Art. 93 T.U.B. – Concordato di liquidazione (1).
In vigore dal 01/09/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369
“1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia.
2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. L’obbligo di pagare le quote di concordato puo’ essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l’azione dei creditori per l’esecuzione del concordato non puo’ esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta puo’ prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche’ autorizzate dalla Banca d’Italia, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente puo’ limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 248 del codice della crisi e dell’insolvenza.
4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d’Italia puo’ stabilire altre forme di pubblicita’.
5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.
6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d’Italia. Il decreto e’ pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo 247 del codice della crisi e dell’insolvenza.
7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell’attivo ai sensi dell’art. 91.”
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(1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 36 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.
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In sintesi
1. Collocazione sistematica e funzione dell'art. 93 TUB nella LCA bancaria
L'art. 93 T.U.B. (nel testo vigente dal 1° settembre 2021, come modificato dall'art. 369 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, CCII — che ha coordinato il TUB con il nuovo impianto concorsuale) disciplina il concordato di liquidazione nella procedura di liquidazione coatta amministrativa (LCA) bancaria. Si tratta di uno strumento di chiusura "negoziale" della LCA: invece di procedere all'integrale realizzo e distribuzione dell'attivo secondo le regole ordinarie, i commissari liquidatori (o la banca stessa, ricorrendone i presupposti) possono proporre ai creditori un accordo che offra una percentuale di soddisfazione, un termine di pagamento e garanzie, chiudendo anticipatamente la procedura.
Il concordato di liquidazione bancaria è strutturalmente analogo al concordato nella liquidazione coatta amministrativa ordinaria (artt. 214 ss. legge fallimentare, ora sostituiti dagli artt. 265 ss. CCII per le LCA non bancarie), ma presenta le peculiarità proprie della specialità bancaria: il ruolo autorizzativo e consultivo della Banca d'Italia in ogni fase della procedura, il raccordo con le norme CCII applicabili in quanto compatibili (artt. 247 e 248 CCII), e la possibilità di continuare a distribuire l'attivo ex art. 91 TUB durante la pendenza del concordato (comma 7).
L'art. 93 TUB si inserisce nel sistema degli strumenti di chiusura della LCA bancaria (accanto alla chiusura ordinaria per riparto finale ex art. 91 TUB e all'eventuale cessione dell'azienda bancaria ex art. 90 TUB), con la funzione specifica di consentire una liquidazione accelerata e più efficiente in termini di costi e di tempi, quando i creditori siano disposti ad accettare una falcidia in cambio di una distribuzione rapida e certa.
2. Legittimazione attiva e presupposti della proposta di concordato (comma 1)
Il comma 1 prevede due soggetti legittimati a presentare la proposta di concordato:
(a) I commissari liquidatori, con il parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione della Banca d'Italia: è la legittimazione principale e quella fisiologicamente più frequente, poiché i commissari hanno la piena conoscenza della situazione patrimoniale della banca e possono valutare se il concordato sia più efficiente dell'integrale liquidazione.
(b) La banca stessa, ai sensi dell'art. 265, c. 2 CCII, con il parere degli organi liquidatori (e l'autorizzazione della Banca d'Italia): questa ipotesi è meno frequente nella pratica e ricorre quando la banca (tramite i propri soci o i precedenti organi) abbia interesse a proporre un concordato che la liberi parzialmente o totalmente dai debiti residui verso i creditori (si pensi al caso di un concordato con assuntore).
La proposta può essere presentata "in qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta": non è quindi soggetta a limiti temporali o a condizioni relative all'avanzamento della liquidazione. Questo significa che il concordato può essere proposto sia nelle fasi iniziali (dopo l'accertamento del passivo ex art. 86 TUB, quando è già chiaro il perimetro dei creditori), sia nelle fasi avanzate (quando l'attivo è stato in parte già realizzato e i commissari possono quantificare con precisione la percentuale offerta). La flessibilità temporale è uno dei vantaggi del concordato rispetto alla chiusura ordinaria.
L'autorizzazione della Banca d'Italia è un presupposto inderogabile: la proposta di concordato non può essere depositata in tribunale senza che la Banca d'Italia ne abbia preventivamente valutato l'opportunità alla luce degli interessi della stabilità finanziaria e della tutela dei depositanti e degli altri creditori. Nella prassi, la Banca d'Italia richiede che la proposta sia accompagnata da una perizia indipendente che attesti la convenienza del concordato rispetto alla continuazione della liquidazione.
3. Il contenuto della proposta di concordato (commi 2-3)
Il comma 2 indica il contenuto minimo necessario della proposta: (a) la percentuale offerta ai creditori (la cosiddetta "falcidia concordataria", cioè la quota dei crediti che viene soddisfatta, generalmente espressa in percentuale sul valore nominale del credito ammesso al passivo); (b) il tempo del pagamento (scadenza entro cui verrà effettuato il pagamento concordatario); (c) le eventuali garanzie (fideiussioni bancarie, pegni, ipoteche offerte a garanzia dell'adempimento delle quote concordatarie). La mancanza di uno di questi elementi rende la proposta incompleta e il tribunale può invitare i proponenti a integrarla prima di procedere alla verifica del contraddittorio.
Il comma 3 disciplina aspetti più complessi della proposta, in particolare:
(a) Assunzione del debito da parte di terzi: è la fattispecie del "concordato con assuntore", in cui un soggetto terzo (tipicamente una banca acquirente, un fondo di investimento specializzato in crediti distressed o, storicamente, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in funzione di acquirente) si obbliga a pagare le quote concordatarie ai creditori, con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso, l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato può essere esperita solo contro i terzi assuntori, entro i limiti delle rispettive quote: la banca in LCA è liberata dal debito nei confronti dei creditori coperti dall'assunzione.
(b) Cessione delle azioni di pertinenza della massa: la proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni dell'attivo, anche delle "azioni di pertinenza della massa" — cioè le azioni revocatorie, le azioni di responsabilità e le altre azioni spettanti alla procedura — purché autorizzate dalla Banca d'Italia e con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Questa facoltà consente di cedere a un assuntore o a un veicolo specializzato il portafoglio di azioni pendenti o potenziali, consentendo alla procedura di beneficiare di un corrispettivo certo in luogo dell'incertezza degli esiti giudiziari.
(c) Perimetro soggettivo limitato del concordato: il proponente può limitare gli impegni concordatari ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. I creditori non rientranti in questo perimetro continuano a fare capo alla banca in LCA per la soddisfazione delle proprie pretese: si ha quindi una separazione tra creditori concordatari (che accettano la falcidia) e creditori rimasti fuori dal perimetro (che attendono la chiusura ordinaria della liquidazione per la propria soddisfazione).
(d) Effetti del concordato regolati dall'art. 248 CCII: il rinvio è al CCII in luogo del previgente rinvio alla legge fallimentare (effettuato dal D.Lgs. 14/2019 art. 369). L'art. 248 CCII regola gli effetti dell'omologazione del concordato: la falcidia opera erga omnes nei confronti di tutti i creditori compresi nel perimetro del concordato, anche dissenzienti; l'imprenditore (la banca) e l'eventuale assuntore sono liberati dalla quota falcidiata; le garanzie prestate dai terzi restano efficaci nei limiti del concordato.
4. Il procedimento di omologazione davanti al tribunale (commi 4-6)
Il procedimento di omologazione del concordato di liquidazione bancaria si svolge davanti al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il centro degli interessi principali (COMI — Centre of Main Interests), in coerenza con il rinvio dell'art. 83, c. 3 TUB sulla concentrazione delle controversie della LCA. La scelta del COMI come foro del concordato garantisce che il tribunale più competente sulla situazione della banca concentri anche il procedimento di omologazione.
Le fasi del procedimento sono:
(a) Deposito in cancelleria (comma 4): la proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori vengono depositati nella cancelleria del tribunale, rendendo pubblico il contenuto della proposta. La Banca d'Italia può stabilire forme ulteriori di pubblicità (es. pubblicazione sul Bollettino della Vigilanza o comunicazioni dirette ai creditori di maggiori dimensioni).
(b) Opposizioni degli interessati (comma 5): entro 30 giorni dal deposito, gli interessati (creditori, titolari di diritti reali, soci) possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale; il ricorso di opposizione viene comunicato al commissario, che può controdedurre. Il termine di 30 giorni è perentorio: le opposizioni tardive non possono essere accolte.
(c) Decreto del tribunale (comma 6): il tribunale decide con decreto motivato "tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia". L'intervento della Banca d'Italia in questa fase è duplice: deve rendere un parere motivato sulle opposizioni proposte, orientando il tribunale nella valutazione della loro fondatezza; tale parere, pur non vincolando il tribunale, ha un peso significativo data la specializzazione dell'autorità di vigilanza. Si applica l'art. 247 CCII, che regola i presupposti per l'omologazione (correttezza formale del procedimento, non pregiudizio dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria ordinaria). Il decreto è pubblicato in cancelleria e comunicato ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria.
5. Distribuzioni parziali durante la procedura di concordato (comma 7)
Il comma 7 stabilisce che "durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91 TUB". Questa previsione è significativa perché risolve una delle principali criticità del concordato nella LCA: il rischio che la pendenza del procedimento di omologazione (che può richiedere diversi mesi tra deposito, opposizioni e decreto) blocchi integralmente i pagamenti ai creditori, con conseguente peggioramento della situazione finanziaria della procedura (anche per gli oneri di gestione).
La facoltà di distribuzioni parziali durante il concordato è soggetta alle stesse condizioni dell'art. 91 TUB per le distribuzioni nella LCA ordinaria: i commissari devono assicurarsi un adeguato accantonamento per le spese di procedura, per i crediti in contestazione e per le passività future; le distribuzioni parziali devono rispettare l'ordine dei crediti (privilegiati prima dei chirografari); le distribuzioni parziali sono imputate alle quote concordatarie spettanti a ciascun creditore.
6. Raccordo con il CCII e con la disciplina BRRD (D.Lgs. 180/2015)
Il raccordo tra l'art. 93 TUB e il CCII è bidirezionale: l'art. 93 TUB rinvia agli artt. 247 e 248 CCII per il procedimento e gli effetti dell'omologazione; l'art. 265, c. 2 CCII riconosce alla banca (rectius: ai soggetti legittimati ex art. 93 TUB) la facoltà di proporre il concordato. Il rinvio al CCII ha sostituito il previgente rinvio alla legge fallimentare (artt. 214 ss.) operato dal D.Lgs. 193/2021. La Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte IV, Titolo I, fornisce le linee operative sulla gestione delle procedure di crisi bancaria, incluso il raccordo tra concordato ex art. 93 TUB e strumenti di risoluzione ex D.Lgs. 180/2015 (BRRD I). In particolare, il concordato di liquidazione è uno strumento post-risoluzione (si applica alla LCA, non alla procedura di risoluzione): se la Banca d'Italia opta per la risoluzione ex D.Lgs. 180/2015, gli strumenti di risoluzione (bail-in, bridge bank, cessione di attività) sostituiscono il concordato come meccanismo di chiusura; se invece la banca entra in LCA (perché la risoluzione non è nell'interesse pubblico), l'art. 93 TUB è lo strumento concordatario disponibile.
Domande frequenti