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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 91 T.U.B. – Restituzioni e riparti (1).

In vigore dal 01/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 1

“1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche’ degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell’attivo liquidato. Le indennita’ e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza. Il pagamento dei crediti prededucibili e’ effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza.

1-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2741 del codice civile e dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza, nella ripartizione dell’attivo liquidato ai sensi del comma 1:

a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari:

1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al rimborso e superiore all’importo previsto dall’articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;

2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia;

b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti indicati alla lettera a):

1) i depositi protetti;

2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti;

c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca;

c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della societa’.

c-ter) quando non sono computabili nei fondi propri come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, i crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della societa’ sono soddisfatti, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e eventuali altri importi dovuti, dopo i crediti indicati alla lettera c-bis) e con preferenza rispetto ai crediti derivanti da elementi di fondi propri, anche per la parte non computata nei fondi propri. Lo stesso trattamento si applica anche ai crediti subordinati, quando questi hanno cessato di essere computabili nei fondi propri.

2. Se risulta rispettata, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell’apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l’effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti e’ stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.

3. I clienti iscritti nell’apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dall’articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell’insolvenza, per l’intero, nell’ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.

4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, anche prima che siano realizzate tutte le attivita’ e accertate tutte le passivita’, possono eseguire riparti parziali e restituzioni, anche integrali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per il pagamento dei debiti prededucibili.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilita’ della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.

6. Nell’effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l’ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall’articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell’articolo 87, comma 1.

9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell’articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.

11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinche’ gli stessi siano amministrati in un’ottica conservativa con l’obiettivo di minimizzazione del rischio.

11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle cosi’ definite in base al criterio del fatturato annuo previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.”

________________________

(1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 33 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Norma cardine della creditor hierarchy bancaria: l'art. 91 T.U.B. disciplina l'ordine di ripartizione dell'attivo liquidato nella liquidazione coatta amministrativa (LCA), in deroga agli artt. 2741 c.c. e 221 del Codice della crisi e dell'insolvenza
  • Depositor preference multilivello (recepimento DGSD 2014/49/UE e BRRD 2014/59/UE): privilegiati i depositi protetti e i crediti del FITD; poi gli altri depositi di persone fisiche e PMI eccedenti i 100.000 euro; poi gli ulteriori depositi presso la banca
  • Strumenti di debito chirografario di secondo livello (art. 12-bis T.U.B., senior non-preferred): introdotti per ridurre il rischio di bail-in sui depositi e ordinati subito dopo i chirografari ordinari ma prima dei subordinati
  • Restituzione strumenti finanziari della clientela (commi 2 e 3): in caso di violazione della separazione patrimoniale ex art. 22 TUF i clienti concorrono con i chirografari per la parte rimasta insoddisfatta
  • Riparti parziali, accantonamenti, garanzie sostitutive (commi 4-7): i commissari, con parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione della Banca d'Italia, possono pagare in anticipo categorie di creditori e accantonare somme per pretese non ancora ammesse al passivo
  • Disciplina applicabile dal 1° dicembre 2021 (D.Lgs. 193/2021 di coordinamento con il CCII): riallinea i rinvii al nuovo art. 221 CCII e introduce il regime transitorio dell'art. 3 D.Lgs. 181/2015
Inquadramento sistematico: dalla par condicio alla depositor preference

L'art. 91 T.U.B. e' la disposizione cardine della gerarchia dei creditori (creditor hierarchy) nella liquidazione coatta amministrativa (LCA) delle banche. La norma rompe espressamente con il principio della par condicio creditorum: il comma 1-bis dispone infatti la propria applicazione in deroga all'art. 2741 c.c. e all'art. 221 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). Si tratta di una scelta sistematica imposta dal diritto europeo dell'Unione bancaria: la Deposit Guarantee Schemes Directive (DGSD, dir. 2014/49/UE) e la Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD, dir. 2014/59/UE) hanno introdotto la cosiddetta depositor preference, ossia un privilegio generale a favore dei depositanti destinato a ridurre l'impatto del bail-in sul risparmio.

L'art. 91 e' stato profondamente riformato dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 (recepimento BRRD), poi dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (sulla risoluzione) e infine dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, in vigore dal 1° dicembre 2021, che ha coordinato il T.U.B. con il Codice della crisi sostituendo i rinvii alla legge fallimentare con quelli all'art. 221 CCII. La disciplina vive dunque in un intreccio fra norma speciale bancaria, norma generale concorsuale e fonti europee, e va letta insieme agli artt. 80 (presupposti LCA), 86 (stato passivo), 87 (opposizioni), 89 (insinuazioni tardive) e 96-bis.1 T.U.B. (livello di copertura del FITD).

L'ordine dei pagamenti: la quadripartizione del comma 1-bis

Il cuore della norma e' il comma 1-bis, che organizza i crediti chirografari (cioe' non assistiti da privilegio reale o speciale) secondo una scala discendente di preferenza. Al vertice stanno i depositi protetti e i crediti che il sistema di garanzia dei depositanti (in Italia il FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi o il FGDCC - Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo) vanta per surroga nei diritti dei depositanti rimborsati: e' la super-preference richiesta dall'art. 108 BRRD per assicurare che il sistema di garanzia possa recuperare le somme anticipate.

Al secondo livello si collocano la parte dei depositi ammissibili ma non protetti (cioe' la quota eccedente i 100.000 euro garantiti dal FITD ex art. 96-bis.1, commi 3 e 4) detenuti da persone fisiche, microimprese e PMI; nella medesima categoria rientrano i depositi presso succursali extracomunitarie di banche italiane. Al terzo livello figurano tutti gli altri depositi (ad esempio quelli delle grandi imprese, degli enti pubblici, delle altre banche, quando ammessi al passivo). Solo dopo questi tre gradini si raggiungono i chirografari ordinari, e dopo ancora i senior non-preferred (lettera c-bis: strumenti di debito chirografario di secondo livello ex art. 12-bis T.U.B., introdotti dal D.L. 25/2018 convertito con modifiche dalla L. 49/2018 in recepimento della dir. UE 2017/2399). In coda, lettera c-ter, vi sono i crediti subordinati non computabili nei fondi propri ex Reg. UE 575/2013 (CRR), seguiti dagli strumenti di Additional Tier 1 e dal capitale CET1.

Il regime dei beni della clientela e degli strumenti finanziari

I commi 1, 2 e 3 disciplinano la sorte degli strumenti finanziari della clientela e dei beni a essa appartenenti, in coordinamento con l'art. 22 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), che impone la separazione patrimoniale dei beni dei clienti rispetto al patrimonio della banca e fra i clienti stessi. Se la separazione e' rispettata, i commissari procedono semplicemente alla restituzione. Se invece i patrimoni dei clienti risultano confusi fra loro o gli strumenti sono insufficienti, scatta la regola del pro quota: la restituzione (o la liquidazione e ripartizione del ricavato) avviene in proporzione ai diritti per i quali ciascun cliente e' stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo. Se la confusione riguarda il patrimonio della banca, i clienti concorrono per l'intero con i chirografari (comma 3): una garanzia minima a tutela del risparmio amministrato.

Riparti parziali, accantonamenti e poteri dei commissari

I commi 4-7 forniscono ai commissari liquidatori la flessibilita' operativa necessaria a gestire procedure complesse, spesso pluriennali. Previa autorizzazione della Banca d'Italia e sentito il comitato di sorveglianza, possono essere disposti riparti parziali e restituzioni anche integrali a favore di tutti gli aventi diritto o di sole categorie di essi, trattenendo quanto necessario per i debiti prededucibili. I riparti non devono pregiudicare la definitiva assegnazione delle quote spettanti agli aventi diritto. In presenza di pretese non ancora definite (creditori che hanno proposto opposizione ex art. 87 o insinuazione tardiva ex art. 89), i commissari accantonano le somme corrispondenti, ovvero accettano idonee garanzie sostitutive. Il comma 8 colloca i creditori che presentano reclamo o domanda fuori dei termini dell'art. 86 esclusivamente sui riparti successivi alla presentazione, fatti salvi i diritti reali e di prelazione sui beni non ancora alienati.

L'intervento del FITD e i diritti di surroga

Il sistema della depositor preference non si comprende senza considerare il ruolo del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), istituito ex artt. 96 ss. T.U.B. quale sistema di garanzia obbligatorio per le banche italiane (con eccezione delle BCC, che aderiscono al FGDCC del Credito Cooperativo). In caso di LCA il FITD rimborsa i depositanti protetti entro sette giorni lavorativi, fino al limite di 100.000 euro per depositante per banca (livello di copertura armonizzato ex art. 6 DGSD). Pagati i depositanti, il FITD si surroga nei loro diritti verso la procedura: la lettera b) numero 2) del comma 1-bis colloca questi crediti del FITD esattamente al medesimo rango dei depositi protetti, garantendo l'effettiva attivabilita' dello schema di tutela e la sua sostenibilita' finanziaria sistemica.

Il T.U.B. coordina inoltre questa disciplina con gli interventi del FITD a sostegno delle banche in crisi (art. 96-bis comma 1, in chiave least cost), che pero' non riguardano la fase di LCA in senso stretto. Sulle modalita' di rimborso, sul calcolo del livello di copertura e sui depositi esclusi (depositi di banche, di assicurazioni, di amministrazioni pubbliche, di gestori di fondi, in via generale) si rinvia all'art. 96-bis.1 e alle disposizioni attuative del FITD.

L'art. 91 e la disciplina della risoluzione (BRRD/D.Lgs. 180/2015)

L'art. 91 va letto in parallelo con la disciplina della risoluzione recata dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, attuativo della BRRD: anche nella risoluzione si applica il principio del no creditor worse off (NCWO), che impone che nessun creditore riceva un trattamento peggiore di quello che avrebbe ottenuto nella LCA. La gerarchia dei creditori prevista dall'art. 91 costituisce dunque il benchmark per la valutazione dei trattamenti riservati ai creditori nelle misure di risoluzione (bail-in, cessione, banca-ponte, bad bank). Le perdite vengono imputate seguendo, in caso di bail-in, l'ordine inverso alla gerarchia: prima il CET1, poi gli AT1, poi i T2, poi i subordinati non computabili, i senior non-preferred, gli altri chirografari, e solo in extremo i depositi non protetti delle PF/PMI sopra i 100k. I depositi protetti sono esclusi dal bail-in dall'art. 49 D.Lgs. 180/2015 in recepimento art. 44 BRRD.

I crediti prededucibili e il ruolo del comitato di sorveglianza

Il comma 1 chiarisce che i crediti prededucibili (spese della procedura, compensi dei commissari, debiti contratti per la continuazione dell'esercizio) sono pagati prima dell'ordine di ripartizione, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. Una importante estensione: indennita' e rimborsi spettanti agli organi della precedente amministrazione straordinaria (artt. 70-bis ss. T.U.B.) o della gestione provvisoria sono equiparati alle spese della procedura ex art. 221, comma 1, lett. a) CCII. La regola evita che la successione fra procedure di crisi penalizzi chi ha lavorato nella fase pre-LCA e garantisce continuita' professionale ai professionisti incaricati.

La gestione conservativa degli strumenti finanziari e le PMI

Il comma 11 impone ai commissari, fino alla restituzione o liquidazione, di amministrare gli strumenti finanziari della clientela in un'ottica conservativa, con l'obiettivo di minimizzare il rischio. E' una regola di prudenza che riflette la posizione fiduciaria assunta dalla procedura nei confronti del risparmio amministrato e che si coordina con il Provv. Banca d'Italia/Consob su gestione collettiva e amministrazione di strumenti finanziari. Il comma 11-bis chiude la disciplina definendo microimprese, piccole e medie imprese tramite rinvio alla Raccomandazione 2003/361/CE sul criterio del fatturato annuo, in modo da circoscrivere con precisione il perimetro dei depositanti privilegiati: la nozione e' fondamentale per il calcolo dell'ordine di soddisfazione e per l'attivazione del FITD. Il riferimento al solo fatturato (escludendo gli altri parametri dimensionali della Raccomandazione, cioe' totale di bilancio e numero di dipendenti) semplifica l'individuazione del perimetro tutelato e ne facilita l'applicazione in sede di procedura, tenuto conto della scarsa disponibilita' di dati patrimoniali e occupazionali delle imprese clienti al momento dell'apertura della LCA.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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