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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 88 T.U.B. – Esecutivita’ delle sentenze.

In vigore dal 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

“1. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 30, lett. b) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 30, lett. b) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).

3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive.

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 30, lett. d) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).”

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In sintesi

  • Commi 1, 2 e 4 abrogati (d.lgs. 181/2015). I commi 1, 2 e 4 dell'articolo — che nella versione previgente regolavano l'esecuzione provvisoria delle sentenze, le garanzie e i pagamenti anticipati agli opponenti vittoriosi — sono stati abrogati a decorrere dal 16 novembre 2015 dall'art. 1, commi 30, lett. b) e d), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 (recepimento BRRD I).
  • Regola generale: esecutività solo al passaggio in giudicato (comma 3). Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione allo stato passivo (art. 87 TUB) sono esecutive solo quando diventano definitive, cioè quando il provvedimento passa in giudicato formale (decorso il termine per impugnare o a seguito di rigetto di tutti i mezzi di impugnazione).
1. Collocazione sistematica e stato attuale dell'art. 88 TUB

L'art. 88 T.U.B. (nel testo vigente dal 16 novembre 2015, come modificato dall'art. 1, commi 30, lett. b) e d), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, di recepimento della direttiva 2014/59/UE — BRRD I) disciplina l'esecutività delle sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa (LCA) bancaria. La norma, nella sua versione attuale, è di contenuto molto ridotto rispetto alla versione originaria del TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385): tre dei quattro commi originari sono stati abrogati nel 2015, e il comma residuo (comma 3) enuncia la regola generale in materia di esecutività delle sentenze di opposizione.

La norma si inserisce nel sistema del contenzioso concorsuale della LCA bancaria (artt. 87-89 TUB) e deve essere letta in coordinamento con l'art. 87 TUB (che disciplina la proposizione dell'opposizione) e con l'art. 83, c. 3 TUB (che vieta le azioni esecutive contro la banca in LCA durante la procedura). L'art. 88 TUB completa il quadro definendo quando la sentenza favorevole all'opponente diventa titolo esecutivo nei confronti della massa.

2. La storia della norma: l'abrogazione del 2015

Nella versione originaria del TUB del 1993 (coordinata con la legge fallimentare previgente), l'art. 88 TUB conteneva quattro commi che regolavano un articolato meccanismo di esecuzione provvisoria delle sentenze e di anticipazione dei pagamenti agli opponenti vittoriosi:

(a) Comma 1: disponeva l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado favorevole all'opponente, con prestazione di idonea garanzia (cauzione, fideiussione bancaria) a carico dell'opponente per il caso di riforma in appello.

(b) Comma 2: disciplinava le modalità di realizzazione della garanzia nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado.

(c) Comma 4: regolava il pagamento anticipato all'opponente vittorioso in primo grado, con trattenuta a garanzia in caso di impugnazione pendente.

L'abrogazione dei commi 1, 2 e 4 ad opera del D.Lgs. 181/2015 (che ha recepito la BRRD I e contestualmente razionalizzato alcune procedure bancarie) ha semplificato la norma, eliminando il regime di esecuzione provvisoria e di garanzie. La ratio dell'abrogazione risiede principalmente nella scelta del legislatore di semplificare e coordinare le procedure bancarie con la nuova disciplina della risoluzione, evitando sovrapposizioni normative e meccanismi di anticipazione che avrebbero potuto perturbarne l'ordinato svolgimento.

3. La regola dell'esecutività condizionata al giudicato (comma 3)

Il comma 3 — unica disposizione sopravvissuta all'abrogazione del 2015 — stabilisce che "le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive". Questa formulazione, apparentemente ovvia, ha una rilevanza pratica e sistematica di primo piano nel contesto della LCA bancaria.

La norma deroga al regime ordinario di esecutività delle sentenze civili: nel processo civile ordinario (art. 282 c.p.c.), la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, salvo che il giudice d'appello ne sospenda l'esecuzione (art. 283 c.p.c.). L'art. 88, c. 3 TUB stabilisce invece che, nella LCA bancaria, nessuna sentenza di opposizione allo stato passivo è esecutiva prima del passaggio in giudicato: né la sentenza di primo grado, né quella di appello. Diventa esecutiva solo la sentenza definitiva, cioè:

(a) La sentenza di primo grado non impugnata entro i termini;

(b) La sentenza di appello non impugnata per cassazione entro i termini, o confermata dalla Cassazione;

(c) La sentenza della Cassazione stessa (o della Corte d'Appello in sede di rinvio dalla Cassazione, una volta che sia passata in giudicato).

La ratio di questa deroga all'art. 282 c.p.c. è chiara: la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale in cui le somme destinate al riparto tra i creditori devono essere stabili e definitivamente determinate prima di essere distribuite. Se la sentenza di opposizione fosse provvisoriamente esecutiva, il creditore opponente vittorioso in primo grado potrebbe esigere il pagamento, costringendo i commissari a effettuare un riparto anticipato a suo favore; in caso di riforma in appello, i commissari dovrebbero recuperare quanto già pagato, con gravi difficoltà pratiche (il creditore potrebbe essere divenuto insolvente) e danni per gli altri creditori (che hanno subito un riduzione del riparto a causa del pagamento anticipato poi rivelatosi indebito).

4. Effetti processuali e modalità di esecuzione della sentenza definitiva

Una volta passata in giudicato, la sentenza favorevole all'opponente produce i seguenti effetti nel contesto della LCA:

(a) Modifica dello stato passivo: i commissari liquidatori devono aggiornare lo stato passivo in conformità alla sentenza definitiva, includendo (o aumentando, o variando la graduatoria di) il credito dell'opponente vittorioso.

(b) Diritto al riparto: il creditore il cui credito è stato riconosciuto con sentenza definitiva ha diritto di partecipare ai successivi riparti pro quota, tenendo conto dell'importo e del grado stabiliti dalla sentenza.

(c) Accantonamenti nelle more del giudicato: nelle more della formazione del giudicato, i commissari possono (e devono) effettuare accantonamenti pro quota a favore del creditore opponente il cui ricorso sia pendente, per evitare che il riparto avvenga prima della definizione del contenzioso (art. 91, c. 6 TUB, applicabile per analogia).

(d) Nessuna azione esecutiva individuale: la sentenza definitiva favorevole all'opponente non è un titolo esecutivo spendibile per agire individualmente con pignoramento o sequestro contro la banca in LCA; il creditore vittorioso non esce dal concorso ma partecipa al riparto con il credito riconosciuto.

5. Raccordo con il meccanismo "no creditor worse off" del D.Lgs. 180/2015

Il regime dell'art. 88 TUB riguarda esclusivamente la LCA bancaria. Per le banche sottoposte a risoluzione ex D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, i creditori danneggiati dalla procedura di risoluzione possono attivare il meccanismo del "no creditor worse off" (art. 88 D.Lgs. 180/2015 — omonimo ma diverso dall'art. 88 TUB): una valutazione indipendente accerta se i creditori abbiano subito perdite superiori a quelle che avrebbero subito in una ipotetica liquidazione ordinaria, e in tal caso spetta un indennizzo a carico del Fondo di Risoluzione Nazionale. Si tratta di un rimedio stragiudiziale preventivo, strutturalmente diverso dalla tutela giurisdizionale post-hoc dell'art. 87-88 TUB, e illustra l'eterogeneità dei rimedi a disposizione dei creditori bancari in crisi in funzione dello strumento di gestione della crisi adottato.

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Redazione Legge in Chiaro
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