Art. 87 T.U.B. – Opposizioni allo stato passivo.
In vigore dal 01/09/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369
“1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell’art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso previsto dal medesimo comma 8.
2. L’opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. Si applica l’articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell’insolvenza.
3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in piu’ sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice relatore.
4. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 29, lett. d) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).
5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l’esibizione di un estratto dell’elenco dei creditori chirografari previsto dall’art. 86, comma 6; l’elenco non viene messo a disposizione.”
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In sintesi
1. Collocazione sistematica e funzione dell'art. 87 TUB
L'art. 87 T.U.B. (nel testo vigente dal 1° settembre 2021, come riformato dall'art. 369 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, CCII — che ha coordinato il TUB con la nuova disciplina concorsuale) disciplina il rimedio giurisdizionale a disposizione dei soggetti la cui pretesa non sia stata integralmente accolta nella formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa (LCA) bancaria: l'opposizione allo stato passivo.
La norma si inserisce nel micro-sistema del contenzioso concorsuale della LCA bancaria, composto dagli artt. 87 (opposizione allo stato passivo), 88 (esecutività delle sentenze), 89 (insinuazioni tardive) e 92, c. 3 TUB (contestazioni al bilancio finale). Questi articoli delineano le forme di tutela giurisdizionale dei creditori insoddisfatti nelle diverse fasi della procedura e costituiscono le eccezioni tassative al divieto generale di azioni contro la banca in LCA previsto dall'art. 83, c. 3 TUB.
Il raccordo con il CCII operato dalla riforma del 2019 ha profondamente modificato la norma precedente: il rinvio al D.Lgs. 180/2015 che caratterizzava la versione previgente è stato sostituito dal rinvio all'art. 206 CCII, che disciplina il procedimento di opposizione allo stato passivo nella liquidazione giudiziale. Questo richiamo dinamico al CCII implica che le modalità processuali dell'opposizione nella LCA bancaria seguono ora quelle della liquidazione giudiziale ordinaria, con le necessarie adattamenti richiesti dalla specialità della procedura amministrativa.
2. Legittimazione attiva e termine per l'opposizione (comma 1)
Il comma 1 individua due categorie di soggetti legittimati all'opposizione:
(a) Soggetti le cui pretese non siano state accolte in tutto o in parte: si tratta dei creditori e dei titolari di diritti reali su beni in possesso della banca (ex art. 86, c. 2 TUB) che hanno ricevuto la comunicazione personale ex art. 86, c. 8 TUB e il cui credito o diritto non è stato riconosciuto nello stato passivo, o è stato riconosciuto per un importo inferiore o con un privilegio di grado inferiore a quello rivendicato.
(b) Soggetti ammessi nello stato passivo: paradossalmente, anche i creditori ammessi possono proporre opposizione — ad esempio, per contestare l'ammissione di un altro creditore o il riconoscimento di un privilegio in suo favore che pregiudichi la soddisfazione dell'opponente. Questa legittimazione "controinteressata" riflette il carattere collettivo e concorsuale della procedura, in cui ogni creditore ha interesse alla corretta determinazione della graduatoria del passivo.
Il termine per l'opposizione è di quindici giorni, ma il dies a quo differisce per le due categorie:
- Per i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione personale ex art. 86, c. 8 TUB: il termine decorre dal ricevimento della comunicazione.
- Per i soggetti ammessi che intendano opporsi al riconoscimento di diritti di altri soggetti inclusi negli elenchi ex art. 86, c. 7 TUB: il termine decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al medesimo art. 86, c. 8 TUB.
Il termine di quindici giorni è perentorio e la sua inosservanza determina la decadenza dal rimedio dell'opposizione ordinaria; il creditore tardivo potrà tuttavia ricorrere all'istituto dell'insinuazione tardiva ex art. 89 TUB, che presenta presupposti più restrittivi.
3. Il procedimento: rinvio all'art. 206 CCII (comma 2)
Il comma 2 stabilisce che l'opposizione si propone con "deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali" e che "si applica l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza".
La scelta del tribunale del COMI (Centre of Main Interests) come foro esclusivo è coerente con quanto previsto dall'art. 83, c. 3 TUB per la competenza generale sulle azioni derivanti dalla liquidazione e riflette un principio di concentrazione processuale che minimizza i costi del contenzioso e garantisce la coerenza delle decisioni.
L'art. 206 CCII disciplina il procedimento di opposizione allo stato passivo nella liquidazione giudiziale. Il rinvio al comma 2 e seguenti (e non al comma 1, che riguarda il termine per l'opposizione nella liquidazione giudiziale, disciplinato autonomamente dal comma 1 dell'art. 87 TUB) comporta l'applicazione delle seguenti regole processuali:
(a) Forma del ricorso: il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti, gli elementi di diritto, i documenti e le memorie; è depositato telematicamente (PCT) nella cancelleria del tribunale competente.
(b) Contraddittorio con i commissari: i commissari liquidatori sono il contraddittore naturale dell'opponente; possono depositare memorie difensive e documenti.
(c) Istruttoria: il giudice relatore può acquisire documenti, sentire le parti e richiedere chiarimenti ai commissari.
(d) Decisione con sentenza: l'opposizione si definisce con sentenza, soggetta ai normali mezzi di impugnazione (appello, ricorso per cassazione), con i limiti di esecutività previsti dall'art. 88 TUB.
4. Concentrazione delle cause e giudice relatore unico (comma 3)
Il comma 3 introduce una regola di concentrazione processuale particolarmente importante per le LCA di banche di dimensioni rilevanti, che possono generare centinaia o migliaia di opposizioni: "il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione".
La ratio di questa disposizione è evidentemente quella di garantire la coerenza delle decisioni (un unico giudice conosce l'intero stato passivo e può valutare in modo uniforme posizioni analoghe), di concentrare il know-how sulla specifica procedura in un'unica figura giudiziaria e di rendere più efficiente la gestione del contenzioso seriale tipico delle grandi liquidazioni bancarie.
Nei tribunali divisi in sezioni (i principali tribunali italiani), la regola prevede due passaggi: il presidente del tribunale assegna le cause a una specifica sezione (di norma quella specializzata in materie commerciali o concorsuali), e poi il presidente di quella sezione designa il giudice relatore unico. Questa struttura a doppio livello rispetta l'organizzazione interna dei grandi tribunali senza sacrificare la concentrazione.
5. L'accesso limitato all'elenco dei creditori chirografari (comma 5)
Il comma 5 disciplina un aspetto processuale peculiare e di grande rilevanza pratica: il giudice può, "quando sia necessario per decidere sulle contestazioni", richiedere ai commissari liquidatori "l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'art. 86, comma 6 TUB", specificando però che "l'elenco non viene messo a disposizione" delle parti.
Questa norma riflette una tensione tipica del diritto concorsuale tra il principio del contraddittorio (le parti devono conoscere le prove su cui si fonda la decisione) e l'esigenza di riservatezza sulle posizioni degli altri creditori (che non sono parti del giudizio e hanno un interesse a che la propria posizione creditoria non sia nota ai concorrenti). La soluzione adottata dal legislatore è un accesso "mediato" attraverso il giudice: i commissari esibiscono l'elenco al giudice, che ne valuta il contenuto per decidere la controversia, ma non lo trasmette alle parti. Si tratta di una deroga al principio del contraddittorio giustificata dalla specificità della procedura concorsuale e dalla rilevanza dei segreti aziendali e delle informazioni sui creditori.
La disposizione è applicabile anche nelle insinuazioni tardive ex art. 89 TUB (per rinvio all'art. 87, commi da 2 a 5 TUB) e nelle contestazioni al bilancio finale ex art. 92, c. 3 TUB (medesimo rinvio).
6. Raccordo con la disciplina BRRD e il D.Lgs. 180/2015
Il meccanismo dell'opposizione allo stato passivo ex art. 87 TUB si applica esclusivamente alla LCA bancaria ex artt. 80 ss. TUB. Le banche sottoposte a risoluzione ex D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (recepimento BRRD I) non attraversano la fase di accertamento del passivo tipica della LCA: l'intervento pubblico avviene tramite strumenti diversi (bail-in, bridge bank, cessione di attività), che non generano uno stato passivo soggetto ad opposizione nel senso dell'art. 87 TUB. I creditori coinvolti nella risoluzione possono invece ricorrere al meccanismo del "no creditor worse off" (art. 88 D.Lgs. 180/2015) per ottenere un indennizzo se la risoluzione ha prodotto perdite superiori a quelle che avrebbero subito in un'ipotetica liquidazione. Questa distinzione di rimedi è rilevante per i creditori della banca che devono scegliere lo strumento di tutela appropriato in funzione della procedura cui è sottoposta la banca.
Domande frequenti