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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 86 T.U.B. – Accertamento del passivo.

In vigore dal 01/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

“1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all’estero, la comunicazione puo’ essere effettuata con le stesse modalita’ al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e’ onere comunicare ai commissari, con l’avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3.

2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonche’ ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari.

2-bis. Nei casi disciplinati dall’articolo 92-bis, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l’invito a consultare l’elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L’elenco e’ depositato presso la sede della societa’ o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell’avviso di cui al presente comma.

3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore e’ tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, all’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l’esistenza, la specie e l’entita’ dei propri diritti e indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo.

6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d’Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l’ordine degli stessi, nonche’ gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui e’ stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo.

7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonche’ dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e’ stato negato il riconoscimento delle pretese.

8. Successivamente i commissari comunicano senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai quali e’ stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell’avvenuto deposito dello stato passivo e’ dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

9-bis. I commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono non procedere all’accertamento del passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se risulta che non puo’ essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla presentazione alla Banca d’Italia degli elenchi di cui al comma 6.”

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In sintesi

  • Comunicazione ai creditori entro un mese dalla nomina (comma 1). I commissari comunicano a ciascun creditore, entro un mese dalla nomina, l'indirizzo PEC della procedura e le somme a credito risultanti dalle scritture della banca, invitando ciascuno a comunicare il proprio indirizzo PEC entro il termine per i reclami.
  • Comunicazione ai titolari di diritti su beni e strumenti finanziari (comma 2). Analoga comunicazione è inviata ai titolari di diritti reali su beni e strumenti finanziari (ex TUF, D.Lgs. 58/1998) in possesso della banca e ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
  • Reclami entro 15 giorni e domande tardive entro 60 giorni (commi 4-5). Entro 15 giorni dalla comunicazione i creditori possono presentare reclami ai commissari; i creditori che non hanno ricevuto comunicazione devono richiedere l'ammissione al passivo entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in GU.
  • Formazione e deposito dello stato passivo (commi 6-9). I commissari presentano alla Banca d'Italia l'elenco dei creditori ammessi con indicazione dei diritti di prelazione; lo stato passivo diventa esecutivo dopo il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ex art. 83, c. 3 TUB.
  • Facoltà di non accertare il passivo in caso di incapienza (commi 9-bis e 9-ter). I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono non procedere all'accertamento del passivo se risulta che non può essere acquisito attivo distribuibile ai creditori ordinari.
1. Collocazione sistematica e importanza dell'art. 86 TUB

L'art. 86 T.U.B. (nel testo vigente dal 1° dicembre 2021, risultante dall'art. 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193, che ha raccordato il TUB con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, CCII) disciplina la fase dell'accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa (LCA) bancaria: la procedura attraverso cui i commissari liquidatori, partendo dalle scritture contabili della banca, verificano e formalizzano l'elenco dei creditori ammessi al passivo, con indicazione dei diritti di prelazione.

L'accertamento del passivo è una fase cruciale della LCA: senza uno stato passivo esecutivo, i commissari non possono procedere alle ripartizioni dell'attivo realizzato, perché non sanno con certezza a chi distribuire il ricavato, in quale misura e con quale grado di privilegio. L'art. 86 TUB disegna un procedimento in parte diverso dall'accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale (artt. 200 ss. CCII): mentre nella LG l'accertamento è interamente giudiziale (domande di ammissione depositate in cancelleria, adunanza del passivo, decreto del giudice delegato), nella LCA bancaria è prevalentemente amministrativo, con un ruolo centrale dei commissari e della Banca d'Italia e un intervento del tribunale solo in fase di opposizione.

2. La comunicazione ai creditori entro un mese dalla nomina (comma 1)

Il comma 1 impone ai commissari di comunicare a ciascun creditore, "entro un mese dalla nomina", due informazioni: (a) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della procedura; (b) le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione è fatta "con riserva di eventuali contestazioni": il dato comunicato è provvisorio e soggetto a verifica; il creditore può contestarlo con il reclamo ex comma 4.

Le modalità della comunicazione seguono una gerarchia: (i) PEC all'indirizzo del destinatario, se risultante dal Registro delle imprese o dall'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti); (ii) lettera raccomandata alla sede dell'impresa o alla residenza del creditore, negli altri casi; (iii) modalità equivalenti per i destinatari con sede all'estero. I commissari devono anche invitare ciascun creditore a indicare, entro il termine per i reclami, il proprio indirizzo PEC per le successive comunicazioni nell'ambito della procedura.

La comunicazione entro un mese è un adempimento fondamentale e costituisce il dies a quo del termine di 15 giorni per i reclami (comma 4). L'omissione della comunicazione fa slittare il creditore nella categoria dei "creditori non raggiunti", che hanno un termine diverso (60 giorni dalla pubblicazione del decreto in GU, comma 5) per chiedere l'ammissione al passivo.

3. I titolari di diritti reali su beni e strumenti finanziari (comma 2 e 2-bis)

Il comma 2 estende la comunicazione iniziale ai "titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni di detti strumenti finanziari". Questi soggetti sono diversi dai creditori in senso stretto: non vantano un credito per una somma di denaro, ma il diritto alla restituzione di beni o strumenti finanziari specifici (es. titoli in custodia amministrata, deposito amministrato di azioni). Essi sono iscritti in una sezione separata dello stato passivo (comma 6, terzo periodo).

Il comma 2-bis (introdotto dal d.lgs. 193/2021) prevede una procedura semplificata per le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti nei casi disciplinati dall'art. 92-bis TUB (liquidazione coatta amministrativa delle banche con attività di valore modesto o con elevato numero di creditori di piccolo importo): i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono comunicare anche per singole categorie di aventi diritto mediante pubblicazione in GU e in quotidiani a diffusione nazionale o locale, con rinvio all'elenco provvisorio del passivo depositato in sede o messo altrimenti a disposizione. Questa procedura semplificata risponde all'esigenza di ridurre i costi della LCA quando il numero di creditori è molto elevato e i singoli crediti sono di importo modesto (es. banche di piccole dimensioni con molti piccoli depositanti).

4. Il regime delle comunicazioni successive via PEC (comma 3)

Il comma 3 stabilisce che le comunicazioni successive tra i commissari e i creditori/titolari di diritti avvengono esclusivamente tramite PEC all'indirizzo indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC (o della sua variazione, o di mancata consegna per cause imputabili al destinatario), le comunicazioni si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del COMI della banca. I commissari sono tenuti a conservare i messaggi PEC inviati e ricevuti per il periodo della procedura e per due anni dalla chiusura: obbligo di conservazione funzionale all'eventuale contenzioso sulle comunicazioni effettuate.

Il regime PEC per le comunicazioni della LCA bancaria recepisce l'evoluzione del diritto processuale e concorsuale italiano verso la digitalizzazione obbligatoria (cfr. art. 26 CCII per la liquidazione giudiziale, che prevede analoghe modalità di comunicazione digitale). La scelta della PEC garantisce certezza della data di invio e ricezione, rilevante per il computo dei termini processuali.

5. Reclami dei creditori (comma 4) e domande tardive (comma 5)

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti ex comma 2 possono presentare i loro "reclami" ai commissari, all'indirizzo PEC della procedura, allegando i documenti giustificativi. Il reclamo è lo strumento con cui il creditore contesta il dato comunicato dai commissari (importo del credito, diritto di prelazione riconosciuto) o rivendica crediti non risultanti dalle scritture della banca. I commissari valutano i reclami e formano lo stato passivo definitivo.

I creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione ex comma 1 (per mancanza del loro indirizzo nei registri o per cause non imputabili ai commissari) devono chiedere l'ammissione al passivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di LCA in Gazzetta Ufficiale, con raccomandata A/R allegando i documenti probatori del credito e indicando il proprio indirizzo PEC per le comunicazioni successive. Il termine di 60 giorni è perentorio; la domanda presentata dopo questo termine è tardiva e può essere ammessa solo con specifiche procedure di insinuazione tardiva, analoghe a quelle degli artt. 208 ss. CCII (per rinvio).

6. Formazione dello stato passivo e sua esecutività (commi 6-9)

Trascorso il termine di 60 giorni dal comma 5 e non oltre i 30 giorni successivi, i commissari presentano alla Banca d'Italia l'elenco dei creditori ammessi con: le somme riconosciute a ciascuno; i diritti di prelazione e il loro ordine (privilegio generale mobiliare, privilegio speciale, ipoteca, pegno); l'elenco dei titolari di diritti ex comma 2; l'elenco dei soggetti cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I creditori con diritto alla restituzione di strumenti finanziari TUF sono iscritti in una sezione separata dello stato passivo (comma 6, terzo periodo).

Nei medesimi termini (comma 7), i commissari depositano presso la cancelleria del tribunale competente (COMI della banca), a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti ex comma 2 e dei soggetti cui è stato negato il riconoscimento. A coloro ai quali è stato negato il riconoscimento, i commissari comunicano senza indugio (comma 8) la decisione a mezzo PEC; dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso in GU. Dopo l'espletamento degli adempimenti dei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo (comma 9): da questo momento, i commissari possono procedere alle ripartizioni dell'attivo secondo l'ordine dei creditori privilegiati e chirografari.

7. La facoltà di non accertare il passivo in caso di incapienza (commi 9-bis e 9-ter)

I commi 9-bis e 9-ter (introdotti dal d.lgs. 193/2021) prevedono una facoltà di deroga all'obbligo di accertamento del passivo: i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con parere favorevole del comitato di sorveglianza, "possono non procedere all'accertamento del passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura". La norma introduce un principio di efficienza economica procedurale: quando l'attivo realizzabile è insufficiente anche solo a coprire i crediti prededucibili (spese della procedura, compensi dei commissari, etc.), è inutile, e anzi costoso per la stessa massa, procedere all'accertamento analitico di ogni credito chirografario. Il comma 9-ter estende questa facoltà ai casi in cui l'insufficienza emerga successivamente alla presentazione degli elenchi ex comma 6, cioè anche nella fase avanzata della procedura.

La disciplina riflette un'esigenza pratica emersa nelle LCA di banche di dimensioni modeste: il costo dell'accertamento del passivo (raccolta documentale, valutazione dei reclami, formazione dello stato passivo) può essere sproporzionato rispetto all'attivo realizzabile, riducendo ulteriormente quanto distribuibile ai creditori privilegiati. La possibilità di saltare l'accertamento per i crediti chirografari senza capienza consente di concentrare le risorse della procedura sui crediti prededucibili e, ove possibile, su quelli privilegiati.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.