Art. 92 T.U.B. – Adempimenti finali (1).
In vigore dal 01/12/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2
“1. Liquidato l’attivo, o una parte rilevante dello stesso, e prima dell’ultimo riparto ai creditori o dell’ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d’Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
2. I commissari danno comunicazione dell’avvenuto deposito ai creditori e ai clienti ammessi al passivo con le modalita’ di cui all’articolo 86, comma 3, e mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 87, commi da 2 a 5 e dell’articolo 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformita’ di quanto previsto dall’articolo 91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d’Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facolta’ prevista dall’articolo 91, comma 7.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle societa’ di capitali, relative alla cancellazione della societa’ ed al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l’effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e’ subordinata alla esecuzione di accantonamento o all’acquisizione di garanzie ai sensi dell’articolo 91, commi 6 e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita’ connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3, 5 e 7 del presente decreto. I commissari liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di cui al comma 1, eventuali somme derivanti all’esito dei giudizi nonche’ quelle derivanti dalla cessione o liquidazione dell’attivo non ancora realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti eseguiti a quel momento.
9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali.”
(1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 34 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
In sintesi
1. Collocazione sistematica e funzione dell'art. 92 TUB nella fase finale della LCA
L'art. 92 T.U.B. (nel testo vigente dal 1° dicembre 2021, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, che ha raccordato il TUB con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, CCII, e recepito la BRRD II) disciplina gli "adempimenti finali" della liquidazione coatta amministrativa (LCA) bancaria: la fase conclusiva della procedura che va dalla predisposizione del bilancio finale di liquidazione alla chiusura della procedura, con specifiche previsioni sulla sorte dei giudizi pendenti.
L'art. 92 TUB è simmetrico all'art. 85 TUB (adempimenti iniziali): così come l'art. 85 TUB disciplina le formalità di apertura (verbale di consegna, situazione dei conti, inventario), l'art. 92 TUB disciplina le formalità di chiusura (bilancio finale, riparto finale, cancellazione). La norma è la più complessa del micro-sistema degli adempimenti procedurali della LCA, riflettendo la complessità delle questioni che sorgono nella fase finale di una grande procedura bancaria: la necessità di contemperare la chiusura della procedura con la pendenza di giudizi anche prolungati nel tempo, la gestione dei crediti ceduti, la sorte delle somme non distribuite.
2. Il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto e il piano di riparto (comma 1)
Il comma 1 disciplina il momento centrale degli adempimenti finali: la predisposizione e il deposito del bilancio finale. La norma prevede tre documenti distinti che i commissari devono predisporre:
(a) Bilancio finale di liquidazione: è il documento contabile che riassume l'intera attività della liquidazione — attivo realizzato, passivo accertato, spese della procedura, risultato netto disponibile per i creditori. A differenza del bilancio ordinario di esercizio, il bilancio finale di liquidazione non segue gli schemi del codice civile ma è un documento di rendicontazione della gestione commissariale, predisposto secondo le istruzioni della Banca d'Italia.
(b) Rendiconto finanziario: documenta i flussi di cassa della procedura — entrate (realizzo attivo, pagamenti ricevuti, interessi), uscite (rimborsi, spese, accantonamenti) — e permette di verificare la coerenza tra il bilancio finale e la liquidità effettivamente disponibile per il riparto.
(c) Piano di riparto: specifica come l'attivo residuo sarà distribuito tra i creditori ammessi al passivo, in conformità all'ordine delle cause di prelazione (privilegio speciale, privilegio generale, chirografo) e alle regole del riparto ex art. 91 TUB.
I tre documenti sono accompagnati da una relazione dei commissari (che illustra le scelte gestionali, gli eventi rilevanti della liquidazione, i risultati ottenuti) e da una relazione del comitato di sorveglianza (che esprime il giudizio di conformità del bilancio finale e del piano di riparto alle regole della procedura e alle direttive della Banca d'Italia). La Banca d'Italia autorizza il deposito dei documenti in cancelleria: si tratta di un atto amministrativo di controllo che precede il deposito e ne costituisce il presupposto formale.
La seconda parte del comma 1 prevede che "la liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio": questa disposizione, di natura fiscale, ha rilevanza pratica significativa perché evita la complessità di dichiarazioni dei redditi annuali separate per ciascun anno della procedura (che possono durare decenni) e consente ai commissari di presentare un'unica dichiarazione entro un mese dal deposito del bilancio finale. L'unicità dell'esercizio fiscale semplifica notevolmente la gestione tributaria della LCA.
3. La comunicazione ai creditori e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (comma 2)
Il comma 2 prevede che i commissari diano "comunicazione dell'avvenuto deposito ai creditori e ai clienti ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 86, comma 3, e mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". Le due modalità di comunicazione sono cumulativamente obbligatorie: non è sufficiente la pubblicazione in GU senza la comunicazione personale ai creditori ammessi, né viceversa.
Il rinvio all'art. 86, c. 3 TUB comporta l'applicazione delle modalità telematiche (PEC o altri mezzi equivalenti) già usate per le comunicazioni nella fase di accertamento del passivo. Questa scelta garantisce la coerenza del sistema comunicativo della procedura (stesso mezzo, stessa platea di destinatari) e sfrutta la infrastruttura informatica già predisposta dai commissari nella fase iniziale.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serve a raggiungere i soggetti eventualmente non inclusi nell'elenco delle comunicazioni personali e a garantire la pubblicità legale del deposito, con effetti opponibili erga omnes: dalla data di pubblicazione in GU decorrerà il termine di venti giorni per le contestazioni ex comma 3.
4. Le contestazioni al bilancio finale e il raccordo con gli artt. 87-88 TUB (comma 3)
Il comma 3 introduce il rimedio giurisdizionale avverso il bilancio finale e il piano di riparto: "nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale". Il rinvio agli artt. 87, commi da 2 a 5, e 88 TUB comporta l'applicazione delle stesse regole processuali dell'opposizione allo stato passivo: ricorso al tribunale del COMI, contraddittorio con i commissari, giudice relatore unico, esecutività solo al passaggio in giudicato.
Le contestazioni ex art. 92, c. 3 TUB si distinguono dall'opposizione ex art. 87 TUB per l'oggetto: mentre l'opposizione allo stato passivo riguarda il riconoscimento del singolo credito, le contestazioni al bilancio finale riguardano la correttezza della rendicontazione complessiva della procedura e la conformità del piano di riparto alle regole di graduazione. In pratica, le contestazioni più frequenti riguardano: la correttezza delle voci di spesa della procedura (che riducono l'attivo disponibile), la graduazione dei crediti privilegiati nel piano di riparto, la completezza dell'attivo realizzato (un creditore potrebbe sostenere che un bene sia stato ceduto a un prezzo inferiore al valore di mercato, riducendo la massa attiva).
Il termine di venti giorni dalla pubblicazione in GU è perentorio: l'interessato che non contesta entro tale termine perde il diritto di impugnare il bilancio finale e il piano di riparto (salvo eventuali nullità di ordine pubblico, che potrebbero in teoria essere rilevate anche tardivamente).
5. Il riparto finale e le somme non distribuibili (commi 4 e 5)
Il comma 4 prevede che, decorso il termine per le contestazioni senza che ne siano state proposte (o una volta definite le contestazioni con sentenza passata in giudicato), i commissari "provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 91". Il riparto finale è l'atto conclusivo della procedura dal punto di vista distributivo: ciascun creditore ammesso al passivo riceve la quota finale di soddisfazione del proprio credito (al netto dei riparti parziali già effettuati durante la procedura).
Il comma 5 disciplina la sorte delle "somme e strumenti che non possono essere distribuiti": questi vengono depositati "nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto". Si tratta di situazioni di incertezza sulla titolarità del credito (ad es., crediti contestati in giudizio, crediti soggetti a condizione sospensiva, strumenti finanziari senza beneficiario identificato) per cui non è possibile procedere immediatamente al pagamento. La norma garantisce che questi importi non vadano perduti ma restino disponibili per la distribuzione futura, in un regime custodiale stabilito dalla Banca d'Italia.
6. Chiusura della procedura e giudizi pendenti (commi 6-9)
I commi 6-9 disciplinano la fase post-chiusura, affrontando le questioni pratiche più complesse delle grandi LCA bancarie moderne:
Comma 6: "la pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali e la chiusura della procedura". Questa disposizione — introdotta nella versione aggiornata del 2021 — è di grande importanza pratica: le LCA bancarie complesse generano inevitabilmente un contenzioso seriale che può durare decenni; attendere la definizione di tutti i giudizi prima di chiudere la procedura la renderebbe di fatto inesauribile. La soluzione legislativa è consentire la chiusura subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ex art. 91, commi 6 e 7 TUB a copertura delle posizioni litigiose: si chiude la procedura "come se" i giudizi pendenti fossero già definiti sfavorevolmente per la massa (accantonamento prudenziale), garantendo l'effettiva disponibilità delle somme per i vincitori.
Commi 7-8: dopo la chiusura della procedura, i commissari liquidatori "mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi". Si applicano le norme sull'amministrazione straordinaria e sulla LCA (artt. 72, cc. 7 e 9; 81, cc. 3 e 4; 84, cc. 1, 3, 5 e 7 TUB) per la gestione di queste attività residue. I commissari ripartiscono le somme derivanti dall'esito dei giudizi e dalla liquidazione dell'attivo non ancora realizzato al momento della chiusura, secondo le regole del bilancio finale ex comma 1.
Comma 9: i commissari liquidatori "sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario", inclusi i giudizi relativi allo stato passivo e di costituzione di parte civile in giudizi penali. Questa disposizione riflette la frequente prassi nelle LCA bancarie di cedere portafogli di crediti (anche in sofferenza o litigiosi) a investitori terzi, i quali subentrano nella posizione della banca in LCA nei relativi giudizi. L'estromissione dei commissari su propria istanza semplifica la gestione della procedura ed evita la coesistenza di legittimati processuali diversi (commissari + cessionari) nei medesimi giudizi.
Domande frequenti