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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 77 bis T.U.B. – Aumenti di capitale (1).

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali e’ stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l’avvio dell’amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l’adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, se cosi’ e’ previsto dallo statuto.

2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea:

a) la comunicazione effettuata dall’intermediario ai sensi dell’articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea;

b) il termine di cui all’articolo 126-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ ridotto a cinque giorni;

c) non trovano applicazione le modalita’ di pubblicita’ di cui all’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle banche nei confronti delle quali e’ stata disposta l’amministrazione straordinaria.

4. Il presente articolo si applica anche alle capogruppo italiane.

(1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, aggiunto dall’art. 1, comma 22 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Deroga ai termini ordinari di convocazione assembleare (artt. 2366, 2369 c.c. e artt. 125-bis, 126 TUF) per le banche in misura di intervento precoce o in amministrazione straordinaria.
  • Le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale per ripristinare l'adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a 10 giorni prima, se previsto dallo statuto.
  • Regole speciali per banche quotate: record date anticipata al terzo giorno di mercato aperto precedente, termini ridotti per le liste del CdA, esclusione di determinate pubblicità.
  • Ulteriori deroghe per le banche in amministrazione straordinaria (non si applicano le riduzioni sui termini per liste del CdA e relative pubblicità).
  • Le disposizioni si applicano anche alle capogruppo italiane dei gruppi bancari.

Art. 77-bis TUB — Aumenti di capitale in situazioni di crisi: deroghe procedurali

L'art. 77-bis TUB, introdotto dall'art. 1, comma 22 del D.Lgs. 181/2015 e successivamente modificato dal D.Lgs. 182/2021, introduce un regime assembleare accelerato per le banche che si trovino in misura di intervento precoce o in amministrazione straordinaria e debbano procedere urgentemente a un aumento di capitale per ripristinare l'adeguatezza patrimoniale. La ratio è chiara: nelle situazioni di crisi bancaria il tempo è cruciale, e i normali iter assembleari — pensati per contesti fisiologici — rischiano di vanificare gli interventi di ricapitalizzazione.

Ambito di applicazione soggettivo

La norma si applica alle banche nei confronti delle quali sia stata adottata una misura di intervento precoce (artt. 69-octiesdecies ss. TUB, in recepimento degli artt. 27-30 BRRD) oppure sia stato disposto l'avvio dell'amministrazione straordinaria (art. 70 TUB). Il D.Lgs. 182/2021 ha esteso esplicitamente l'applicazione anche alle capogruppo italiane (comma 4), colmando una lacuna rispetto alla disciplina dei gruppi bancari.

La deroga principale: convocazione abbreviata

Il comma 1 consente di convocare l'assemblea fino a dieci giorni prima di quello fissato per la riunione — in deroga ai termini di avviso di convocazione ordinariamente previsti dall'art. 2366 c.c. (15 giorni) e dall'art. 2369 c.c. (seconda convocazione). Per le società quotate, anche i termini del TUF (artt. 125-bis e 126 D.Lgs. 58/1998) subiscono le stesse deroghe. Condizione: che la possibilità sia prevista dallo statuto della banca. Si tratta di una norma a efficacia condizionata: il legislatore ha preferito richiedere un'esplicita scelta statutaria, evitando che la sola situazione di crisi comprimesse automaticamente i diritti degli azionisti.

Regole speciali per banche quotate

Il comma 2 prevede tre deroghe specifiche per le banche con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Stati UE. Record date: la comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies TUF è effettuata sulla base delle evidenze del terzo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (anziché il settimo). Termine per le liste: il termine ex art. 126-bis, comma 1 TUF per la presentazione delle liste di candidati è ridotto a cinque giorni. Pubblicità: le modalità di pubblicità delle liste di cui all'art. 126-bis, comma 2 TUF non trovano applicazione. Queste deroghe, complessivamente, consentono di comprimere il procedimento assembleare preservando il nucleo essenziale del diritto di partecipazione degli azionisti.

Banche in amministrazione straordinaria: ulteriori limitazioni

Il comma 3 stabilisce che le previsioni di cui al comma 2, lett. b) e c) — riduzione del termine per le liste e esclusione delle pubblicità — non si applicano alle banche in amministrazione straordinaria. La ratio è che in quella fase i poteri assembleari sono già fortemente compressi e la gestione è affidata ai commissari; ulteriori deroghe sulle liste sarebbero ridondanti o potenzialmente pregiudizievoli.

Coordinamento con la normativa BRRD e SRM

L'art. 77-bis si inserisce nel sistema di gestione delle crisi bancarie delineato dalla BRRD (Dir. 2014/59/UE), dalla BRRD II (Dir. 2019/879/UE) e dal Regolamento SRM (Reg. UE 806/2014). Per le banche significative soggette alla supervisione BCE e potenzialmente alla risoluzione SRB, la ricapitalizzazione urgente si coordina con le misure di intervento precoce e i piani di risoluzione, nell'ottica del principio NCWO (no creditor worse off) e della tutela della stabilità finanziaria.

Domande frequenti

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