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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 94 T.U.B. – Accertamento del passivo

In vigore dal 01/01/1994

1. Entro sei mesi dalla nomina, i commissari liquidatori formano l’elenco dei creditori ammessi e degli importi loro riconosciuti, con l’indicazione dei rispettivi privilegi e dell’eventuale carattere litigioso dei crediti, nonché l’elenco dei creditori esclusi con le relative motivazioni.

2. I commissari liquidatori invitano i creditori non ammessi a presentare le loro opposizioni entro trenta giorni dalla comunicazione.

3. Le controversie in materia di accertamento del passivo sono trattate dal giudice ordinario competente.

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In sintesi

  • Formazione dell'elenco dei creditori ammessi entro sei mesi (comma 1). Entro sei mesi dalla nomina, i commissari liquidatori formano l'elenco dei creditori ammessi con gli importi riconosciuti, l'indicazione dei privilegi e dell'eventuale carattere litigioso dei crediti, nonché l'elenco dei creditori esclusi con le relative motivazioni.
  • Invito ai creditori esclusi a presentare opposizione (comma 2). I commissari liquidatori comunicano ai creditori non ammessi la loro esclusione, invitandoli a presentare opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.
  • Competenza del giudice ordinario per le controversie sull'accertamento del passivo (comma 3). Le controversie in materia di accertamento del passivo sono trattate dal giudice ordinario competente.
1. Nota introduttiva: art. 94 TUB come norma storica e il suo rapporto con l'art. 86 TUB

L'art. 94 T.U.B. (nel testo originario in vigore dal 1° gennaio 1994, introdotto dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) disciplina l'accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa (LCA) bancaria in una formulazione essenziale, risalente all'impianto originario del Testo Unico Bancario e non oggetto delle successive revisioni sistematiche operate dal D.Lgs. 193/2021. La norma va letta in combinato con l'art. 86 TUB (nel testo vigente dopo il D.Lgs. 193/2021), che contiene la disciplina organica e aggiornata dell'accertamento del passivo nella LCA bancaria, comprensiva del raccordo con il CCII e la BRRD. L'art. 94 TUB, nella sua formulazione sintetica, conserva rilevanza come norma-quadro che fissa i termini essenziali e le competenze del procedimento di accertamento del passivo, lasciando alle disposizioni degli artt. 86-89 TUB la disciplina di dettaglio.

Il rapporto tra art. 94 TUB e art. 86 TUB è quindi di complementarietà: l'art. 86 TUB (introdotto ex novo dal D.Lgs. 193/2021) ha assorbito la disciplina di dettaglio dell'accertamento del passivo nella LCA bancaria (comunicazione ai creditori, termine per i reclami, formazione dello stato passivo esecutivo), mentre l'art. 94 TUB mantiene la propria rilevanza per i profili essenziali (termine di sei mesi per la formazione degli elenchi, opposizione dei creditori esclusi e competenza del giudice ordinario).

2. Formazione dell'elenco dei creditori ammessi e degli esclusi (comma 1)

Il comma 1 prevede che i commissari liquidatori, "entro sei mesi dalla nomina", formino due distinti elenchi:

(a) Elenco dei creditori ammessi: contiene l'indicazione di ciascun creditore ammesso al passivo, con l'importo del credito riconosciuto (comprensivo di interessi sino alla data dell'apertura della LCA, salvo i crediti postergati), la natura del privilegio eventualmente spettante (privilegio speciale ex artt. 2748 ss. c.c., privilegio generale ex artt. 2751 ss. c.c., ipoteca ex art. 2808 ss. c.c.) e la segnalazione dell'eventuale "carattere litigioso" del credito (cioè del fatto che il credito sia oggetto di contestazione giudiziale pendente tra la banca e il creditore, il che impone un accantonamento nelle distribuzioni parziali ex art. 91 TUB).

(b) Elenco dei creditori esclusi: contiene l'indicazione dei creditori le cui pretese non sono state ammesse al passivo, con le "relative motivazioni" (es. credito prescritto, mancanza di prova scritta, credito già compensato, credito non esigibile). L'obbligo di motivazione dell'esclusione è funzionale all'esercizio del diritto di opposizione ex comma 2: il creditore escluso deve poter conoscere le ragioni della sua esclusione per articolare un'efficace opposizione.

Il termine di sei mesi dalla nomina è indicativo ma non perentorio secondo l'interpretazione prevalente: la sua violazione non determina la nullità degli elenchi né la decadenza dei commissari, ma può rilevare ai fini della responsabilità gestoria degli organi liquidatori (art. 84 TUB) qualora il ritardo abbia causato danni alla procedura o ai creditori.

La formazione degli elenchi si basa sulle scritture contabili della banca (già acquisite con la situazione dei conti e l'inventario ex art. 85 TUB), sulle domande di ammissione presentate dai creditori e sui documenti probatori da questi allegati. Per le banche con elevato numero di depositanti e creditori minori (tipicamente le banche commerciali diffuse sul territorio), l'accertamento del passivo è un'operazione di grandissima mole: la prassi operativa ha sviluppato sistemi informatizzati di verifica e incrocio delle posizioni (basati sui dati del Sistema di Informazioni Creditizie e degli archivi dei conti correnti), che consentono di gestire migliaia di creditori in modo efficiente.

3. L'opposizione dei creditori esclusi (comma 2)

Il comma 2 prevede che i commissari liquidatori "invitino i creditori non ammessi a presentare le loro opposizioni entro trenta giorni dalla comunicazione". La norma è essenziale nella formulazione, ma ricca di implicazioni pratiche:

(a) Forma della comunicazione: in assenza di indicazione espressa nell'art. 94 TUB, la comunicazione dell'esclusione ai creditori non ammessi avviene secondo le forme previste dalla Banca d'Italia nelle proprie direttive operative. Nella prassi recente, la comunicazione avviene tramite PEC all'indirizzo del creditore (per i soggetti dotati di PEC obbligatoria) o tramite raccomandata A/R. Per le procedure con molti piccoli creditori, possono applicarsi le forme semplificate ex art. 86, c. 2-bis TUB (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e in quotidiani nazionali).

(b) Termine di trenta giorni: il termine per proporre opposizione decorre dalla comunicazione individuale al creditore escluso (non dal deposito degli elenchi in cancelleria). È un termine ordinatorio secondo l'interpretazione prevalente; tuttavia, l'opposizione tardiva può essere considerata inammissibile dal giudice ordinario nella misura in cui il ritardo abbia causato pregiudizio alla procedura (es. distribuzioni parziali già effettuate prima che il creditore tardivo abbia fatto valere la propria pretesa).

(c) Contenuto dell'opposizione: il creditore escluso deve contestare le motivazioni dell'esclusione e allegare i documenti probatori idonei a dimostrare l'esistenza, la validità e l'esigibilità del proprio credito. L'opposizione non è una semplice dichiarazione di volontà ma un atto processuale (ricorso o atto di citazione, a seconda della competenza del giudice ordinario ex comma 3) che dà avvio a un contenzioso giudiziale con la procedura.

4. Competenza del giudice ordinario per le controversie sull'accertamento del passivo (comma 3)

Il comma 3 stabilisce che "le controversie in materia di accertamento del passivo sono trattate dal giudice ordinario competente". Questa previsione distingue la LCA bancaria dalla liquidazione giudiziale (LG) ex CCII, in cui le controversie sull'accertamento del passivo sono di competenza del tribunale fallimentare (sezione specializzata in materia di imprese) che ha aperto la procedura.

La scelta del giudice ordinario per le controversie sulla LCA bancaria riflette la natura amministrativa della procedura: la LCA è aperta da un provvedimento amministrativo della Banca d'Italia (non da un decreto del tribunale), e le controversie sull'accertamento del passivo non sono di pertinenza del tribunale che gestisce la procedura (che non esiste, dato che nella LCA bancaria non vi è un tribunale "titolare"), ma del giudice ordinario territorialmente competente (normalmente il tribunale nella cui circoscrizione la banca ha il COMI, in base alle regole generali del c.p.c. e all'art. 83, c. 3 TUB).

La giurisdizione del giudice ordinario si estende a: (a) opposizioni allo stato passivo ex art. 87 TUB (impugnazione dell'esclusione o della riduzione del credito ammesso); (b) reclami per i crediti riconosciuti in misura inferiore a quella rivendicata; (c) controversie sull'ammissione di crediti con prelazione (contestazione della natura o del grado del privilegio riconosciuto); (d) domande di insinuazione tardiva dopo la chiusura degli elenchi.

5. Raccordo con gli artt. 86-89 TUB e con il CCII

Come anticipato, l'art. 94 TUB va letto in raccordo con le norme più dettagliate del TUB sull'accertamento del passivo nella LCA bancaria:

- Art. 86 TUB (nel testo D.Lgs. 193/2021): disciplina la comunicazione ai creditori (entro un mese dalla nomina, con indicazione dell'indirizzo PEC della procedura), i termini per i reclami, la formazione dello stato passivo esecutivo, la procedura semplificata per le banche con molti piccoli creditori (art. 92-bis TUB) e la facoltà di non procedere all'accertamento del passivo chirografario in caso di incapienza (art. 86, cc. 9-bis e 9-ter TUB).

- Art. 87 TUB: disciplina l'opposizione allo stato passivo da parte dei creditori esclusi o ammessi in misura minore al rivendicato, con raccordo all'art. 206 CCII.

- Art. 88 TUB: disciplina i reclami e le contestazioni allo stato passivo.

- Art. 89 TUB: disciplina le azioni di massa promosse dai commissari nell'interesse della procedura.

Il raccordo con il CCII, operato dal D.Lgs. 193/2021, ha uniformato la disciplina procedurale dell'accertamento del passivo nella LCA bancaria con quella della liquidazione giudiziale ordinaria, pur mantenendo le peculiarità della procedura bancaria (ruolo della Banca d'Italia, competenza del giudice ordinario, regime speciale dei depositi protetti ex DGSD 2014/49/UE e D.Lgs. 30 settembre 2015, n. 181).

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