Art. 95 quater T.U.B. – Collaborazione tra autorita’.
In vigore dal 01/12/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2
“1. Salvo che l’informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la Banca d’Italia informa le autorita’ di vigilanza e, se diverse, le autorita’ di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell’adozione dei provvedimenti di risanamento e dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L’informazione e’ data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura ovvero subito dopo.
2. La Banca d’Italia, qualora ritenga necessaria l’applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all’autorita’ di vigilanza o, se diversa, all’autorita’ di risoluzione dello Stato d’origine ovvero alla Banca centrale europea.
2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.”
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In sintesi
Cooperazione come elemento strutturale della gestione delle crisi
L'art. 95-quater TUB, introdotto dal D.Lgs. 181/2015 e aggiornato dal D.Lgs. 193/2021, disciplina gli obblighi di cooperazione e scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e le autorità competenti degli altri Stati membri dell'UE. La cooperazione tra autorità è un elemento strutturale del sistema europeo di gestione delle crisi bancarie: il principio di home country control, che affida la gestione della crisi all'autorità dello Stato d'origine, richiede che le autorità degli Stati ospitanti siano prontamente informate per poter tutelare i depositanti e i creditori locali e per coordinare eventuali misure accessorie.
Obbligo di informazione tempestiva (comma 1)
Il comma 1 pone a carico della Banca d'Italia un obbligo di informazione nei confronti delle autorità di vigilanza e di risoluzione degli Stati UE ospitanti e della Banca Centrale Europea quando adotta provvedimenti di risanamento o apre la procedura di LCA nei confronti di una banca italiana con presenze transfrontaliere. L'informazione deve essere fornita «con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del provvedimento», e comunque «subito dopo». Questa tempestività è essenziale per consentire alle autorità ospitanti di adottare le misure necessarie per la tutela dei depositanti locali e per prevenire problemi di liquidità o di ordine pubblico economico nel proprio territorio.
La norma fa salvo quanto già previsto dal D.Lgs. 180/2015, che disciplina forme più strutturate di cooperazione nell'ambito della risoluzione (collegi di risoluzione, condivisione di piani di risoluzione, cooperazione con il SRB). L'art. 95-quater copre quindi i casi residuali non rientranti nell'ambito applicativo del D.Lgs. 180/2015, nonché i casi in cui la Banca d'Italia agisce come autorità ospitante.
Potere di sollecitazione della Banca d'Italia (comma 2)
Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere all'autorità competente dello Stato d'origine di una banca comunitaria l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento, quando lo ritenga necessario. Questo potere di sollecitazione riflette la posizione dell'autorità ospitante: pur non avendo competenza diretta sulla banca estera, la Banca d'Italia può segnalare situazioni di rischio per il mercato italiano e richiedere un intervento all'autorità responsabile. La richiesta può essere rivolta anche direttamente alla BCE nei casi in cui essa sia l'autorità competente nell'ambito dell'SSM.
Raccordo con la disciplina della risoluzione (comma 2-bis)
Il comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 193/2021, chiarisce che restano ferme le disposizioni degli artt. 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 180/2015. Queste norme disciplinano rispettivamente: l'art. 5, la cooperazione dell'autorità di risoluzione con le autorità competenti; l'art. 6, gli accordi di cooperazione con autorità di Paesi terzi; l'art. 32, commi 3-5, le misure di cooperazione nelle situazioni di crisi. Il richiamo esplicito chiarisce che l'art. 95-quater non si sovrappone né deroga a tali previsioni, ma opera su un piano complementare per le procedure che non rientrano nell'ambito della risoluzione.
Contesto istituzionale: SSM, SRM e cooperazione multilaterale
Nel contesto del sistema di vigilanza e risoluzione europeo, la cooperazione bilaterale disciplinata dall'art. 95-quater si inserisce in una rete più ampia di meccanismi istituzionali. Per le banche significative sottoposte alla vigilanza diretta della BCE nell'ambito dell'SSM, la cooperazione avviene principalmente in seno al Consiglio di Vigilanza e ai Joint Supervisory Teams. Per le crisi delle banche soggette al SRM (Reg. UE 806/2014), il coordinamento è gestito dal Comitato di Risoluzione Unico (SRB). L'art. 95-quater mantiene rilevanza per le banche meno significative e per le situazioni che non rientrano nell'ambito applicativo del SRM.
Domande frequenti