizione al rischio di queste strutture.
Gli strumenti: divieto di nuove operazioni e chiusura succursali
La Banca d'Italia dispone di due strumenti tipici. Il divieto di intraprendere nuove operazioni è una misura conservativa: la banca può continuare a gestire i rapporti in essere ma non può assumere nuovi impegni. La portata del divieto è discrezionale: può riguardare l'intera attività o specifici segmenti (per esempio determinate tipologie di prestiti, operazioni in derivati, raccolta diretta in particolari forme). La banca ne deve dare immediata comunicazione alla clientela secondo le modalità stabilite. La chiusura di succursali è strumento più severo: comporta la cessazione delle attività operative di una specifica unità territoriale. La regola opera, in linea generale, per succursali estere o particolarmente rischiose; raramente si applica all'intera rete di una banca.
Entrambi gli strumenti sono di natura amministrativa e producono effetti immediati. La banca destinataria può impugnarli davanti al TAR del Lazio (competenza funzionale per atti della Banca d'Italia) entro 60 giorni. La sospensione cautelare è ammessa ma di rara concessione, considerato l'interesse pubblico alla tutela del risparmio e alla stabilità sistemica.
Coordinamento con il Single Supervisory Mechanism
Per le banche significative (quelle che superano determinate soglie dimensionali, di rilevanza sistemica o di operatività transfrontaliera), la vigilanza è esercitata direttamente dalla Banca Centrale Europea nell'ambito del Single Supervisory Mechanism (SSM, Reg. UE 1024/2013). In questo caso, il potere di intervento ex art. 78 spetta sostanzialmente alla BCE, con la Banca d'Italia che svolge funzioni preparatorie e di supporto. Per le banche meno significative (la grande maggioranza delle banche italiane minori), la competenza primaria resta della Banca d'Italia, sotto il monitoraggio della BCE. La distribuzione delle competenze è oggetto del Reg. UE 468/2014.
Per le succursali di banche di Stato terzo (statunitensi, britanniche, asiatiche), la vigilanza è esclusivamente della Banca d'Italia (perché lo Stato terzo non è parte dell'SSM). Gli strumenti dell'art. 78 trovano qui piena applicazione, anche con il presupposto specifico dell'insufficienza di fondi.
Profili pratici per il professionista
Per la banca destinataria di un provvedimento ex art. 78, la difesa si articola su più piani. Sul piano amministrativo: contraddittorio in sede di vigilanza (la Banca d'Italia consente, in linea generale, l'audizione preventiva); presentazione di osservazioni scritte; eventuale impegno a misure correttive che possa portare alla revoca o riduzione del provvedimento. Sul piano giurisdizionale: ricorso al TAR Lazio, con eventuale richiesta di sospensiva; in subordine, appello al Consiglio di Stato. Sul piano operativo: gestione tempestiva della comunicazione alla clientela, mantenimento dei rapporti in essere, adozione di un piano di rientro o di adeguamento.
Per il cliente della banca destinataria, il provvedimento ex art. 78 non incide sulla validità dei rapporti già instaurati. La banca può continuare ad accettare versamenti, gestire pagamenti, eseguire operazioni di amministrazione. Limitazioni si possono produrre per nuove operazioni: per esempio, una banca a cui sia vietata nuova attività di credito non potrà concedere nuovi mutui o finanziamenti, ma dovrà gestire quelli esistenti. La trasparenza informativa verso la clientela è obbligatoria.
Domande frequenti
Quando la Banca d'Italia può imporre il divieto di nuove operazioni a una banca?
Quando accerti violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività bancaria, oppure irregolarità di gestione (art. 78 T.U.B., come riformato dal D.Lgs. 208/2025). Per le succursali di banche di Stato terzo è prevista anche l'ipotesi specifica di insufficienza di fondi. Il provvedimento è atto di vigilanza prudenziale e produce effetti immediati.
Cos'è la differenza tra divieto di nuove operazioni e amministrazione straordinaria?
Sono strumenti di intervento di gravità crescente. Il divieto di nuove operazioni (art. 78) è misura conservativa: la banca prosegue l'amministrazione ordinaria ma non può assumere nuovi impegni. L'amministrazione straordinaria (artt. 70 ss.) sostituisce gli organi sociali con commissari di nomina della Banca d'Italia, con poteri estesi di gestione e ristrutturazione. La liquidazione coatta amministrativa (artt. 80 ss.) è la misura ultima: comporta cessazione dell'attività.
I clienti subiscono conseguenze in caso di provvedimento ex art. 78?
I rapporti già in essere proseguono normalmente: la banca può accettare versamenti, gestire pagamenti, eseguire operazioni di amministrazione. Le limitazioni riguardano in linea generale le nuove operazioni: per esempio una banca a cui sia vietata nuova attività di credito non potrà concedere nuovi mutui. La banca è tenuta a informare adeguatamente la clientela secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
Come si impugna un provvedimento della Banca d'Italia ex art. 78?
Davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 113 c.p.a. La competenza funzionale del TAR Lazio per atti della Banca d'Italia è ben consolidata. È possibile chiedere sospensiva cautelare, di rara concessione considerato l'interesse pubblico. La decisione del TAR può essere impugnata in Consiglio di Stato. La giurisprudenza amministrativa è specializzata e tiene conto dei margini di discrezionalità tecnica della vigilanza.
Cosa cambia con la riforma del D.Lgs. 208/2025?
Il D.Lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, ha riorganizzato la disciplina dei poteri di intervento della Banca d'Italia, con la nuova rubrica dell'art. 78 «Banche autorizzate in Italia». La riforma ha allineato la disciplina italiana ai principi europei della Capital Requirements Directive (CRD) e ha integrato gli strumenti di vigilanza con quelli del Single Supervisory Mechanism. Per il professionista, è importante verificare la versione del testo applicabile alla fattispecie in esame, considerato il regime transitorio per i procedimenti pendenti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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